Con provvedimento del 13 gennaio 2026, il Tribunale di Roma, Sezione IV civile, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha affrontato due profili ricorrenti e operativi nella fase distributiva dell’esecuzione immobiliare: da un lato, il criterio di attribuzione delle somme quando più creditori ipotecari risultano titolari di iscrizioni contestuali; dall’altro, le condizioni per l’ammissione in prededuzione delle spese di lite sostenute dai creditori che abbiano resistito alle opposizioni esecutive promosse dal debitore.
Il contesto processuale: contestazioni ex art. 512 c.p.c.
La questione è emersa a seguito di contestazioni ex art. 512 c.p.c. rivolte al progetto di distribuzione. I rilievi hanno riguardato sia il riparto tra creditori ipotecari ritenuti di pari grado, sia l’inserimento tra le spese in prededuzione delle spese legali liquidate dal G.E. in favore dei creditori costituitisi nei sub procedimenti di opposizione.
Iscrizioni ipotecarie contestuali: assenza di preferenze e criterio proporzionale
In relazione al riparto tra creditori ipotecari, il Giudice dell’esecuzione ha ribadito che, in presenza di iscrizioni ipotecarie contestuali, non si determina un rapporto di grado idoneo a fondare una precedenza tra i creditori. Richiamando gli artt. 2853 e 2854 c.c., il provvedimento chiarisce che la distribuzione deve avvenire secondo un criterio di proporzionalità, con una logica assimilabile a quella applicata ai creditori chirografari quando manchi una causa di prelazione che consenta di stabilire un ordine preferenziale.
L’impostazione è coerente con i principi generali e con l’esigenza di assicurare una ripartizione rispettosa della par condicio creditorum, evitando che la contestualità dell’iscrizione venga trasformata, di fatto, in un fattore di arbitraria prevalenza.
Spese di lite e prededuzione: l’utilità per la massa come presupposto
Sul tema delle spese di giustizia, il Tribunale di Roma ha valorizzato il principio, consolidato in giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento del privilegio per le spese di giustizia richiede una valutazione giudiziale sull’utilità dell’attività processuale per la massa dei creditori, anche in termini soltanto potenziali.
Non basta la mera riconducibilità formale della spesa a una previsione normativa. È necessario verificare se l’iniziativa o la difesa processuale sia stata concretamente idonea a preservare o ad accrescere le possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio nell’ambito della procedura esecutiva.
Il richiamo a Cass. civ., n. 3020 del 10 febbraio 2020 e la ratio dell’art. 2770 c.c.
In questa prospettiva si colloca il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3020 del 10 febbraio 2020, che individua la ratio dell’art. 2770 c.c. nella tutela dell’interesse collettivo dei creditori alla conservazione della destinazione del bene espropriato.
Il parametro dell’interesse comune, dunque, opera come criterio selettivo: la spesa processuale può trovare collocazione privilegiata solo quando l’attività svolta sia funzionale alla tenuta e all’efficacia della procedura, e non quando risponda esclusivamente a un vantaggio individuale, per quanto legittimo.
Opposizioni del debitore e resistenza dei creditori: collocazione in prededuzione ex art. 2770 c.c.
Nel caso esaminato, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la costituzione dei creditori nei sub procedimenti di opposizione promossi dal debitore, definiti con esito a loro favorevole, abbia avuto una ricaduta positiva sull’interesse comune. La resistenza alle opposizioni ha infatti consentito il prosieguo della procedura esecutiva e, quindi, la conservazione delle chances di realizzo e di soddisfacimento delle ragioni creditorie, quantomeno sul piano potenziale.
Su tali basi, è stata riconosciuta la legittimità dell’inserimento nel progetto di distribuzione delle spese di lite liquidate dal Giudice in favore dei creditori costituitisi nei giudizi di opposizione, con collocazione in prededuzione ex art. 2770 c.c., in quanto spese correlate a un’attività processuale valutata utile per la massa dei creditori.