L’operazione con cui l’amministratore di una S.r.l. concede in affitto l’intera azienda, determinando una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, non comporta di per sé la nullità del contratto quando sia stata omessa la preventiva decisione dei soci. La violazione della riserva di competenza prevista dall’articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c. incide, secondo l’impostazione qui richiamata, sul piano dell’efficacia dell’atto nei confronti della società, con la conseguenza che la relativa contestazione è rimessa alla sola società e non al singolo socio.
Il provvedimento del Tribunale di Venezia
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ordinanza del 29 gennaio 2025
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 29 gennaio 2025, è intervenuto all’esito di un procedimento cautelare promosso da una socia di minoranza di una S.r.l. che chiedeva la declaratoria di nullità, in subordine l’annullamento oppure la declaratoria di inefficacia di un contratto di affitto d’azienda stipulato dalla società, oltre a misure cautelari sul compendio aziendale.
La vicenda: affitto dell’intera azienda e mutamento sostanziale dell’attività
La controversia nasce da un’operazione con la quale l’organo amministrativo di una S.r.l. aveva concesso in affitto l’intera azienda a una società di nuova costituzione, nella sostanza riconducibile alla compagine sociale di maggioranza. L’effetto economico e organizzativo dell’operazione era quello di trasformare la società da realtà produttiva a soggetto principalmente percettore dei canoni derivanti dall’affitto dell’azienda.
La stipula era avvenuta senza la preventiva decisione dei soci, nonostante l’articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c. attribuisca alla competenza dei soci le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale. La socia di minoranza, valorizzando tale omissione, ha dedotto la nullità del contratto di affitto e ha richiesto il sequestro dell’azienda.
Il nodo giuridico: quali conseguenze per la violazione dell’articolo 2479 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto che l’affitto dell’intera azienda sia astrattamente idoneo a incidere in modo sostanziale sull’oggetto sociale. La questione decisiva, però, è stata individuata nelle conseguenze giuridiche derivanti dall’inosservanza della riserva di competenza dei soci prevista dall’articolo 2479 c.c.
Il contrasto giurisprudenziale richiamato
Secondo un primo orientamento, l’atto posto in essere dall’amministratore in violazione dell’articolo 2479 c.c. sarebbe radicalmente nullo per contrarietà a norma imperativa, poiché la disposizione costituirebbe un limite legale inderogabile al potere di rappresentanza dell’organo amministrativo.
Il Tribunale di Venezia ha invece aderito all’opposto orientamento, ritenuto maggiormente coerente con i principi affermati dalla Suprema Corte. In questa prospettiva, l’assenza della deliberazione o decisione dei soci non incide sulla validità del contratto, ma sulla sua efficacia nei confronti della società. La norma di cui all’articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c. è posta a tutela degli interessi dei soci, non di interessi pubblicistici, e la sua violazione determina un vizio del potere rappresentativo dell’amministratore, non l’illiceità del contenuto negoziale.
Ne deriva che l’atto compiuto ultra vires non è nullo, ma inefficace nei confronti della società, la quale può ratificarlo e farlo proprio.
Affidamento dei terzi e stabilità dei traffici
Il giudice ha valorizzato l’esigenza di proteggere l’affidamento dei terzi, i quali devono poter confidare nella validità degli atti compiuti da chi risulta munito della rappresentanza legale della società, senza essere gravati dalla verifica dei presupposti e delle procedure interne che regolano la ripartizione di competenze tra amministratori e soci.
Legittimazione ad agire: perché il socio non può impugnare direttamente il contratto
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha escluso la nullità del contratto, qualificandolo al più come inefficace nei confronti della società, e ha negato la legittimazione ad agire della socia ricorrente. La socia, quale soggetto terzo rispetto al contratto di affitto, non è legittimata a domandare la declaratoria di nullità o di inefficacia, azioni che restano riservate alla società.
L’interesse del socio alla corretta gestione e alla conservazione del patrimonio sociale, secondo il provvedimento, deve essere indirizzato verso i rimedi tipici previsti dall’ordinamento, tra cui l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, senza transitare dall’impugnazione diretta dei contratti conclusi dalla società con i terzi.