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Responsabilità del curatore contro amministratori e banca: prescrizione separata per danno sociale e danno ai creditori

La decisione del Tribunale di Brescia

Con la sentenza 24 luglio 2026, R.G. 8258/2022, pres. R. Del Porto, est. D. Scaffidi, il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, ha affrontato il tema della prescrizione nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall.

La pronuncia è rilevante perché applica la distinzione tra azione sociale e azione dei creditori sociali anche nei confronti della banca chiamata a rispondere per concorso nell’illecito gestorio. Ne deriva che i medesimi fatti possono condurre a esiti diversi: prescrizione della pretesa riferita al patrimonio sociale e persistente azionabilità della pretesa esercitata nell’interesse dei creditori.

L’azione del curatore conserva due titoli autonomi

L’art. 146, comma 2, l. fall. consente al curatore di esercitare in sede concorsuale le azioni di responsabilità spettanti alla società e ai creditori sociali. Il cumulo processuale non elimina però la diversità dei presupposti sostanziali.

Da un lato vi è l’azione sociale di responsabilità, fondata sugli artt. 2392 e 2393 c.c. per le s.p.a. e sull’art. 2476, comma 3, c.c. per le s.r.l. Dall’altro lato vi è l’azione dei creditori sociali, regolata dall’art. 2394 c.c. e dall’art. 2476, comma 6, c.c.

Entrambe sono soggette al termine di prescrizione quinquennale, ma non decorrono dallo stesso momento. Questo è il passaggio centrale della decisione bresciana.

Decorrenza dell’azione sociale

Per l’azione sociale, la prescrizione inizia quando il danno diventa oggettivamente percepibile nel patrimonio della società come effetto dell’inadempimento gestorio. Se il convenuto è un amministratore ancora in carica, opera la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c.

La sospensione è collegata al rapporto tra società e amministratore e alla permanenza dell’amministratore nella funzione. Essa non dipende dalla successiva apertura del fallimento.

Decorrenza dell’azione dei creditori sociali

Per l’azione dei creditori sociali, invece, la prescrizione decorre dal momento in cui l’insufficienza dell’attivo diviene oggettivamente percepibile all’esterno. Tale insufficienza non coincide necessariamente con lo stato d’insolvenza previsto dall’art. 5 l. fall.

In mancanza di elementi anteriori di assoluta evidenza, opera una presunzione relativa di coincidenza tra la percepibilità dell’incapienza e la dichiarazione di fallimento. Chi eccepisce la prescrizione deve quindi allegare fatti sintomatici anteriori idonei a dimostrare che l’insufficienza patrimoniale fosse già chiaramente conoscibile.

La banca concorrente nell’illecito non beneficia della sospensione

La parte più significativa della sentenza riguarda la posizione della banca finanziatrice. Secondo il Tribunale, l’istituto che concorre con gli amministratori nell’illecito, mediante concessione abusiva di credito o acquisizione di garanzie reali ingiustificate, può rispondere verso i creditori sociali a titolo extracontrattuale.

La responsabilità della banca può operare in regime di solidarietà con quella degli amministratori ai sensi dell’art. 2055 c.c., pur restando diverso il titolo della responsabilità.

Tuttavia, la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. per il rapporto tra società e amministratore in carica non si estende alla banca. Il Tribunale richiama la disciplina delle obbligazioni solidali e, in particolare, l’art. 1310, comma 2, c.c., secondo cui la sospensione verificatasi nei confronti di uno dei debitori in solido non produce effetto rispetto agli altri.

Ne consegue che, nei confronti della banca, la prescrizione deve essere calcolata autonomamente. La solidarietà nel debito risarcitorio non comporta una comune disciplina della sospensione.

I fatti esaminati: mutui, ipoteche e danno ai creditori

Nel caso deciso dal Tribunale di Brescia, la curatela aveva contestato alla banca due condotte, entrambe qualificate come illeciti istantanei: la concessione abusiva di credito, riferita ai mutui del 2005 e del 2007, e l’acquisizione di garanzie reali ingiustificate, consistenti in ipoteche iscritte tra marzo e luglio 2010.

Per la pretesa risarcitoria della società, il danno da finanziamento si manifesta al momento dell’erogazione. Per le garanzie reali, il danno si manifesta quando il bene viene assoggettato al vincolo ipotecario.

Poiché tra l’ultima ipoteca, risalente a luglio 2010, e la notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 6 luglio 2022, erano trascorsi oltre cinque anni, la domanda fondata sul danno sociale è stata ritenuta prescritta. Per le garanzie, la prescrizione era maturata al più tardi nel 2015, mentre per i mutui era maturata ancora prima.

Perché la domanda dei creditori non era prescritta

Diverso l’esito per l’azione esercitata nell’interesse dei creditori sociali. In assenza di fatti anteriori di assoluta evidenza idonei a rendere percepibile l’insufficienza dell’attivo, il Tribunale ha valorizzato la dichiarazione di fallimento del 24 febbraio 2020.

Tra tale data e la notifica dell’atto di citazione del 6 luglio 2022 non era decorso il termine quinquennale. La pretesa risarcitoria dei creditori sociali era quindi ancora esercitabile.

Su questa base, la banca è stata condannata, in solido con alcuni amministratori, al risarcimento del danno derivante dall’illegittima acquisizione di garanzie. La condanna è stata pronunciata esclusivamente a titolo di responsabilità verso i creditori sociali, poiché la corrispondente pretesa sociale era ormai estinta per prescrizione.

Impostazione della domanda del curatore

La pronuncia segnala un criterio operativo importante. Quando il curatore agisce contro amministratori e terzi concorrenti, come una banca, non può assumere che la sospensione applicabile agli amministratori protegga automaticamente anche l’azione contro il terzo.

Occorre distinguere sin dall’atto introduttivo il danno alla società dal danno ai creditori sociali, verificando per ciascuno il relativo momento di decorrenza. La stessa condotta può assumere rilievo sotto entrambi i profili, ma la prescrizione può avere esiti differenti.

Nei confronti del terzo concorrente, la domanda fondata sull’interesse dei creditori può risultare decisiva, perché il suo termine decorre dalla percepibilità esterna dell’insufficienza dell’attivo e, in mancanza di prova contraria, dalla dichiarazione di fallimento.

Il punto pratico da non trascurare

La sentenza del Tribunale di Brescia mostra che, nell’azione del curatore, la qualificazione del danno non è un tema soltanto teorico. Può determinare la sorte della domanda: prescritta se ricondotta al patrimonio sociale, ancora azionabile se riferita alla lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Per questo, nei giudizi che coinvolgono banche finanziatrici o altri terzi concorrenti nell’illecito gestorio, la ricostruzione del dies a quo deve essere condotta separatamente per ciascun titolo di responsabilità e per ciascun convenuto.

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