Lo Studio Legale Statella assiste a Milano imprese, creditori, liquidatori, amministratori e curatori nelle questioni di crisi d’impresa e diritto fallimentare. Dal 15 luglio 2022 la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha sostituito la legge fallimentare: il “fallimento” oggi si chiama liquidazione giudiziale, e accanto a essa ci sono strumenti pensati per intervenire prima che la crisi diventi irreversibile.
Per l’impresa in difficoltà
Prima si interviene, più strade restano aperte. Lo studio affianca l’imprenditore e gli organi sociali nella scelta dello strumento più adatto:
- composizione negoziata della crisi, percorso stragiudiziale con l’aiuto di un esperto indipendente;
- accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento;
- concordato preventivo, in continuità aziendale o liquidatorio;
- gestione dei rapporti con banche, fornitori e creditori durante il percorso.
Sul tema lo studio ha pubblicato tra gli altri approfondimenti su composizione negoziata e pignoramento presso terzi e sulla vendita dell’azienda nella composizione negoziata.
Per gli amministratori e gli organi di controllo
Il codice civile impone agli amministratori di dotare l’impresa di assetti organizzativi adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi, e di attivarsi quando i segnali emergono. Lo studio presta consulenza preventiva e assistenza nelle azioni di responsabilità promosse contro amministratori e sindaci, anche dagli organi della procedura. Si veda ad esempio il commento sulla prova del danno nelle azioni contro gli amministratori.
Per i creditori
Quando un cliente o un debitore entra in una procedura, il creditore deve muoversi nei tempi giusti. Lo studio assiste nel recupero e nell’accertamento dei crediti:
- domande di ammissione al passivo e verifica dei crediti;
- valutazione delle proposte di concordato e degli accordi;
- difesa dalle azioni revocatorie e tutela delle garanzie.
Approfondimenti dello studio: i termini per l’insinuazione al passivo, revocatoria fallimentare e attività bancaria.
Per liquidatori e curatori
Lo studio assiste anche gli organi delle procedure, liquidatori, amministratori fiduciari e curatori, nelle attività di contenzioso nei confronti di amministratori e organi di controllo e nel recupero dei crediti della procedura.

Domande frequenti
Che cos’è la composizione negoziata della crisi?
È un percorso riservato e volontario: l’imprenditore in difficoltà chiede la nomina di un esperto indipendente che lo aiuta a trattare con i creditori per trovare una soluzione. Si accede tramite la piattaforma delle Camere di commercio e può essere accompagnato da misure protettive del patrimonio.
Il fallimento esiste ancora?
Per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022 il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, disciplinata dal Codice della crisi. Le procedure aperte prima restano regolate dalla legge fallimentare.
Un mio cliente è in liquidazione giudiziale: come recupero il credito?
Il creditore deve presentare la domanda di ammissione al passivo nei termini indicati dalla sentenza che apre la procedura. Le domande tardive sono ammesse solo entro limiti precisi, quindi è importante attivarsi subito.
La tua impresa, un cliente o un debitore è in crisi? Le pratiche sono seguite direttamente dagli avvocati dello studio. Prima dell’incarico comunichiamo per iscritto il costo prevedibile.
Tel. +39 347 05.31.030 · [email protected] · Scrivici dal modulo
Approfondimenti dello studio su crisi d'impresa e diritto fallimentare
- Crediti retributivi e revocatoria fallimentare: la Cassazione conferma la protezione del pagamento al lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto
- Preliminare immobiliare e fallimento del venditore: limiti alla cancellazione delle ipoteche dopo il subentro del curatore
- Crisi d’impresa nel 2026: strumenti negoziali più utilizzati e procedure liquidatorie ancora diffuse
- Surrogazione dell’assicuratore sociale straniero e limite del danno risarcibile secondo la legge del sinistro
- Proroga del termine ex art. 44 CCII nel concordato in continuità e verifica della sostenibilità finanziaria
- Concordato in continuità indiretta e valore di liquidazione: il prezzo offerto dal terzo non può essere scomposto artificialmente
