Nel concordato minore il momento in cui il debitore può ottenere misure protettive assume un rilievo decisivo. Se la protezione interviene solo dopo il deposito della proposta e del piano, il patrimonio destinato alla ristrutturazione può essere già stato inciso da azioni esecutive in corso.
Su questo profilo il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, Settore Procedure Concorsuali, 10 settembre 2026, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 CCII, nella parte in cui non consente al debitore di beneficiare di misure protettive prima del deposito della proposta e del piano di concordato minore.
Il caso sottoposto al Tribunale di Brindisi
La vicenda nasce dalla richiesta di un debitore volta a ottenere la sospensione di una procedura esecutiva immobiliare mentre era ancora in corso la predisposizione della proposta di concordato minore.
La domanda non riguardava quindi una procedura già aperta, ma una fase preparatoria, nella quale il debitore stava lavorando alla costruzione del piano e alla definizione della proposta da sottoporre ai creditori.
Il limite temporale previsto dall’art. 70 CCII
Secondo la lettura del Tribunale, l’art. 70 CCII collega l’adozione delle misure protettive al decreto di apertura della procedura. Tale decreto presuppone il deposito della proposta e del piano.
Ne deriva che, prima di tale deposito, il debitore non potrebbe ottenere una protezione giudiziale idonea a impedire la prosecuzione delle iniziative esecutive individuali.
Il rischio di una tutela solo formale
Il punto critico individuato dal giudice riguarda l’effettività della tutela. Il tempo necessario per predisporre un piano credibile può essere incompatibile con la rapidità di una procedura esecutiva immobiliare già pendente.
Se l’esecuzione prosegue sino alla liquidazione del bene o comunque sino a una fase irreversibile, la successiva apertura del concordato minore rischia di arrivare quando la ristrutturazione non è più concretamente praticabile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di compatibilità dell’attuale disciplina con i principi di uguaglianza, ragionevolezza ed effettività della tutela giurisdizionale.
La questione rimessa alla Corte costituzionale riguarda quindi la possibilità di riconoscere misure protettive anche in una fase anteriore all’esame della proposta e del piano, quando sussista un grave pericolo per il debitore e per la conservazione del patrimonio funzionale alla ristrutturazione.
Perché il tema incide sulla funzione del concordato minore
Il concordato minore è uno strumento destinato a consentire la regolazione della crisi del debitore non assoggettabile alle procedure maggiori. La sua utilità dipende anche dalla possibilità di preservare i beni e le risorse sui quali il piano deve fondarsi.
Una protezione che intervenga solo dopo il completamento della proposta può risultare insufficiente nei casi in cui l’aggressione esecutiva sia già in fase avanzata. Il problema non è soltanto processuale, ma riguarda la stessa capacità dello strumento di assolvere alla propria funzione.
Il possibile impatto della decisione della Consulta
La pronuncia della Corte costituzionale sarà rilevante per stabilire se l’art. 70 CCII, così come formulato, assicuri una tutela adeguata anche nella fase che precede l’apertura del concordato minore.
In caso di accoglimento, potrebbe essere riconosciuto uno spazio per una protezione anticipata, almeno quando la mancata sospensione delle iniziative esecutive comprometta in modo grave e irreversibile la futura proposta.
Il punto operativo per debitore e creditori
La questione riguarda l’equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato la tutela del debitore che intende accedere al concordato minore, dall’altro il diritto dei creditori di proseguire le azioni esecutive sino a quando la procedura non sia formalmente aperta.
Proprio questo equilibrio sarà al centro del vaglio costituzionale, chiamato a verificare se la disciplina vigente lasci scoperta una fase decisiva della crisi, quella in cui il piano non è ancora depositato ma il patrimonio da destinare alla ristrutturazione è già esposto all’esecuzione individuale.