Esclusione del socio di cooperativa per morosità negli oneri condominiali e perdita del godimento dell’alloggio
Esclusione del socio di cooperativa per morosità negli oneri condominiali e perdita del godimento dell’alloggio

Esclusione del socio di cooperativa per morosità negli oneri condominiali e perdita del godimento dell’alloggio

Il mancato pagamento degli oneri verso la cooperativa

La morosità del socio può incidere direttamente sulla permanenza nel rapporto sociale, soprattutto quando le somme non versate riguardano obblighi connessi al rapporto mutualistico e sono state sostenute dalla società cooperativa in luogo del socio inadempiente.

Il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, con sentenza del 15 gennaio 2025, n. 79, ha ritenuto legittima l’esclusione di una socia di cooperativa che non aveva corrisposto gli oneri condominiali dovuti per alcune annualità. La cooperativa, dopo avere sostenuto tali importi a causa dell’inadempimento della socia, aveva deliberato l’esclusione e intimato il pagamento del debito maturato.

La domanda proposta dalla cooperativa

La società cooperativa ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione e della conseguente decadenza della socia dal diritto di usufruire dell’immobile concesso in godimento.

La socia esclusa non aveva proposto opposizione contro la delibera, ma non aveva comunque pagato quanto richiesto. Nelle more del giudizio ha rilasciato spontaneamente l’immobile e ha formulato una proposta di pagamento rateale, che la cooperativa ha rifiutato perché ritenuta insufficiente rispetto all’esposizione debitoria accumulata.

Il ruolo dell’art. 2533 c.c.

La decisione si fonda sul quadro previsto dall’art. 2533 c.c., che contempla, tra le ipotesi di esclusione del socio di cooperativa, le gravi inadempienze derivanti dal rapporto sociale e dal rapporto mutualistico.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha valorizzato l’accertato mancato pagamento degli oneri condominiali e il fatto che il relativo debito fosse stato effettivamente saldato dalla cooperativa. L’inadempimento è stato quindi ritenuto idoneo a giustificare l’esclusione secondo lo statuto e secondo la legge.

Buona fede e proposta di pagamento rateale

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità dell’esclusione, la buona fede della socia esclusa, in presenza di gravi inadempienze riconducibili al rapporto sociale o mutualistico.

È stata inoltre considerata non contraria a buona fede la mancata accettazione del piano rateale proposto dalla socia, poiché l’importo offerto era stato giudicato insufficiente dalla cooperativa.

Effetti sull’assegnazione dell’alloggio

Accertata la morosità e verificato che la cooperativa aveva sostenuto le somme rimaste insolute, il Tribunale di Bologna ha dichiarato lecita la delibera di esclusione. Da tale accertamento è derivata anche la risoluzione del contratto di assegnazione dell’alloggio.

La socia convenuta è stata quindi condannata al pagamento, in favore della cooperativa, del debito accumulato per gli oneri condominiali rimasti a suo carico.

Il principio applicato alla gestione mutualistica

La pronuncia conferma che, nella cooperativa, l’inadempimento agli obblighi economici assunti dal socio non resta confinato al piano meramente patrimoniale. Quando il mancato pagamento incide sul rapporto sociale e su quello mutualistico, la società può deliberare l’esclusione del socio moroso, con effetti anche sul godimento dell’immobile assegnato.

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