La questione delle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI resta centrale nel contenzioso bancario, soprattutto dopo l’intervento delle Sezioni Unite sulla nullità dei contratti a valle dell’intesa anticoncorrenziale. Il tema non riguarda soltanto la validità formale della garanzia, ma incide sulla concreta possibilità della banca di escutere il fideiussore e sulla difesa del garante.
Il punto fissato dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno escluso che la conformità allo schema ABI determini automaticamente la caducazione integrale della fideiussione. L’invalidità antitrust opera, in linea generale, come nullità parziale delle clausole che riproducono il contenuto dello schema censurato, salvo che risulti che il contratto non sarebbe stato concluso senza quelle pattuizioni.
Il riferimento resta il modello contrattuale ABI esaminato in sede antitrust, con particolare attenzione alle clausole comunemente individuate come clausola di reviviscenza, clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e clausola di sopravvivenza della garanzia. La nullità deriva dal collegamento tra tali previsioni e l’intesa restrittiva della concorrenza, non dalla mera severità delle condizioni poste a carico del fideiussore.
Nullità antitrust e prova del collegamento con lo schema ABI
Nel giudizio non basta richiamare in modo generico la categoria delle fideiussioni ABI. Occorre verificare se il testo sottoscritto riproduca, in tutto o in parte, le clausole oggetto di censura e se tale riproduzione sia riconducibile all’intesa anticoncorrenziale accertata.
La difesa del fideiussore tende quindi a concentrarsi sul confronto tra il contratto prodotto in causa e lo schema ABI, mentre la banca è chiamata a valorizzare eventuali differenze testuali, la negoziazione individuale delle clausole o l’assenza di un nesso effettivo con la pratica anticoncorrenziale.
L’estensione temporale dell’invalidità
Uno dei profili più delicati riguarda il periodo di rilevanza della nullità. L’accertamento antitrust non trasforma ogni fideiussione stipulata in epoca successiva in un contratto invalido. Tuttavia, gli effetti di un modello uniforme possono protrarsi nel mercato anche oltre il momento in cui l’intesa è stata formalmente individuata.
Per questa ragione, il giudice deve valutare il dato temporale insieme ad altri elementi: data di sottoscrizione della garanzia, contenuto delle clausole, diffusione del modello, comportamento dell’istituto di credito e concreta incidenza dello schema ABI sul contratto concluso con il garante.
Fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche
Il provvedimento antitrust e il successivo dibattito giurisprudenziale hanno avuto come riferimento principale la fideiussione omnibus. Resta però frequente la contestazione anche in relazione a fideiussioni specifiche, rilasciate a garanzia di un singolo rapporto o di una determinata esposizione.
Perché non opera un automatismo
L’applicazione della nullità alle fideiussioni specifiche richiede una verifica autonoma. Non è sufficiente affermare che alcune clausole siano simili a quelle del modello ABI. Occorre stabilire se quelle clausole abbiano la medesima funzione economica e giuridica e se siano state inserite in un contesto riconducibile alla standardizzazione censurata.
La differenza tra garanzia omnibus e garanzia specifica può incidere sull’interesse delle parti, sull’equilibrio contrattuale e sull’effettiva portata delle clausole contestate. Per questo la valutazione deve essere condotta sul testo concreto della fideiussione.
Il rilievo dell’art. 1957 c.c.
L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, propone le sue istanze contro il debitore e le coltiva con diligenza. Nelle fideiussioni conformi allo schema ABI, la clausola di rinuncia a tale termine è tra quelle maggiormente discusse.
Se la rinuncia all’art. 1957 c.c. è dichiarata nulla, la banca non può più invocarla per superare la decadenza. Diventa quindi decisiva la verifica degli atti compiuti entro il termine semestrale e della loro idoneità a conservare il diritto verso il fideiussore.
Quali iniziative possono rilevare
In via generale, assumono rilievo le iniziative giudiziali dirette a ottenere la soddisfazione coattiva del credito, come il ricorso per decreto ingiuntivo o altri atti processuali idonei nei confronti del debitore principale. Una semplice diffida o una richiesta stragiudiziale di pagamento, di regola, non è sufficiente a integrare le istanze richieste dall’art. 1957 c.c.
Nel contenzioso bancario occorre inoltre controllare se l’azione sia stata promossa tempestivamente e se sia stata proseguita con la diligenza richiesta dalla norma. La decadenza non dipende solo dal decorso del termine, ma anche dal comportamento successivo del creditore.
La verifica operativa del contratto
L’esame di una fideiussione contestata richiede un percorso ordinato: individuazione della tipologia di garanzia, confronto con lo schema ABI, controllo delle clausole sospette, collocazione temporale del contratto, verifica delle iniziative assunte dalla banca ai sensi dell’art. 1957 c.c.
Solo dopo questa analisi è possibile stabilire se la nullità antitrust incida sulla singola fideiussione e in quale misura. Il punto decisivo resta la distinzione tra invalidità delle clausole e permanenza dell’obbligazione di garanzia, secondo il criterio delineato dalle Sezioni Unite.
Documenti da esaminare prima della contestazione
Nel fascicolo assumono particolare importanza il testo integrale della fideiussione, gli eventuali moduli utilizzati dalla banca, la documentazione relativa al rapporto principale, gli atti interruttivi o giudiziali compiuti dal creditore e ogni elemento utile a ricostruire la concreta formazione del consenso.
Questi documenti consentono di comprendere se la difesa debba concentrarsi sulla nullità parziale delle clausole, sulla decadenza ex art. 1957 c.c. o su entrambi i profili, evitando contestazioni generiche che rischiano di non incidere sull’esito della causa.