Riparto in esecuzione immobiliare: ipoteche contestuali e spese di opposizione in prededuzione
Riparto in esecuzione immobiliare: ipoteche contestuali e spese di opposizione in prededuzione

Riparto in esecuzione immobiliare: ipoteche contestuali e spese di opposizione in prededuzione

Con provvedimento del 13 gennaio 2026, il Tribunale di Roma, Sezione IV civile, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha affrontato due snodi operativi della fase distributiva nell’esecuzione immobiliare: la ripartizione tra creditori ipotecari quando le iscrizioni siano contestuali e la collocazione, in prededuzione, delle spese di lite sostenute dai creditori che abbiano resistito alle opposizioni esecutive del debitore.

Il contesto procedimentale e le contestazioni ex art. 512 c.p.c.

Nella procedura esaminata, alcuni creditori hanno proposto contestazioni ex art. 512 c.p.c. avverso il progetto di distribuzione, deducendo, da un lato, l’erroneità del criterio di riparto tra creditori ipotecari di pari grado e, dall’altro, l’indebita inclusione tra le spese in prededuzione delle spese legali liquidate dal G.E. in favore dei creditori costituitisi nei sub procedimenti di opposizione promossi dal debitore.

Iscrizioni ipotecarie contestuali: assenza di preferenza e riparto proporzionale

Quanto alla ripartizione tra creditori ipotecari, il Giudice dell’esecuzione ha ribadito che, in presenza di iscrizioni ipotecarie contestuali, non si configura alcun rapporto di grado o di preferenza tra i creditori interessati. Richiamando gli artt. 2853 e 2854 c.c., il Tribunale ha chiarito che la distribuzione deve avvenire secondo il criterio della proporzionalità, con una logica assimilabile a quella adottata per i creditori chirografari.

L’impostazione valorizza un riparto coerente con la par condicio creditorum e consente di neutralizzare, sul piano distributivo, l’assenza di un ordine di priorità tra iscrizioni simultanee.

Spese di lite e art. 2770 c.c.: il requisito dell’utilità per la massa

In ordine alla richiesta di collocazione in prededuzione delle spese di lite sostenute per contrastare le opposizioni esecutive, il Tribunale di Roma ha richiamato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento del privilegio per le spese di giustizia implica una verifica giudiziale dell’utilità dell’attività processuale nell’interesse della massa dei creditori, anche in termini potenziali.

Non basta la mera riconducibilità formale della spesa a una delle ipotesi previste dalla norma. Occorre, invece, accertare se l’iniziativa o la difesa svolta sia stata idonea a conservare o incrementare le possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio.

Il richiamo a Cass. civ., n. 3020 del 10 febbraio 2020

In tale prospettiva si inserisce il riferimento a Cass. civ., n. 3020 del 10 febbraio 2020, che individua la ratio dell’art. 2770 c.c. nella tutela dell’interesse collettivo dei creditori alla conservazione della destinazione del bene espropriato.

Resistenza alle opposizioni del debitore e collocazione in prededuzione

Applicando questi principi al caso concreto, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la costituzione dei creditori nei sub procedimenti di opposizione avviati dal debitore, tutti definiti con esito a loro favorevole, abbia avuto una funzione chiaramente orientata all’interesse comune. La resistenza giudiziale ha infatti consentito la prosecuzione della procedura esecutiva e, per questa via, il soddisfacimento almeno potenziale delle ragioni creditorie.

Ne consegue la legittimità dell’inserimento nel progetto di distribuzione delle spese di lite liquidate dal G.E. in favore dei creditori costituitisi nei giudizi di opposizione, con collocazione in prededuzione ai sensi dell’art. 2770 c.c.