Pignoramento presso terzi e credito d’imposta: la contestazione della dichiarazione negativa resta al giudice ordinario
Pignoramento presso terzi e credito d’imposta: la contestazione della dichiarazione negativa resta al giudice ordinario

Pignoramento presso terzi e credito d’imposta: la contestazione della dichiarazione negativa resta al giudice ordinario

Il principio affermato dalle Sezioni Unite

Con l’ordinanza Cassazione civ., Sez. Unite, 29 agosto 2026, n. 24845, la Corte ha chiarito il riparto di giurisdizione quando, nel pignoramento presso terzi, il creditore procedente contesti la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un credito vantato dal debitore esecutato.

La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario se ha ad oggetto la verifica della pignorabilità del credito nell’ambito della procedura esecutiva. Resta invece riservata al giudice tributario l’eventuale impugnazione della dichiarazione negativa da parte del contribuente, quando tale dichiarazione sia fatta valere come atto espressivo del potere impositivo.

Il caso esaminato dalla Corte

La vicenda nasce da una procedura esecutiva presso terzi. Un creditore aveva pignorato presso l’Agenzia delle Entrate un credito riferibile alla società debitrice esecutata. L’Amministrazione finanziaria aveva reso dichiarazione negativa e il creditore procedente l’aveva contestata.

Il Tribunale di Paola, quale giudice dell’esecuzione, aveva accertato l’esistenza di un debito dell’Amministrazione. Nel successivo giudizio di merito, lo stesso Tribunale aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, oltre alle ulteriori doglianze proposte dall’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, richiamando il precedente orientamento delle Sezioni Unite favorevole alla giurisdizione tributaria nelle controversie aventi ad oggetto crediti d’imposta.

Perché il giudice ordinario è competente

Le Sezioni Unite rigettano il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e affermano la giurisdizione del giudice ordinario. Il passaggio centrale riguarda la trasformazione degli artt. 548 e 549 c.p.c., come modificati dalla legge n. 228/2012, dal D.L. n. 132/2014 e dal D.L. n. 83/2015.

Nel sistema precedente, il giudizio sull’obbligo del terzo accertava anche il rapporto sostanziale tra debitore esecutato e terzo pignorato, con efficacia di giudicato. Proprio muovendo da tale assetto, due precedenti pronunce della Corte di Cassazione avevano ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria quando l’accertamento riguardava un credito d’imposta.

La nuova funzione dell’accertamento sull’obbligo del terzo

La disciplina attuale attribuisce all’accertamento dell’obbligo del terzo una portata diversa. Esso opera come fase contenziosa interna alla procedura esecutiva e serve soltanto a stabilire se il credito indicato dal creditore possa essere assoggettato a pignoramento.

Ne deriva che l’accertamento del rapporto di credito non fa stato nei confronti del debitore esecutato. Il vincolo prodotto dall’ordinanza riguarda soltanto il creditore procedente e il terzo pignorato, nei limiti della procedura esecutiva in corso.

L’ordinanza del giudice dell’esecuzione non forma giudicato sull’esistenza o sull’ammontare del debito del terzo verso l’esecutato ed è impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi.

Il rapporto tributario conserva la propria autonomia

La soluzione adottata non elimina la natura tributaria del rapporto sottostante. La dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate può conservare la qualità di atto espressivo del potere impositivo, con la conseguenza che il debitore esecutato, quale contribuente, può impugnarla davanti al giudice tributario nei termini di legge.

Il creditore procedente, invece, non esercita una tutela tributaria. Egli mira soltanto a ottenere, davanti al giudice dell’esecuzione, una verifica funzionale alla prosecuzione del pignoramento presso terzi. Il suo interesse processuale riguarda l’assoggettabilità del credito all’esecuzione, non l’accertamento definitivo del rapporto fiscale tra contribuente e Amministrazione.

Due giudizi possibili, ma con oggetto diverso

La pronuncia distingue quindi due piani. Da un lato vi è il giudizio esecutivo davanti al giudice ordinario, nel quale si discute della dichiarazione negativa del terzo ai soli fini del pignoramento. Dall’altro vi è l’eventuale giudizio tributario, rimesso all’iniziativa del contribuente, nel quale la dichiarazione dell’Amministrazione finanziaria può essere contestata come manifestazione del potere impositivo.

La natura fiscale del credito non è sufficiente a spostare la controversia esecutiva davanti al giudice tributario. Ciò che rileva è la funzione dell’accertamento richiesto: se esso è incidentale alla procedura esecutiva e limitato alla pignorabilità del credito, la giurisdizione resta ordinaria.

Indicazioni operative per la gestione del pignoramento

In presenza di una dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato, il creditore procedente deve contestarla nel rito esecutivo davanti al giudice ordinario. Tale contestazione non pregiudica l’autonoma tutela del contribuente davanti al giudice tributario, ove la dichiarazione sia impugnata come atto espressivo del potere impositivo.

La decisione delle Sezioni Unite consente così di collocare correttamente le iniziative processuali: al giudice dell’esecuzione spetta la verifica della pignorabilità del credito, mentre al giudice tributario resta l’eventuale sindacato sul rapporto fiscale tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

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