Composizione negoziata e pignoramento presso terzi: la riscossione si ferma, le somme si preservano
Composizione negoziata e pignoramento presso terzi: la riscossione si ferma, le somme si preservano

Composizione negoziata e pignoramento presso terzi: la riscossione si ferma, le somme si preservano

Nel confronto tra tutela del credito e tentativo di risanamento dell’impresa, il Tribunale di Vicenza indica una soluzione netta: l’assegnazione ottenuta nell’esecuzione presso terzi non rende irreversibile la soddisfazione del creditore quando subentra la composizione negoziata. Le somme maturate devono restare neutrali, in attesa degli sviluppi della procedura, per evitare effetti incompatibili con la par condicio.

Il caso esaminato dal Tribunale di Vicenza

La pronuncia del Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. n. 4701/2025, affronta un problema sempre più frequente nella gestione delle crisi d’impresa: come coordinare un pignoramento presso terzi già avviato con l’accesso del debitore alla composizione negoziata.

Nel caso concreto, alcuni creditori chirografari avevano agito in via esecutiva per ottenere l’assegnazione dei canoni di locazione dovuti alla società debitrice. In un momento successivo, la medesima società aveva presentato istanza di composizione negoziata e richiesto la conferma delle misure protettive.

Il nodo centrale era stabilire se l’ordinanza di assegnazione avesse ormai consolidato il diritto del creditore procedente oppure se, al contrario, l’intervento della procedura di regolazione della crisi imponesse una sospensione degli effetti sostanziali e pratici dell’esecuzione.

L’efficacia delle misure protettive nel processo esecutivo

Il Tribunale osserva che le misure protettive collegate alla composizione negoziata operano nei confronti di tutti i creditori e incidono anche sulle esecuzioni già pendenti. Non si tratta, dunque, di una protezione limitata alla sola fase genetica del credito o alle iniziative future, ma di un vincolo che si estende al procedimento esecutivo in corso.

La ragione è evidente: consentire la prosecuzione dell’esecuzione significherebbe attribuire a un singolo creditore un vantaggio incompatibile con la logica del risanamento e con l’esigenza di preservare un trattamento ordinato e paritario dei creditori. In questa prospettiva, la continuazione dell’attività esecutiva risulterebbe incoerente con la finalità della composizione negoziata, che mira a favorire una soluzione concordata della crisi senza dispersione dell’attivo.

Ordinanza di assegnazione e credito non definitivamente acquisito

La parte più significativa della decisione riguarda la natura dell’ordinanza di assegnazione. Il giudice esclude che essa comporti un trasferimento definitivo e irrevocabile del credito al creditore procedente.

L’ordinanza, secondo il Tribunale, attribuisce una legittimazione funzionale alla riscossione nell’ambito dell’esecuzione, ma non produce una definitiva stabilizzazione della pretesa in capo al creditore assegnatario. Il credito, pertanto, non può dirsi ormai sottratto alla disciplina della crisi solo perché già assegnato.

Questo passaggio viene rafforzato da un ulteriore rilievo: l’esecuzione forzata non si esaurisce con il provvedimento di assegnazione, ma continua fino all’effettivo soddisfacimento del creditore. Proprio tale permanenza della fase esecutiva consente di ricondurre il procedimento entro l’area di operatività delle misure protettive.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla natura dei crediti oggetto di assegnazione, qualificati come futuri perché relativi a canoni non ancora maturati. Tale circostanza esclude che si possa parlare di una cristallizzazione intangibile delle somme in favore del creditore procedente.

La tutela della par condicio attraverso l’accantonamento vincolato

Una volta esclusa la prosecuzione della riscossione da parte del creditore assegnatario, il Tribunale affronta il problema della destinazione delle somme già coinvolte nella procedura.

La soluzione adottata è quella dell’accantonamento in un conto vincolato intestato alla procedura e sottoposto all’ordine del giudice. In questo modo, le somme non vengono né riversate al creditore procedente né restituite nella disponibilità libera del debitore.

La scelta consente di mantenere integro il valore economico delle risorse, evitando che la loro distribuzione anticipata comprometta il percorso di risanamento. Al tempo stesso, si salvaguarda la funzione conservativa dell’esecuzione e si impedisce che l’attivazione della composizione negoziata resti priva di effettività.

Quiescenza dell’esecuzione e profili di coordinamento

La decisione si colloca nel solco dell’orientamento che descrive le esecuzioni non più proseguibili come procedure in stato di quiescenza. Non si assiste a una cancellazione degli atti già compiuti, ma a una sospensione sostanziale della dinamica satisfattiva, in attesa degli sviluppi della crisi.

Resta tuttavia un punto delicato: il coordinamento tra il giudice della composizione negoziata e il giudice dell’esecuzione. Il provvedimento mostra una forte attenzione alla finalità protettiva della procedura, ma lascia aperta la questione dei limiti entro cui il giudice della crisi possa incidere su un’esecuzione individuale già avanzata.

In ogni caso, il messaggio che emerge è chiaro: l’assegnazione non basta, da sola, a sottrarre definitivamente le somme alla disciplina della crisi quando intervengono le misure protettive previste dalla composizione negoziata.

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