La deliberazione n. 327/2026/R/gas del 17 settembre 2026 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente affronta il tema del valore di rimborso delle porzioni di rete di distribuzione del gas naturale appartenenti a numerosi Comuni ricompresi nell’ATEM unificato Bologna 1, Città e impianto di Bologna, e Bologna 2, Provincia.
Il provvedimento è rilevante perché chiarisce, in un caso concreto, come opera il controllo dell’Autorità quando il valore di rimborso degli impianti, indicato come VIR, supera in misura significativa il valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari, indicato come RAB. La decisione incide sia sulla fase preparatoria della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia sui successivi riconoscimenti tariffari.
Il quadro normativo del valore di rimborso
Il riferimento centrale resta l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000. La norma disciplina il rimborso dovuto al gestore uscente nei casi in cui gli affidamenti e le concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale proseguano fino al completamento del periodo transitorio.
In tale ipotesi il nuovo gestore è tenuto a corrispondere un valore di rimborso determinato, anzitutto, sulla base delle convenzioni o dei contratti in essere. Quando tali atti non consentono di ricostruire compiutamente la volontà delle parti, oppure non regolano specifici profili valutativi, trovano applicazione le Linee guida relative ai criteri e alle modalità operative per la valutazione del valore di rimborso.
Dal valore così determinato devono essere detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località. La disciplina esclude, inoltre, la valutazione del mancato profitto connesso alla cessazione anticipata del rapporto di gestione.
Reti degli enti locali e alienazione in sede di gara
La deliberazione richiama anche la disciplina delle reti di proprietà degli enti locali. La legge n. 118/2022 ha introdotto disposizioni volte a valorizzare tali infrastrutture e, nello stesso tempo, a rendere più semplice e celere lo svolgimento delle gare d’ambito.
In questo quadro, le reti e gli impianti appartenenti agli enti locali o a società patrimoniali pubbliche possono essere alienati in occasione della gara. Il valore di riferimento è il valore industriale residuo, determinato secondo le Linee guida del 7 aprile 2014 e secondo la regolazione dell’Autorità.
La scelta di alienare le infrastrutture comunali durante la procedura di affidamento richiede quindi una corretta quantificazione del valore patrimoniale, poiché tale dato entra nella documentazione di gara e può assumere rilievo anche per la regolazione tariffaria della futura gestione d’ambito.
Il controllo sullo scostamento tra VIR e RAB
L’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede uno specifico meccanismo di controllo quando il VIR supera di oltre il 10 per cento il valore delle immobilizzazioni nette di località calcolato in base alla regolazione tariffaria.
Il confronto deve essere effettuato al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località. Quando emerge lo scostamento superiore alla soglia, l’ente locale concedente deve trasmettere all’Autorità le valutazioni di dettaglio relative al valore di rimborso.
La verifica dell’Autorità deve intervenire prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante, a sua volta, è tenuta a considerare le eventuali osservazioni formulate dall’Autorità nella determinazione del valore da inserire nel bando.
La riforma del Testo Integrato Gare Gas
La deliberazione n. 296/2024/R/gas ha modificato il Testo Integrato Gare Gas, rivedendo le modalità di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB. Per i procedimenti in corso sono stati previsti due modelli di trattazione: il regime ordinario accelerato e il regime semplificato individuale.
Nel sistema delineato dalla regolazione assume rilievo anche l’analisi per indici. Tale strumento consente all’Autorità di svolgere una prima valutazione dei valori trasmessi, senza esaurire necessariamente il controllo sulla correttezza della valorizzazione.
L’esito dell’analisi per indici, quindi, deve essere letto nel contesto dell’intero procedimento. Un risultato negativo non equivale automaticamente a una bocciatura del VIR, ma può determinare un approfondimento istruttorio sulla documentazione prodotta dalla stazione appaltante.
Il procedimento relativo all’ATEM Bologna
Nel caso esaminato, il Comune di Bologna ha agito quale stazione appaltante dell’ATEM unificato Bologna 1 e Bologna 2. In tale veste ha trasmesso ad ARERA la documentazione riguardante le porzioni di rete appartenenti a diversi Comuni che avevano manifestato la volontà di alienare le rispettive infrastrutture nell’ambito della gara.
Per tali reti lo scostamento tra VIR e RAB era superiore alla soglia del 10 per cento, con conseguente attivazione del controllo previsto dalla normativa.
Regime semplificato e regime ordinario accelerato
La documentazione riferita alla maggior parte dei Comuni è stata esaminata secondo il regime semplificato individuale. Per Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e San Lazzaro di Savena è stato invece applicato il regime ordinario accelerato.
Proprio per questi tre Comuni l’analisi per indici ha avuto esito negativo. ARERA non si è tuttavia fermata a tale dato preliminare. In applicazione del Testo Integrato Gare Gas, l’Autorità ha proceduto alla verifica della documentazione fornita dalla stazione appaltante in ordine alla valorizzazione del VIR.
L’esame delle valutazioni trasmesse
All’esito dell’istruttoria, ARERA ha ritenuto che la documentazione relativa a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e San Lazzaro di Savena non presentasse criticità nella valorizzazione del valore di rimborso. È stata valorizzata, in particolare, l’attestazione dell’esclusiva applicazione delle Linee guida del 7 aprile 2014.
Per gli altri Comuni sottoposti al regime semplificato individuale, la verifica di formale completezza della documentazione si è conclusa con esito positivo.
Effetti sui riconoscimenti tariffari
La verifica dell’Autorità non rileva soltanto nella fase di predisposizione della gara. Essa produce effetti anche sul piano tariffario.
L’articolo 33, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione n. 296/2024/R/gas stabilisce che i valori di rimborso valutati positivamente siano considerati idonei ai fini tariffari, entro i limiti previsti dalla regolazione applicabile alle gestioni d’ambito.
Nel procedimento relativo all’ATEM Bologna, ARERA ha quindi ritenuto idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari i valori di VIR riguardanti tutte le porzioni di rete oggetto di esame. Tale valutazione ha incluso anche le reti per le quali l’analisi per indici aveva inizialmente dato esito negativo.
Indicazioni operative per le stazioni appaltanti
La deliberazione n. 327/2026/R/gas mostra che la corretta costruzione documentale del VIR è decisiva nelle gare per la distribuzione del gas naturale, soprattutto quando sono coinvolte reti di proprietà comunale e quando lo scostamento rispetto alla RAB supera la soglia normativa.
La stazione appaltante deve quindi curare la coerenza tra valore industriale residuo, Linee guida del 7 aprile 2014, dati patrimoniali e attestazioni trasmesse all’Autorità. Il controllo sullo scostamento tra VIR e RAB diventa così un passaggio di raccordo tra valorizzazione delle infrastrutture pubbliche, predisposizione del bando e futura regolazione tariffaria della gestione d’ambito.
Il provvedimento è stato trasmesso alla stazione appaltante dell’ATEM unificato Bologna 1 e Bologna 2, chiamata a tenerne conto nella prosecuzione della procedura di gara.