NASpI anticipata e diniego dell’INPS: la controversia appartiene al giudice ordinario
NASpI anticipata e diniego dell’INPS: la controversia appartiene al giudice ordinario

NASpI anticipata e diniego dell’INPS: la controversia appartiene al giudice ordinario

Il caso esaminato dalle Sezioni Unite

Con l’ordinanza 18 settembre 2026, n. 25565, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno individuato nel giudice ordinario il giudice competente per le controversie relative alla NASpI, anche quando la prestazione sia richiesta in forma anticipata.

La vicenda nasce dalla domanda di indennità presentata da un lavoratore il 5 ottobre 2020, dopo la cessazione del rapporto subordinato. La richiesta era stata accolta il 14 ottobre 2020. Successivamente, il 16 febbraio 2021, l’interessato aveva aperto la partita IVA per esercitare la professione di avvocato e, il 10 maggio 2021, aveva domandato l’anticipazione della NASpI. L’INPS aveva respinto l’istanza ritenendola tardiva.

Il Tribunale di Milano aveva declinato la giurisdizione, qualificando la controversia come lite sulla legittimità di un atto amministrativo. Il giudizio era stato quindi riassunto davanti al TAR Lombardia, che ha sollevato conflitto di giurisdizione, ritenendo invece che la domanda avesse a oggetto una pretesa al pagamento fondata su un diritto soggettivo.

Il punto centrale: diritto alla prestazione, non impugnazione dell’atto

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25565, accoglie la prospettiva del TAR Lombardia. Secondo la Corte, l’assicurato non chiede al giudice di sindacare un potere amministrativo discrezionale, ma di accertare il diritto al pagamento della prestazione di disoccupazione nella misura prevista dalla legge.

La NASpI può essere erogata in forma rateale oppure in un’unica soluzione. Questa diversa modalità di pagamento non incide sulla natura della posizione giuridica fatta valere. L’INPS è chiamato a verificare requisiti stabiliti dalla legge, senza esercitare discrezionalità amministrativa e senza svolgere valutazioni tecniche capaci di trasformare la pretesa dell’assicurato in interesse legittimo.

Il diniego INPS non affievolisce il diritto

Un passaggio decisivo dell’ordinanza riguarda il valore del diniego amministrativo. La Corte chiarisce che la qualificazione formale dell’atto come provvedimento non muta la sostanza dell’attività svolta dall’ente previdenziale.

Gli atti dell’INPS diretti ad accertare la presenza dei requisiti della prestazione hanno natura di mera certazione dei presupposti di legge. Non creano il diritto, non lo estinguono e non attribuiscono all’ente un potere concessorio. Anche dopo il rigetto della domanda o dopo la revoca della prestazione, la controversia resta centrata sulla spettanza del trattamento previdenziale.

Il criterio del petitum sostanziale

Per stabilire il giudice munito di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale, cioè alla concreta utilità richiesta e alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Nel caso esaminato, la pretesa sostanziale riguarda il diritto alla NASpI e al relativo pagamento.

Da ciò deriva la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 442 c.p.c. La soluzione vale, secondo le Sezioni Unite, per le controversie sull’attribuzione e sulla revoca dell’indennità, sia quando la NASpI sia richiesta con pagamento periodico, sia quando sia domandata in forma anticipata.

La modalità di erogazione non trasforma l’attività dell’INPS in attività discrezionale. L’ente deve limitarsi a verificare i requisiti formali e sostanziali richiesti per la prestazione.

L’accertamento del giudice non è limitato alla motivazione del diniego

La qualificazione della pretesa come diritto soggettivo incide anche sull’ampiezza del giudizio. Il giudice ordinario non deve limitarsi a controllare se il diniego dell’INPS sia formalmente corretto, né è vincolato al solo motivo indicato dall’ente per respingere la domanda.

La controversia riguarda la sussistenza complessiva dei requisiti di legge della prestazione, nei limiti del potere dispositivo delle parti. L’oggetto del processo è quindi l’accertamento della fondatezza della pretesa previdenziale, non il mero annullamento dell’atto amministrativo.

Attribuzione e revoca della NASpI

Il principio affermato dalle Sezioni Unite comprende le liti relative al riconoscimento della NASpI e quelle riguardanti la sua revoca. In entrambi i casi, ciò che rileva è la verifica del diritto dell’assicurato al trattamento, non la forma dell’atto con cui l’INPS abbia negato o rimosso la prestazione.

Gli effetti processuali dell’ordinanza

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza n. 738 dell’8 marzo 2023 del Tribunale di Milano e rimette le parti davanti al giudice ordinario, assegnando il termine di legge per la riassunzione. Al giudice ordinario è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio sul conflitto, poiché l’INPS ha svolto attività difensiva.

L’ordinanza non decide se la richiesta di anticipazione presentata il 10 maggio 2021 fosse tempestiva, né stabilisce se la NASpI anticipata spettasse effettivamente al ricorrente. Questi profili restano affidati al giudice ordinario, che dovrà esaminare i presupposti della prestazione alla luce della domanda proposta e delle difese delle parti.

Il processo prosegue dunque nella sede propria delle controversie previdenziali, dove la questione non è la legittimità astratta del diniego, ma l’esistenza del diritto alla NASpI nella forma richiesta.