Mediazione obbligatoria in condominio e domanda giudiziale secondo il Tribunale di Sulmona
Mediazione obbligatoria in condominio e domanda giudiziale secondo il Tribunale di Sulmona

Mediazione obbligatoria in condominio e domanda giudiziale secondo il Tribunale di Sulmona

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 147, il Tribunale di Sulmona ha affrontato un tema ricorrente nelle liti condominiali: quale grado di corrispondenza debba esistere tra l’istanza di mediazione e il successivo atto di citazione.

La decisione valorizza una lettura sostanziale della condizione di procedibilità. Non occorre che la domanda di mediazione riproduca in modo integrale e identico la futura domanda giudiziale. È invece necessario che la parte convocata possa comprendere i fatti essenziali, l’oggetto del conflitto e il nucleo delle contestazioni che saranno poi portate davanti al giudice.

Il caso esaminato dal Tribunale di Sulmona

La controversia nasceva dall’impugnazione di una delibera assembleare proposta da una condomina. La deliberazione riguardava più profili della gestione condominiale, tra cui lavori su una terrazza comune, interventi relativi agli ascensori e approvazione del rendiconto.

Il condominio, una volta costituito in giudizio, sollevava un’eccezione preliminare di improcedibilità parziale. Secondo la sua prospettazione, una delle censure formulate nell’atto di citazione non sarebbe stata anticipata nell’istanza di mediazione obbligatoria, che avrebbe investito soltanto alcuni punti della delibera impugnata.

Il giudice era quindi chiamato a verificare se tale differenza tra fase stragiudiziale e fase processuale impedisse di ritenere validamente assolta la condizione di procedibilità.

Mediazione obbligatoria e controversie condominiali

Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, che include le controversie in materia di condominio tra quelle per le quali il previo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mancata attivazione della procedura comporta l’improcedibilità della domanda. Tuttavia, la questione esaminata dal Tribunale non riguardava l’assenza della mediazione, bensì il contenuto dell’istanza e il suo rapporto con le domande successivamente svolte in giudizio.

Il contenuto minimo dell’istanza secondo il d.lgs. n. 28/2010

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve indicare l’organismo adito, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Questi elementi non hanno una funzione puramente formale. Servono a delimitare il confronto tra le parti e a consentire al destinatario della convocazione di comprendere, prima del giudizio, su quali fatti e su quali pretese si fondi l’iniziativa della controparte.

Il Tribunale ha richiamato, in tale prospettiva, anche il collegamento con gli atti processuali di cui all’art. 125 c.p.c.. Il riferimento non trasforma però l’istanza di mediazione in una citazione anticipata. La funzione della mediazione resta diversa da quella dell’atto introduttivo del processo.

La corrispondenza richiesta è sostanziale, non letterale

La pronuncia aderisce a un orientamento interpretativo flessibile. La condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta quando i fatti posti a base della domanda giudiziale coincidono, nelle loro linee fondamentali, con quelli già rappresentati nella domanda di mediazione.

Non è quindi indispensabile una perfetta identità di petitum e causa petendi. Ciò che conta è che la parte chiamata in mediazione sia posta in condizione di conoscere il perimetro sostanziale della lite e di valutare consapevolmente l’eventuale soluzione conciliativa.

Le contestazioni richiamate nell’istanza

Nel caso concreto, l’istanza di mediazione menzionava diversi profili di contestazione: errori nel verbale assembleare, mancata allegazione di documenti, omessa indicazione dei criteri di riparto e documentazione relativa agli ascensori.

Secondo il Tribunale, tali riferimenti erano sufficienti a ricomprendere, almeno nel loro nucleo essenziale, anche le censure poi articolate nell’atto di citazione. La successiva precisazione delle doglianze non aveva introdotto una controversia nuova e autonoma rispetto a quella già sottoposta alla procedura di mediazione.

Per questa ragione l’eccezione di improcedibilità proposta dal condominio è stata respinta.

Effetti pratici nella redazione della domanda di mediazione

La decisione offre un criterio operativo rilevante per le impugnazioni di delibere assembleari e, più in generale, per le controversie condominiali soggette a mediazione obbligatoria.

L’istanza non deve essere generica. Deve indicare con chiarezza la delibera contestata, i punti oggetto di censura, i fatti principali e le ragioni della pretesa. Allo stesso tempo, non è necessario che contenga ogni sviluppo argomentativo destinato a comparire nell’atto di citazione.

Il margine di adattamento tra mediazione e giudizio è ammesso quando rimane fermo il medesimo nucleo fattuale. Se invece in giudizio viene introdotta una pretesa fondata su fatti diversi e non riconoscibili nell’istanza, il rischio di improcedibilità torna attuale.

Il criterio da applicare

La verifica deve concentrarsi sulla possibilità, per la controparte, di comprendere sin dalla mediazione quale sia la materia del contendere. La domanda è procedibile quando l’istanza consente un confronto effettivo sulla lite, anche se l’atto giudiziale sviluppa in modo più analitico le contestazioni già prospettate.

Nel contenzioso condominiale, quindi, la domanda di mediazione va costruita come una descrizione completa del conflitto sostanziale, non come una mera formula di stile e neppure come una copia dell’atto di citazione.