Il principio affermato dalla Cassazione
Con l’ordinanza 5 maggio 2026, n. 12710, la Cassazione civile, Sez. I, Pres. Vella, Rel. Amatore, ha chiarito che il pagamento di crediti retributivi non è assoggettabile a revocatoria fallimentare anche quando sia eseguito molto tempo dopo la prestazione lavorativa e dopo la cessazione del rapporto.
Il nucleo della decisione è il seguente: la protezione della retribuzione trova fondamento negli artt. 1, 35 e 36 della Costituzione e non può essere subordinata alla sola esigenza di assicurare la continuità dell’impresa. La tutela riguarda il lavoratore quale parte debole del rapporto e mira a preservare le somme percepite come corrispettivo dell’attività prestata.
Il pagamento dei crediti retributivi non è soggetto a revocatoria fallimentare anche quando intervenga a distanza di anni dalla prestazione lavorativa e dopo la cessazione del rapporto di lavoro. A prevalere è la tutela costituzionale della retribuzione, indipendentemente dalle esigenze di continuità aziendale.
La vicenda processuale
La controversia nasce dall’azione revocatoria proposta da una curatela fallimentare nei confronti di un lavoratore che aveva ricevuto euro 25.760,85 a soddisfazione di crediti retributivi maturati tra il 2011 e il 2013.
Il pagamento era stato effettuato nel marzo 2017, in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di una procedura esecutiva. Il rapporto di lavoro, tuttavia, era cessato nel dicembre 2014, quindi oltre due anni prima.
Le decisioni di merito
Il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda della curatela, dichiarando inefficace il pagamento. La Corte d’Appello aveva invece riformato la pronuncia, ritenendo applicabile l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), L. fall.
La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’esenzione dovesse operare soltanto per i pagamenti collegati alla prosecuzione del rapporto di lavoro e alla continuità dell’attività d’impresa.
La funzione dell’art. 67, comma 3, lett. f), L. fall.
La Suprema Corte ha respinto tale impostazione. Secondo i giudici di legittimità, l’esenzione dalla revocatoria prevista per i pagamenti di crediti retributivi ha una finalità propria, distinta da quella di preservare la prosecuzione dell’attività aziendale.
La norma tutela direttamente il diritto del lavoratore alla retribuzione. La continuità aziendale può rappresentare un effetto indiretto della disciplina, ma non costituisce il presupposto necessario della sua applicazione.
Il rapporto con il privilegio dei crediti di lavoro
La Cassazione richiama anche l’art. 2751 bis c.c., che riconosce natura privilegiata a determinati crediti di lavoro. Tale previsione opera però su un piano diverso rispetto all’esenzione dalla revocatoria fallimentare.
Il privilegio incide sull’ordine di soddisfazione del credito, mentre l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), L. fall. mira a impedire che il pagamento già ricevuto dal lavoratore venga recuperato dalla procedura, quando abbia natura retributiva.
Il tempo del pagamento non limita l’esenzione
Uno degli aspetti centrali dell’ordinanza riguarda il momento in cui il pagamento è stato eseguito. La Cassazione esclude che la legge richieda una vicinanza temporale tra prestazione lavorativa e corresponsione della retribuzione.
L’art. 67, comma 3, lett. f), L. fall. non prevede un termine massimo entro cui il pagamento debba intervenire, né impone specifiche modalità di esecuzione. La Corte evidenzia che, diversamente da altre ipotesi di esenzione, la disposizione non richiama il rispetto dei termini d’uso.
Ne deriva che l’esenzione può operare anche se il pagamento avviene a distanza di anni dalla maturazione del credito, dopo la cessazione del rapporto di lavoro e anche quando sia conseguito tramite esecuzione forzata.
La natura del credito prevale sulle modalità di pagamento
Ai fini della revocatoria fallimentare, la verifica decisiva riguarda la natura delle somme corrisposte. Se esse costituiscono retribuzione per attività lavorativa, la protezione prevista dalla legge non viene meno per il solo fatto che il rapporto sia cessato o che il pagamento sia stato ottenuto all’esito di una procedura esecutiva.
Una lettura restrittiva, fondata esclusivamente sulla continuità aziendale, introdurrebbe requisiti non previsti dalla norma e ridurrebbe la portata della tutela riconosciuta al lavoratore dagli artt. 1, 35 e 36 della Costituzione.
Gli elementi che non escludono automaticamente la protezione
La pronuncia consente di isolare alcuni dati che, da soli, non bastano a rendere revocabile il pagamento:
- la cessazione del rapporto di lavoro prima del pagamento;
- il decorso di un lungo intervallo tra maturazione del credito e corresponsione delle somme;
- l’intervento di un’ordinanza di assegnazione nell’ambito di una procedura esecutiva;
- la circostanza che il pagamento sia avvenuto in un momento prossimo all’insolvenza.
Resta invece necessario accertare che l’importo ricevuto sia effettivamente riferibile a crediti retributivi rientranti nell’ambito dell’art. 67, comma 3, lett. f), L. fall.
Impatto sulle iniziative della curatela
Per le procedure concorsuali, l’ordinanza impone una valutazione selettiva delle azioni revocatorie aventi a oggetto pagamenti in favore di lavoratori. Non è sufficiente valorizzare il ritardo del pagamento o la cessazione del rapporto, poiché tali circostanze non incidono, di per sé, sull’esenzione.
L’attenzione deve concentrarsi sul titolo sostanziale del credito soddisfatto. Se il pagamento riguarda retribuzioni, la funzione sociale della tutela prevale sulla pretesa recuperatoria della curatela nei limiti delineati dalla disposizione.
In sede di esame del singolo caso, assumono quindi rilievo la documentazione del rapporto di lavoro, la riferibilità delle somme alle prestazioni rese e la corretta qualificazione del credito come retributivo.
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