Copia privata e richiesta dei documenti di riparto: le Sezioni Unite radicano la tutela davanti al giudice ordinario
Copia privata e richiesta dei documenti di riparto: le Sezioni Unite radicano la tutela davanti al giudice ordinario

Copia privata e richiesta dei documenti di riparto: le Sezioni Unite radicano la tutela davanti al giudice ordinario

Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. Un., 26 luglio 2026, n. 24043, la Corte di cassazione torna sul confine tra trasparenza amministrativa e strumenti civilistici di tutela nella gestione dell’equo compenso per copia privata. La richiesta di documenti relativi alla verifica e alla ripartizione delle somme non apre la via al giudice amministrativo, poiché l’attività della SIAE, e di chi opera per suo conto, resta soggetta al diritto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008.

La vicenda: documenti sul riparto e contestazione della giurisdizione

La controversia nasce dall’istanza presentata da Artisti 7607, cooperativa attiva nell’intermediazione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori del settore video, nei confronti della Fondazione Copia Privata Italia. L’istanza riguardava la documentazione utilizzata per l’attività di verifica prodromica alla ripartizione dell’acconto competenze relativo al periodo dal 2014 al 2022.

La richiesta era stata formulata richiamando sia l’accesso civico generalizzato sia l’accesso documentale. La Fondazione ha respinto l’istanza nel luglio 2025, mentre nei confronti della SIAE si è formato il silenzio diniego.

Artisti 7607 ha quindi adito il TAR Lazio chiedendo l’accertamento del diritto di accesso, l’esibizione dei documenti e il rilascio di copia. La Fondazione Copia Privata Italia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la lite non riguardasse l’esercizio di poteri pubblici, ma un’attività privatistica di gestione economica. La SIAE ha aderito a tale impostazione. Il TAR ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti, mentre la Procura generale ha concluso per la giurisdizione ordinaria.

Il criterio decisivo: l’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008

Il punto centrale della decisione è rappresentato dall’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008. Tale disposizione assoggetta l’attività della SIAE alle norme di diritto privato e devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, comprese le modalità di gestione dei diritti, con esclusione della sola materia tributaria.

Le Sezioni Unite attribuiscono alla norma una portata ampia. La disposizione del 2008 ha superato il precedente assetto, nel quale la SIAE era considerata ente pubblico economico a base associativa e il riparto di giurisdizione dipendeva dalla distinzione tra atti di organizzazione, rimessi al giudice amministrativo, e atti di gestione, affidati al giudice ordinario.

Secondo la Corte, proprio le incertezze generate da quel criterio hanno indotto il legislatore a scegliere una regola unitaria. Ne deriva che le controversie inerenti alla gestione dei diritti amministrati dalla SIAE rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo il limite espresso della materia tributaria.

La continuità con gli orientamenti più recenti

L’ordinanza si inserisce nel solco dei precedenti delle Sezioni Unite del 2020 e, in modo particolare, delle pronunce del 2023 e del 2024, che avevano già ricondotto al giudice ordinario le controversie relative all’accesso agli atti sui compensi da copia privata.

In questa prospettiva assume rilievo anche la liberalizzazione del mercato dell’intermediazione autorale successiva alla direttiva Barnier. Venuto meno il regime di esclusiva, la SIAE opera in un contesto nel quale gli organismi di gestione collettiva svolgono funzioni comparabili sul piano privatistico. Per la Corte, non sarebbe coerente assoggettare gli associati SIAE al giudice amministrativo e, al tempo stesso, rimettere al giudice ordinario le controversie degli iscritti ad altri organismi di gestione collettiva.

L’equo compenso per copia privata come gestione di diritti

La cooperativa ricorrente aveva cercato di distinguere l’attività ordinaria di intermediazione dei diritti, svolta oggi in regime concorrenziale, dalla raccolta e ripartizione dell’equo compenso per copia privata, attività attribuita per legge alla SIAE. Da tale attribuzione veniva fatta discendere una natura pubblicistica della funzione.

Le Sezioni Unite respingono questa impostazione. Il compenso per copia privata nasce come meccanismo indennitario collegato all’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione e mira a compensare il pregiudizio subito dai titolari dei diritti. La sua raccolta e successiva distribuzione non costituiscono un’attività estranea alla gestione dei diritti, ma una modalità di amministrazione di interessi patrimoniali riconducibile agli schemi del diritto civile.

La Corte richiama, in particolare, gli istituti del mandato, della rappresentanza, della mediazione e della cessione. Il fatto che una determinata attività sia attribuita dalla legge a un soggetto specifico non è sufficiente a trasformare quella attività in esercizio di potere amministrativo.

Il ruolo della Fondazione Copia Privata Italia

Un ulteriore profilo riguardava la posizione della Fondazione Copia Privata Italia. La ricorrente sosteneva che la disciplina prevista per la SIAE non potesse essere estesa alla Fondazione, trattandosi di soggetto distinto e di natura privata.

Anche questo argomento viene disatteso. La Fondazione agisce quale mandataria con rappresentanza della SIAE e, in tale veste, esercita diritti e poteri spettanti alla mandante. Per le Sezioni Unite non si tratta quindi di applicare analogicamente l’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008, ma di applicarlo direttamente all’attività compiuta in nome e per conto della SIAE.

Accesso amministrativo escluso, tutela civile non preclusa

La decisione non nega in assoluto la possibilità di ottenere documenti rilevanti per verificare la correttezza del riparto. Sposta però la tutela dal procedimento di accesso amministrativo agli strumenti del processo civile.

Chi intende acquisire la documentazione dovrà utilizzare i mezzi istruttori propri del giudizio ordinario. Tra questi assume rilievo l’ordine di esibizione previsto dalla legge sul diritto d’autore, utilizzabile anche in sede cautelare quando ricorrono i relativi presupposti.

La differenza pratica è significativa. L’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato attribuiscono una posizione autonoma, esercitabile anche prima e al di fuori di una causa sul rapporto sostanziale. L’ordine di esibizione, invece, presuppone un giudizio pendente e richiede l’indicazione dei documenti, oltre a elementi seri sulla fondatezza della domanda cui quei documenti si collegano.

Trasparenza, organismi di gestione collettiva e vigilanza di settore

La vicenda mette in evidenza un profilo sistemico. La Fondazione è stata istituita anche per rispondere ai rilievi antitrust connessi al precedente cumulo, in capo alla SIAE, di funzioni di controllo e di gestione nei mercati della copia privata. Tuttavia, proprio la sua veste privatistica la colloca fuori dal perimetro degli strumenti di trasparenza amministrativa.

Il controllo sull’amministrazione dei diritti altrui non scompare, ma si sposta su basi diverse: obblighi informativi, rendicontazione degli organismi di gestione collettiva, regole interne di amministrazione dei proventi e vigilanza di settore. È su questi piani, più che sull’accesso agli atti in senso amministrativo, che potranno svilupparsi le future controversie relative alla ripartizione primaria dell’equo compenso per copia privata.