Fideiussioni ABI, nullità antitrust e onere della prova dopo le Sezioni Unite
Fideiussioni ABI, nullità antitrust e onere della prova dopo le Sezioni Unite

Fideiussioni ABI, nullità antitrust e onere della prova dopo le Sezioni Unite

Con la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825, le Sezioni Unite intervengono nuovamente sul contenzioso relativo alle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI, precisando due profili decisivi: il valore probatorio del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 e il rapporto tra clausola di pagamento a prima richiesta e disciplina dell’art. 1957 c.c.

Il principio centrale è netto: la riproduzione, in una fideiussione specifica, delle clausole già censurate dall’Autorità non determina automaticamente la nullità del contratto a valle. Occorre accertare se, nel caso concreto, la garanzia sia effettivamente collegata a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

La controversia sottoposta alle Sezioni Unite

La questione nasce nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai garanti di un finanziamento. Gli opponenti avevano eccepito la nullità di alcune clausole contenute nelle fideiussioni, sostenendo che esse riproducessero lo schema ABI del 2002, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005.

Le clausole contestate erano quelle tradizionalmente richiamate nel contenzioso sulle fideiussioni ABI: clausola di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.

Il Tribunale di Siracusa ha disposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., chiedendo alle Sezioni Unite di chiarire tre aspetti:

  • se il provvedimento della Banca d’Italia possa valere come prova anche per fideiussioni stipulate in periodi diversi da quello esaminato dall’Autorità;
  • se l’accertamento svolto sulle fideiussioni omnibus possa essere esteso alle fideiussioni specifiche;
  • quali siano gli effetti della nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. quando nel contratto sia presente anche una clausola di pagamento a prima richiesta.

Il provvedimento della Banca d’Italia non produce una presunzione assoluta

Le Sezioni Unite riconoscono al provvedimento del 2005 un rilievo probatorio importante, ma ne delimitano l’efficacia. L’accertamento amministrativo non può essere trasformato in una prova automatica e generalizzata dell’intesa anticoncorrenziale per ogni fideiussione che contenga clausole simili a quelle dello schema ABI.

Il giudice deve considerare il perimetro oggettivo e temporale dell’istruttoria svolta dalla Banca d’Italia. Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 riguardava lo schema di fideiussione omnibus e un determinato contesto di mercato. Non è quindi sufficiente constatare che una fideiussione specifica riproduca le medesime clausole per affermare, senza ulteriori verifiche, la nullità del contratto.

Il ruolo del tempo nella prova dell’intesa

Quando la garanzia è stata stipulata prima o dopo il periodo considerato dall’Autorità, chi invoca la nullità deve dimostrare che l’intesa o la pratica concordata fosse ancora operante, oppure fosse già esistente, nel momento della sottoscrizione.

La coincidenza testuale delle clausole costituisce un elemento valutabile, ma non esaurisce l’onere probatorio. Possono assumere rilievo, ad esempio, la diffusione uniforme delle clausole nel sistema bancario, la standardizzazione dei modelli contrattuali e altri indici idonei a provare l’effettiva permanenza del fenomeno anticoncorrenziale.

Fideiussione specifica e fideiussione omnibus non sono sovrapponibili

Un altro passaggio essenziale della decisione riguarda la distinzione tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica. L’istruttoria del 2005 aveva avuto a oggetto lo schema ABI relativo alle garanzie omnibus, non qualsiasi contratto di garanzia bancaria.

Per tale ragione, l’applicazione dei principi in materia di nullità antitrust alle fideiussioni specifiche richiede un accertamento puntuale. Il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato dalla banca sia riconducibile a una intesa restrittiva della concorrenza e se tale intesa abbia inciso sulla singola garanzia.

Resta fermo l’impianto delineato da Cass., Sez. Un., n. 41994/2021, secondo cui la nullità del contratto a valle può operare quando esso costituisca il risultato dell’intesa illecita a monte. Tuttavia, proprio questo collegamento deve essere provato e non può essere desunto in via automatica dalla sola presenza delle tre clausole ABI.

La deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola a prima richiesta

La sentenza affronta poi il rapporto tra la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e la diversa previsione che obbliga il fideiussore al pagamento a prima richiesta.

Secondo le Sezioni Unite, la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. non comporta, di per sé, la caducazione della clausola a prima richiesta. Le due pattuizioni hanno autonomia strutturale e funzionale.

La clausola a prima richiesta mira a rendere più rapida l’escussione della garanzia. Se non risulta essa stessa compresa nell’intesa anticoncorrenziale, conserva efficacia anche quando venga eliminata la diversa clausola che deroga ai termini previsti dall’art. 1957 c.c.

La richiesta stragiudiziale può impedire la decadenza

Da tale autonomia discende una conseguenza pratica rilevante. Una volta venuta meno la deroga all’art. 1957 c.c., la banca creditrice non è sempre tenuta a proporre un’azione giudiziaria entro il termine previsto dalla norma per evitare la decadenza.

Se la clausola a prima richiesta rimane valida, può essere sufficiente una richiesta stragiudiziale tempestiva rivolta al garante. L’efficacia di tale iniziativa dipende quindi dalla tenuta della clausola di pagamento immediato e dalla sua estraneità all’intesa anticoncorrenziale dedotta in giudizio.

Come cambia l’accertamento nei giudizi sulle fideiussioni ABI

La decisione riduce gli automatismi che avevano caratterizzato parte del contenzioso. La presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. non basta, da sola, a fondare la nullità della fideiussione specifica.

Il giudizio deve concentrarsi sulla prova concreta dell’illecito anticoncorrenziale e sul nesso tra tale illecito e il contratto sottoscritto dal garante. Allo stesso modo, l’invalidità di una clausola non si estende necessariamente alle altre pattuizioni, se queste conservano una propria autonomia e non risultano coinvolte nell’intesa vietata.

Profili da verificare nella singola causa

Nel contenzioso relativo alle fideiussioni ABI, assumono particolare rilievo alcuni accertamenti:

  • la data di sottoscrizione della garanzia rispetto al periodo esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005;
  • la natura della garanzia, specifica oppure omnibus;
  • la prova della diffusione uniforme delle clausole nel mercato bancario;
  • il collegamento tra modello contrattuale utilizzato e intesa anticoncorrenziale;
  • l’autonomia della clausola a prima richiesta rispetto alla deroga dell’art. 1957 c.c.;
  • la tempestività della richiesta, giudiziale o stragiudiziale, formulata dal creditore al garante.

In questa prospettiva, la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825 sposta il baricentro della causa dalla mera comparazione del testo contrattuale all’esame del contesto economico, temporale e negoziale in cui la fideiussione è stata rilasciata.