Con l’ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026, la Cassazione affronta un tema di particolare rilievo nell’espropriazione esattoriale presso terzi: l’efficacia del pignoramento su crediti non ancora maturati al momento della notifica dell’atto.
Il principio affermato è netto. Il pignoramento promosso dall’agente della riscossione può riguardare anche crediti sorti in un momento successivo, purché essi derivino da un rapporto giuridico già esistente quando il terzo ha ricevuto l’atto di pignoramento. La sospensione della procedura, inoltre, non elimina gli obblighi del terzo, che resta tenuto a conservare le somme vincolate fino alla definizione della vicenda esecutiva.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine da un’esecuzione promossa da un avvocato nei confronti dell’INPS, al fine di ottenere il pagamento di oltre 4.000 euro riconosciuti in suo favore quale difensore distrattario.
L’INPS si opponeva al pagamento, richiamando un precedente pignoramento presso terzi notificato da Equitalia nei confronti del professionista. Tale pignoramento, risalente al 2010, riguardava le somme dovute e debende dall’Istituto al debitore, a fronte di un debito erariale di importo ben superiore.
La questione temporale
Il nodo della lite riguardava la distanza cronologica tra il pignoramento e il credito azionato dal professionista. L’atto esattoriale era stato notificato nel 2010, mentre il titolo giudiziale che riconosceva il credito verso l’INPS era stato emesso nel 2014.
Secondo il ricorrente, il vincolo non poteva estendersi a un credito venuto a esistenza dopo la notifica del pignoramento, anche perché la procedura esecutiva era rimasta sospesa per lungo tempo.
La Cassazione non accoglie questa impostazione. La procedura esattoriale non risultava estinta, né inefficace. La sospensione, quindi, non aveva liberato il terzo pignorato dagli obblighi di custodia e non gli consentiva di disporre liberamente delle somme.
La regola decisiva: rileva il rapporto, non solo la maturazione del credito
La decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, norma che disciplina una forma speciale di pignoramento presso terzi nell’ambito della riscossione.
In base a tale disposizione, l’agente della riscossione può ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate, senza attendere un provvedimento di assegnazione del giudice. Si tratta di un modello semplificato di espropriazione, normalmente destinato a svilupparsi fuori da una sequenza giudiziale ordinaria.
Questa semplificazione, tuttavia, non restringe automaticamente l’oggetto del vincolo ai soli crediti già liquidi, certi ed esigibili alla data della notifica. La Corte richiama in proposito Cass. n. 28520/2025, secondo cui il pignoramento esattoriale può comprendere anche crediti maturati successivamente, compresi quelli divenuti esigibili oltre il termine previsto per il pagamento da parte del terzo.
La condizione è che tali crediti trovino origine in un rapporto già esistente al momento della notificazione del pignoramento.
Perché il credito del difensore distrattario era vincolato
Nel caso deciso con l’ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026, il credito professionale era stato liquidato giudizialmente nel 2014. Tuttavia, l’attività difensiva dalla quale quel credito derivava era stata svolta in un giudizio iniziato nel 2005.
Il rapporto da cui nasceva la pretesa economica era quindi anteriore al pignoramento notificato nel 2010. La circostanza che la liquidazione fosse intervenuta soltanto anni dopo non era sufficiente a sottrarre il credito al vincolo.
In altri termini, il credito era futuro rispetto alla sua definitiva determinazione, ma non era privo di radice giuridica al momento del pignoramento. Proprio questa radice anteriore ne consentiva l’inclusione tra le somme dovute e debende dal terzo.
Gli obblighi del terzo pignorato durante la sospensione
Un ulteriore profilo rilevante riguarda gli effetti della sospensione della procedura. La Cassazione chiarisce che la sospensione non comporta, di per sé, la cessazione del vincolo.
Il terzo pignorato, se la procedura non è estinta e non è divenuta inefficace, deve continuare a custodire le somme. Non può pagarle al debitore esecutato, né può considerarle nuovamente disponibili sulla sola base del decorso del tempo.
Per enti previdenziali, banche, amministrazioni e altri soggetti che ricevano un pignoramento esattoriale, il punto operativo è essenziale: prima di eseguire pagamenti in favore del debitore, occorre verificare lo stato della procedura e la permanenza degli effetti del vincolo.
Il limite all’estensione sui crediti futuri
La Corte non attribuisce al pignoramento esattoriale una portata illimitata. L’estensione ai crediti futuri non può trasformarsi in una indisponibilità perpetua e priva di controllo.
Quando resta incerta l’effettiva esistenza dell’obbligazione del terzo, occorre individuare un momento oltre il quale, in assenza degli sviluppi necessari della procedura, il pignoramento perde efficacia. Questo passaggio impedisce che il riferimento ai crediti dovuti e debendi produca un vincolo senza confini temporali.
Il bilanciamento individuato dalla Cassazione è quindi duplice: il pignoramento può colpire crediti maturati dopo la notifica, ma solo se collegati a un rapporto preesistente; allo stesso tempo, il vincolo non può sopravvivere indefinitamente in mancanza dei presupposti procedurali che ne giustificano la permanenza.
La verifica pratica da compiere
Dopo questa pronuncia, la valutazione del terzo pignorato non può limitarsi alla domanda se il credito fosse già esigibile alla data della notifica. La verifica deve riguardare soprattutto la fonte del credito.
Se il rapporto giuridico era già in essere, le somme maturate in seguito possono restare attratte dal pignoramento esattoriale. Se invece il rapporto è nato solo dopo la notifica, manca il presupposto che consente al vincolo di proiettarsi sul credito successivo.
La distinzione assume rilievo in tutti i rapporti destinati a generare crediti nel tempo, come incarichi professionali, rapporti previdenziali, rapporti bancari, forniture continuative e rapporti con pubbliche amministrazioni. In questi casi, la data del titolo o della liquidazione non è sempre decisiva; ciò che conta è il momento in cui si è formato il rapporto giuridico da cui il credito trae origine.