La validità delle fideiussioni omnibus predisposte secondo il modello ABI torna al centro del contenzioso bancario, ma la decisione del Tribunale di Napoli sposta l’attenzione dal piano sostanziale a quello probatorio. Con sentenza della Sezione specializzata in materia d’impresa, 14 settembre 2026, n. 12226, il giudice ha affermato che la nullità antitrust non può essere dichiarata quando il garante non abbia ritualmente prodotto il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e lo schema contrattuale ABI da porre a confronto con la garanzia contestata.
La pronuncia chiarisce quindi un punto essenziale: la censura di conformità allo schema ABI non si fonda sulla mera allegazione della presenza di clausole coincidenti, ma richiede l’ingresso nel processo degli atti sui quali si basa la dedotta intesa restrittiva della concorrenza.
Tribunale di Napoli, Sez. spec. Impresa, 14 settembre 2026, n. 12226
La controversia tra decreto ingiuntivo, garanti e fideiussione omnibus
La vicenda nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito nei confronti della debitrice principale e di due fideiussori. I garanti proponevano opposizione e, in via pregiudiziale, chiedevano l’accertamento della nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate a copertura delle esposizioni della società debitrice.
Secondo gli opponenti, i contratti contenevano clausole riproduttive dello schema ABI già oggetto di censura da parte della Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005. Da tale premessa i garanti facevano discendere anche la propria liberazione, invocando la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Il riparto di competenza e il perimetro della decisione
Il giudice originariamente adito rimetteva la controversia alla Sezione specializzata in materia d’impresa. A seguito del regolamento d’ufficio, la Corte di Cassazione delimitava il perimetro delle questioni attribuite ai diversi giudici.
Le contestazioni relative al credito azionato in via monitoria restavano affidate al giudice dell’opposizione, mentre alla Sezione specializzata spettava la cognizione sulla domanda di nullità della fideiussione e sulla conseguente richiesta di liberazione dei garanti.
La nullità antitrust non si presume
Il Tribunale ha rigettato la domanda dei fideiussori muovendo dall’onere probatorio gravante su chi invoca la nullità derivata del contratto stipulato a valle dell’intesa anticoncorrenziale.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 può assumere valore di prova privilegiata dell’intesa restrittiva, ma tale efficacia presuppone che l’atto sia stato correttamente prodotto in giudizio. Lo stesso vale per lo schema ABI rispetto al quale deve essere effettuato il raffronto con il testo della fideiussione.
La parte che eccepisce o domanda la nullità deve quindi mettere il giudice in condizione di verificare la coincidenza tra le clausole contrattuali contestate e quelle oggetto dell’accertamento dell’Autorità.
Perché non basta richiamare il provvedimento della Banca d’Italia
Secondo il Tribunale, non può trovare applicazione il principio iura novit curia. Il provvedimento della Banca d’Italia non è fonte del diritto ai sensi dell’art. 1 delle preleggi, ma un atto amministrativo. Di conseguenza, il giudice non è tenuto ad acquisirlo o conoscerlo d’ufficio come accade per le norme giuridiche.
Non è utilizzabile neppure la categoria del fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c. La notorietà processuale presuppone una conoscenza comune e generalizzata, non la consultazione di atti tecnici, provvedimenti amministrativi o orientamenti giurisprudenziali.
In applicazione dell’art. 2697 c.c., il garante che intende ottenere la declaratoria di nullità deve provare i fatti costitutivi della propria domanda. Nel caso delle fideiussioni ABI, ciò comprende il testo della garanzia, il provvedimento dell’Autorità e il modello contrattuale assunto come parametro di comparazione.
Effetti sull’art. 1957 c.c. e sulla liberazione del garante
Il mancato accertamento della nullità parziale ha inciso anche sulla questione della decadenza ex art. 1957 c.c. Nel contratto esaminato era presente una clausola derogatoria, in forza della quale i diritti della banca restavano integri fino alla totale estinzione del credito, senza necessità di agire contro il debitore principale o contro il fideiussore entro il termine semestrale previsto dalla norma.
Poiché la clausola non è stata travolta dalla nullità antitrust, essa ha conservato efficacia. Ne è derivato il rigetto della domanda di liberazione dei garanti fondata sull’asserita decadenza del creditore.
Indicazioni operative per il contenzioso sulle fideiussioni ABI
La decisione conferma che la nullità antitrust può essere rilevante anche quando emerga nel giudizio relativo alla garanzia, ma solo se i suoi presupposti fattuali risultano ritualmente acquisiti al processo.
Per impostare correttamente la domanda non è sufficiente affermare che la fideiussione riproduce lo schema ABI. Occorre produrre gli atti necessari al confronto e articolare la censura in modo coerente con il riparto dell’onere della prova. In mancanza, la fideiussione resta efficace e le pattuizioni derogatorie, compresa quella relativa all’art. 1957 c.c., continuano a regolare il rapporto tra banca e garante.
La pronuncia del Tribunale di Napoli offre così una regola pratica precisa per le cause in materia: la contestazione della fideiussione omnibus richiede una base documentale completa, perché il tema antitrust non entra nel processo per semplice richiamo difensivo.