Il principio affermato dalla Cassazione
La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789, ha chiarito che il termine previsto dall’art. 40, comma 10, CCII per la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi si esaurisce con la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII.
La regola opera quando è già pendente un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un soggetto diverso dal debitore. In tale contesto, non assume rilievo che all’udienza il giudice non affronti il merito del ricorso e disponga soltanto un rinvio.
Il passaggio centrale dell’ordinanza è netto: la decadenza matura “anche se a tale udienza il giudice si sia limitato a disporre un rinvio”. La prima udienza, quindi, rileva come momento processuale di convocazione e instaurazione del contraddittorio, non come udienza necessariamente destinata alla decisione o alla trattazione sostanziale dell’istanza di liquidazione.
Il precedente si inserisce nel solco già tracciato da Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912, e dalla Corte d’appello di Roma, Sez. I, sent. 12 marzo 2025, RG 51455/2023 e 51459/2023 V.G.
Il caso esaminato: domanda prenotativa, ammissione e successiva revoca
La vicenda nasce da un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato dall’ente della riscossione nei confronti di una società debitrice. Alla vigilia dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso, la società deposita una domanda prenotativa di concordato preventivo ai sensi dell’art. 44 CCII.
L’udienza si svolge in contraddittorio. Il Tribunale prende atto del deposito della domanda, valuta le condizioni di priorità previste dall’art. 7, comma 2, CCII e dispone il rinvio del procedimento. In seguito, la società viene ammessa al concordato preventivo.
Il percorso concordatario, tuttavia, non prosegue sino all’omologazione. Il decreto di ammissione viene revocato ai sensi dell’art. 106 CCII, sulla base di condotte accertate dal Tribunale. Prima di decidere sul ricorso per liquidazione giudiziale, il giudice riconvoca la debitrice. Il giorno precedente la nuova udienza, la società deposita una seconda domanda di concordato.
Il Tribunale di Verona dichiara inammissibile la nuova iniziativa, ritenendo che il termine fosse già stato consumato con la prima udienza celebrata mesi prima. La Corte d’appello di Venezia conferma tale impostazione. La società ricorre quindi per cassazione, sostenendo che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla prima udienza di effettiva trattazione del ricorso del creditore, non dalla prima udienza in senso cronologico.
Perché il rinvio non sposta il termine
La difesa della società proponeva una lettura funzionale dell’art. 40, comma 10, CCII. Secondo tale prospettiva, la decadenza avrebbe dovuto collegarsi a un’udienza nella quale il ricorso per liquidazione giudiziale fosse realmente esaminato. Se il giudice si limita a rinviare, il debitore non avrebbe ancora subito il confronto processuale pieno sull’istanza del creditore e potrebbe quindi presentare una successiva domanda di regolazione della crisi.
La Cassazione respinge questa impostazione. Il testo della norma richiama la prima udienza senza aggiungere condizioni ulteriori. Non parla di prima udienza di trattazione effettiva, né di prima udienza decisoria, né di prima udienza nella quale il ricorso sia valutato nel merito.
La Corte valorizza anche la funzione della disposizione. L’art. 40, comma 10, CCII mira a evitare che il debitore, una volta già evocato in un procedimento di liquidazione giudiziale promosso da altri, utilizzi in modo dilatorio l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Se il termine potesse slittare a seconda delle vicende concrete dell’udienza, la preclusione perderebbe stabilità e il procedimento potrebbe subire arresti ripetuti.
Il rapporto con il favor per le soluzioni negoziali
L’art. 7, comma 2, CCII attribuisce priorità, ricorrendone i presupposti, agli strumenti che consentono la regolazione della crisi e dell’insolvenza rispetto alla liquidazione giudiziale. La Cassazione non nega tale preferenza legislativa, ma ne delimita l’operatività.
Il favor per il concordato preventivo e per gli altri strumenti di regolazione non consente al debitore di riattivare indefinitamente il termine dopo che il procedimento di liquidazione giudiziale è stato già introdotto da un terzo e le parti sono state convocate davanti al giudice.
La priorità delle soluzioni negoziali, pertanto, deve coordinarsi con l’esigenza di certezza e concentrazione del procedimento. In questo bilanciamento, l’art. 40, comma 10, CCII assegna alla prima udienza una funzione preclusiva precisa.
La continuità con gli altri precedenti
L’ordinanza n. 13912 del 2026
La decisione del 14 giugno 2026 richiama un orientamento già emerso con Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912, relativa al caso Edilnova Romana Srl. In quella controversia, la debitrice aveva atteso l’esito delle trattative con alcuni ex dipendenti creditori prima di presentare la domanda di accesso a uno strumento negoziale, quando la causa era già stata rimessa al collegio per la decisione.
Anche in quel caso, la Cassazione aveva ritenuto irrilevante lo stato delle trattative, sottolineando la necessità di evitare “il rischio di un continuo ritorno all’indietro imposto dalla proposizione successiva della domanda”.
La posizione della Corte d’appello di Roma
Nello stesso senso si era pronunciata la Corte d’appello di Roma, Sez. I, con sentenza 12 marzo 2025, RG 51455/2023 e 51459/2023 V.G. La Corte territoriale aveva escluso una valutazione caso per caso della preclusione prevista dall’art. 40, comma 10, CCII, affermando che essa “non contempli deroghe ed eccezioni alcuna”.
Le pronunce convergono su un punto: quando il debitore è già stato convocato nel procedimento per liquidazione giudiziale promosso da un terzo, la possibilità di proporre una domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi deve essere esercitata entro il limite temporale fissato dalla legge, senza che il rinvio dell’udienza determini un nuovo spazio processuale.
Effetti pratici per il debitore e per il professionista
Per chi assiste l’impresa destinataria di un ricorso per liquidazione giudiziale, la scansione temporale diventa decisiva. La domanda di concordato preventivo, anche prenotativa ai sensi dell’art. 44 CCII, deve essere predisposta e depositata entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII.
Non è prudente confidare nel fatto che il giudice possa rinviare la trattazione. Il rinvio non neutralizza la decadenza e non consente, di per sé, un secondo deposito tardivo. Ciò vale con particolare evidenza quando un primo percorso concordatario sia stato avviato e poi revocato ai sensi dell’art. 106 CCII.
La revoca dell’ammissione al concordato non genera un nuovo termine ex art. 40, comma 10, CCII. Se la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale si è già tenuta, il debitore non può recuperare la facoltà processuale mediante una nuova domanda presentata alla vigilia di una successiva udienza.
La regola operativa da applicare subito
La prima verifica da compiere, appena ricevuto un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, riguarda la data dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII. Da quella data dipende la tenuta processuale di ogni iniziativa del debitore volta ad accedere a uno strumento di regolazione della crisi.
Se la strategia difensiva prevede un concordato preventivo o altro strumento regolatorio, il deposito deve precedere quella soglia. Dopo la prima udienza, anche se seguita da un semplice rinvio, l’art. 40, comma 10, CCII opera come preclusione, secondo la lettura oggi confermata da Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789.