Proroga del termine ex art. 44 CCII nel concordato in continuità e verifica della sostenibilità finanziaria
Proroga del termine ex art. 44 CCII nel concordato in continuità e verifica della sostenibilità finanziaria

Proroga del termine ex art. 44 CCII nel concordato in continuità e verifica della sostenibilità finanziaria

Il controllo del Tribunale sulla proroga nel concordato in continuità

Nel procedimento esaminato dal Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, decreto 11 giugno 2026, Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Sergio Rossetti, la società debitrice aveva chiesto la proroga del termine previsto dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per completare la predisposizione di una domanda definitiva di concordato preventivo in continuità aziendale.

L’istanza si fondava sull’esistenza di interlocuzioni con potenziali investitori e sulla raccolta di dodici manifestazioni di interesse non vincolanti. Tale circostanza, pur rilevante nella prospettiva della regolazione della crisi, non è stata ritenuta sufficiente a rendere la proroga una conseguenza automatica.

Il provvedimento valorizza un criterio di verifica concreto: il tempo ulteriore richiesto dal debitore deve essere compatibile non solo con la possibile riuscita delle trattative, ma anche con la tutela del ceto creditorio durante la prosecuzione dell’attività.

Continuità aziendale e rischio di consumo della liquidità

Il profilo decisivo riguardava l’impatto economico della gestione nel periodo interinale. Dalle valutazioni dei commissari giudiziali risultava che il mantenimento dell’operatività aziendale avrebbe comportato un costo stimato in almeno 2,7 milioni di euro.

La continuità aziendale, in tale contesto, non rappresentava un valore neutro. La gestione corrente continuava a produrre perdite operative e ad assorbire cassa, con il rischio che il beneficio atteso dalla prosecuzione dell’impresa fosse superato dal deterioramento della situazione patrimoniale e finanziaria.

Il ruolo degli apporti finanziari

Proprio per tale ragione i commissari giudiziali avevano subordinato il proprio assenso alla proroga alla disponibilità di nuovi apporti finanziari da parte dei soci. Il dato assume rilievo perché consente di individuare il punto di equilibrio richiesto dall’art. 44 CCII: la proroga può trovare giustificazione quando il debitore dimostri che il periodo aggiuntivo è sostenuto da risorse certe e tempestive, o da misure idonee a impedire che le perdite maturate nel frattempo si traducano in un aggravio per i creditori.

La mera conservazione della continuità aziendale non è quindi sufficiente se l’attività prosegue in perdita. Occorre indicare come sarà coperto il fabbisogno finanziario e quali strumenti consentiranno di preservare il valore dell’impresa senza trasferire il costo dell’attesa sul ceto creditorio.

Le trattative con gli investitori non eliminano la verifica sui creditori

Il Tribunale ha attribuito rilievo alla natura non vincolante delle manifestazioni di interesse raccolte. In assenza di offerte vincolanti, l’esito delle trattative rimaneva incerto e non poteva, da solo, giustificare l’allungamento del termine.

La prosecuzione delle negoziazioni con investitori potenziali deve essere valutata insieme agli effetti della gestione corrente. Se il periodo richiesto per definire l’operazione produce nuove perdite e assorbe ulteriore liquidità, il debitore deve fornire elementi idonei a escludere un sacrificio ingiustificato per i creditori.

In questa prospettiva, la proroga del termine ex art. 44 CCII richiede una verifica sostanziale. Il Tribunale è chiamato a considerare se il tempo aggiuntivo serva realmente a costruire una soluzione della crisi e se, nel frattempo, la posizione dei creditori resti adeguatamente protetta.

Le integrazioni richieste alla società debitrice

Alla luce delle criticità emerse, il Tribunale non ha definito immediatamente la richiesta di proroga, ma ha assegnato alla società un termine di quindici giorni per integrare l’istanza.

Le integrazioni dovevano riguardare, in particolare, le risorse disponibili per fronteggiare le perdite, gli eventuali impegni finanziari assunti dai soci e le iniziative destinate a sostenere economicamente la continuità aziendale durante il periodo interinale.

Il rimborso al socio di riferimento

Nel medesimo contesto assumeva rilievo anche la segnalazione dei commissari giudiziali relativa alla restituzione di 150.000 euro già rimborsati al socio di riferimento in violazione dell’art. 2467 c.c. Anche su tale aspetto il Tribunale ha richiesto chiarimenti, con specifico riferimento alle iniziative intraprese per il recupero dell’importo.

Che cosa deve dimostrare il debitore che chiede più tempo

Il decreto offre una lettura rigorosa della proroga prevista dall’art. 44 CCII nel concordato preventivo in continuità aziendale. Il debitore deve rappresentare in modo puntuale lo stato delle trattative, la concreta prospettiva di una soluzione della crisi e, soprattutto, la sostenibilità finanziaria della prosecuzione dell’attività.

Quando la gestione produce perdite operative, l’istanza deve indicare risorse effettivamente disponibili, apporti dei soci o altre misure capaci di coprire il fabbisogno generato dalla continuità. In mancanza di tali elementi, il periodo interinale rischia di trasformarsi in un tempo di ulteriore erosione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

La documentazione da sottoporre al Tribunale deve quindi consentire una valutazione concreta sulla tenuta finanziaria dell’impresa, sulla serietà delle iniziative in corso e sulla capacità della proroga di contribuire alla regolazione della crisi senza aggravare la posizione del ceto creditorio.

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