Concordato semplificato e accesso alla composizione negoziata: il controllo del giudice si estende all’origine della crisi
Concordato semplificato e accesso alla composizione negoziata: il controllo del giudice si estende all’origine della crisi

Concordato semplificato e accesso alla composizione negoziata: il controllo del giudice si estende all’origine della crisi

La cornice della decisione

Il concordato semplificato non può essere valutato soltanto guardando alla correttezza formale della proposta o alla coerenza del piano liquidatorio. Il Tribunale di Roma, XIV Sezione Civile, con provvedimento del 27 maggio 2026, ha chiarito che il vaglio di ammissibilità può investire anche il momento iniziale della composizione negoziata della crisi, verificando se il debitore avesse davvero titolo per accedervi.

Nel caso esaminato, una società aveva presentato domanda di concordato semplificato dopo l’esito negativo della composizione negoziata, prospettando una soluzione liquidatoria sorretta da nuova finanza e ritenuta più vantaggiosa rispetto alla liquidazione giudiziale. Il tribunale, però, ha ritenuto necessario ricostruire l’intero percorso seguito dall’impresa, fino all’ingresso nella CNC, per accertare se lo strumento fosse stato attivato in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 12 CCII.

Il perimetro del sindacato giudiziale

Il punto centrale della decisione riguarda l’estensione del controllo previsto dall’art. 25 sexies CCII. Secondo il Collegio, il giudice non deve limitarsi a verificare la ritualità della procedura, la fattibilità del piano o la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Deve anche accertare che, al momento dell’accesso alla composizione negoziata, esistesse una ragionevole prospettiva di risanamento.

In questa prospettiva, il concordato semplificato non costituisce uno sbocco automatico della CNC. Al contrario, esso presuppone che il percorso negoziale sia stato legittimamente intrapreso e condotto in modo coerente con la finalità di recupero dell’impresa. Se emerge che tale finalità mancava fin dall’inizio, il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta, anche a distanza di tempo.

Il requisito del risanamento va verificato in concreto

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la società versasse già in una situazione di insolvenza irreversibile quando aveva scelto di ricorrere alla composizione negoziata. La valutazione si è concentrata sulla struttura del piano e sulle condizioni operative dell’impresa, giudicate incompatibili con una reale possibilità di recupero.

Particolarmente significativo è il rilievo attribuito alla circostanza che il piano facesse affidamento sulla continuità dell’attività e sui flussi derivanti da nuovi contratti, mentre tali risorse risultavano già compromesse dalle azioni esecutive promosse dai lavoratori. Poiché le misure protettive della composizione negoziata non si estendono ai crediti di lavoro, il blocco della liquidità appariva prevedibile sin dall’avvio del percorso.

Da qui l’affermazione secondo cui la ragionevole perseguibilità del risanamento non può essere formulata in termini astratti o meramente teorici. Essa richiede una verifica concreta, che tenga conto della reale consistenza dell’impresa, della natura della crisi e della tenuta effettiva dello strumento prescelto.

La relazione dell’esperto non sottrae il giudice al proprio controllo

La pronuncia interviene anche sul ruolo dell’esperto nella composizione negoziata. Richiamando gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità, il tribunale ribadisce che la relazione finale non ha forza vincolante per il giudice. Le valutazioni dell’esperto devono essere considerate, ma sempre sottoposte a un autonomo riscontro di attendibilità e coerenza con gli elementi acquisiti.

Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che i giudizi favorevoli espressi nel corso della procedura non fossero compatibili con il progressivo aggravamento della situazione finanziaria e con l’inefficacia del percorso negoziale rispetto all’obiettivo del risanamento. Il controllo giudiziale, dunque, conserva piena autonomia rispetto alle conclusioni maturate nella fase stragiudiziale.

Le ricadute operative della pronuncia

La decisione assume rilievo perché rafforza la funzione selettiva del controllo sull’ammissibilità del concordato semplificato. Il giudice, infatti, non si ferma alla proposta finale, ma può scrutinare la legittimità sostanziale dell’intero iter che l’ha preceduta.

Ne deriva un principio di notevole impatto applicativo: il concordato semplificato è percorribile solo quando la composizione negoziata sia stata avviata in un contesto nel quale il risanamento risultava concretamente perseguibile. Se invece l’impresa ha fatto ricorso alla CNC in presenza di un’insolvenza già incompatibile con quell’obiettivo, il successivo concordato semplificato non può trovare ingresso.

Il sistema del Codice della crisi, letto alla luce di questa pronuncia, richiede dunque una verifica sostanziale e non meramente formale della crisi sin dal primo momento in cui il debitore accede allo strumento negoziale.

L’indirizzo tracciato dal Tribunale di Roma rafforza la centralità dell’art. 12 CCII e conferma che la ragionevole perseguibilità del risanamento non è un dato accessorio, ma il presupposto che legittima l’intero percorso della composizione negoziata e, di riflesso, l’accesso al concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII.