Una recente decisione del Tribunale di Terni offre lo spunto per tornare sul tema della validità del procedimento di mediazione avviato davanti a un organismo privo di competenza territoriale, questione già più volte affrontata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Tribunale di Terni, sentenza 15 gennaio 2026, n. 31
Il caso esaminato dal Tribunale di Terni
L’improcedibilità delle domande attoree
Nel giudizio definito con la pronuncia in commento, le domande proposte dall’attore sono state dichiarate improcedibili per difetto del presupposto di procedibilità rappresentato dal corretto esperimento del tentativo di mediazione. Il procedimento era stato infatti attivato davanti a un organismo di mediazione che non aveva sede nel circondario di Terni, foro del giudice adito.
Secondo il giudice, la domanda di mediazione non poteva considerarsi idonea ad assolvere la condizione di procedibilità prevista dal legislatore, poiché proposta dinanzi a un organismo territorialmente incompetente.
Il ruolo dell’eccezione di parte e la mancata rinnovazione
La parte convenuta aveva tempestivamente eccepito l’irregolarità del procedimento di mediazione, lamentando la carenza di competenza territoriale dell’organismo adito. A fronte di tale eccezione, l’attore non aveva richiesto alcuna rinnovazione del tentativo di mediazione presso un organismo competente, nemmeno ai fini di una eventuale sanatoria del vizio.
Questa inerzia processuale ha condotto il Tribunale a dichiarare in via definitiva l’improcedibilità delle domande attoree, con conseguente preclusione dell’esame del merito.
La competenza territoriale dell’organismo di mediazione
La regola generale e il suo fondamento normativo
Il Tribunale ha ribadito che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione va individuata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, quale criterio funzionale a garantire una coerenza tra sede del giudizio e sede del procedimento di mediazione obbligatoria.
Tale criterio non ha natura meramente organizzativa ma integra una vera e propria regola inderogabile, salvo diverso accordo espresso delle parti. La sua violazione determina l’inefficacia della domanda di mediazione presentata unilateralmente davanti a un organismo diverso da quello territorialmente competente.
La portata inderogabile e l’accordo tra le parti
La sentenza si pone nel solco di un orientamento consolidato, secondo il quale la deroga al criterio territoriale è consentita soltanto quando le parti, di comune accordo, decidono di rivolgersi a un organismo differente rispetto a quello insediato nel luogo del giudice competente, presentando una domanda congiunta di mediazione.
La pronuncia richiama, in particolare, il seguente principio:
“La domanda di mediazione obbligatoria che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto ed è, pertanto, improcedibile, senza che rilevi che la mediazione si è svolta in modalità telematica (Trib. Agrigento n. 1091 del 22.7.2024; Trib. Milano n. 220 del 13.1.2023; Trib. Foggia n. 1831 del 19.7.2021). La competenza territoriale è derogabile, infatti, solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad un altro organismo (cfr. Trib. Napoli del 14.3.2016; Trib. Milano del 29.10.2013; Cass. n. 17480/2015)”.
Ne discende che l’iniziativa unilaterale dell’attore non è sufficiente a spostare la competenza su un diverso organismo di mediazione, poiché la deroga richiede necessariamente la partecipazione concorde di tutte le parti coinvolte nella lite.
Mediazione telematica e criterio territoriale
La irrilevanza della modalità di svolgimento
Di particolare interesse è la precisazione del Tribunale secondo cui lo svolgimento dell’incontro di mediazione attraverso strumenti telematici non incide in alcun modo sul criterio di competenza territoriale. La modalità telematica è qualificata dal giudice come semplice forma di svolgimento dell’incontro, priva di effetti sulla regola di riparto territoriale fissata dal legislatore.
In altri termini, il ricorso alla mediazione da remoto non consente di aggirare il vincolo territoriale, né di legittimare la presentazione della domanda presso un organismo diverso da quello radicato nel territorio del giudice competente.
La funzione ordinante del criterio territoriale
La mediazione a distanza, pur rappresentando uno strumento di semplificazione e di efficienza organizzativa, non modifica il perimetro di competenza degli organismi. Il criterio territoriale mantiene una funzione ordinante e selettiva, assicurando che il tentativo di conciliazione si collochi in un ambito coerente con la giurisdizione potenzialmente investita del successivo giudizio.
Effetti differenziati su domanda principale e domanda riconvenzionale
La sorte autonoma della riconvenzionale
Il Tribunale ha poi distinto la posizione dell’attore da quella della parte convenuta che aveva proposto domanda riconvenzionale. Mentre le domande principali sono state dichiarate improcedibili, la domanda riconvenzionale è rimasta procedibile.
Ciò in quanto l’attore non aveva sollevato alcuna eccezione di improcedibilità in relazione alla riconvenzionale per mancato esperimento della mediazione, né il giudice aveva rilevato d’ufficio tale profilo. In assenza di contestazione e di rilievo officioso, la riconvenzionale ha quindi seguito un autonomo percorso processuale.
La rilevanza delle eccezioni e dei poteri officiosi
La decisione evidenzia come la disciplina della mediazione incida in modo differenziato sui vari capi di domanda, anche in funzione del comportamento processuale delle parti. L’improcedibilità non si estende automaticamente a tutte le pretese azionate nel processo, ma richiede una specifica verifica per ciascuna di esse, anche alla luce delle eccezioni proposte e dei poteri di rilievo del giudice.
La mediazione obbligatoria come filtro effettivo all’accesso alla giurisdizione
Dalla formalità al presupposto sostanziale
La pronuncia del Tribunale di Terni si inserisce in un orientamento giurisprudenziale rigoroso, che valorizza la mediazione obbligatoria quale autentica condizione di procedibilità delle domande giudiziali e non come mero adempimento formale. Il procedimento di mediazione è concepito come filtro effettivo all’accesso alla tutela giurisdizionale, funzionale alla deflazione del contenzioso e alla promozione di soluzioni consensuali delle controversie.
In questo quadro, l’errore nella scelta dell’organismo territorialmente competente non è considerato una semplice irregolarità sanabile a prescindere dalle iniziative delle parti, ma un vizio idoneo a paralizzare l’intera azione giudiziale, in mancanza di tempestiva rinnovazione del tentativo presso l’organismo corretto.
La centralità delle scelte iniziali della parte
L’attenzione del giudice si concentra dunque sulla fase genetica del procedimento di mediazione, nella quale viene individuato l’organismo competente. Una scelta inaccurata in questa fase può incidere in modo determinante sulla possibilità stessa di proseguire il giudizio, soprattutto quando, come nel caso esaminato, la parte non si attiva per rimuovere il vizio tramite un nuovo esperimento della mediazione nel rispetto del criterio territoriale.
Il quadro che emerge è quello di una condizione di procedibilità che richiede un approccio consapevole sin dall’avvio del procedimento stragiudiziale, poiché la corretta individuazione dell’organismo di mediazione si rivela elemento essenziale per non compromettere l’accesso alla giurisdizione ordinaria.