Una recente decisione del Tribunale di Terni offre l’occasione per tornare sulla tematica, ampiamente dibattuta in giurisprudenza, della validità del procedimento di mediazione avviato davanti a un organismo privo di competenza territoriale rispetto alla controversia introdotta in giudizio.
Tribunale di Terni, sentenza 15 gennaio 2026, numero 31
Il caso esaminato dal Tribunale di Terni
Nel giudizio definito con la pronuncia in commento, le domande dell’attore sono state dichiarate improcedibili a causa del mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. L’istanza di avvio, infatti, era stata depositata presso un organismo avente sede diversa da Terni, città nella quale era radicata la competenza del giudice adito.
Secondo il Tribunale, tale scelta aveva determinato l’inesistenza di un valido tentativo di conciliazione e impediva quindi di superare la condizione di procedibilità prevista dalla legge per l’instaurazione del processo.
Criterio territoriale di individuazione dell’organismo di mediazione
La regola della competenza territoriale inderogabile
Il Giudice ha richiamato il principio per cui la competenza territoriale dell’organismo di mediazione deve essere individuata nel luogo del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia. Tale criterio, nel sistema della mediazione obbligatoria, assume natura inderogabile in mancanza di un accordo espresso tra tutte le parti coinvolte.
Da questa impostazione discende che, ove la domanda di mediazione sia proposta unilateralmente a un organismo situato al di fuori del circondario del giudice competente, la procedura non è idonea a integrare la condizione di procedibilità.
“La domanda di mediazione obbligatoria che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto ed è, pertanto, improcedibile, senza che rilevi che la mediazione si è svolta in modalità telematica (Trib. Agrigento n. 1091 del 22.7.2024; Trib. Milano n. 220 del 13.1.2023; Trib. Foggia n. 1831 del 19.7.2021). La competenza territoriale è derogabile, infatti, solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad un altro organismo (cfr. Trib. Napoli del 14.3.2016; Trib. Milano del 29.10.2013; Cass. n. 17480/2015)”.
Accordo tra le parti e deroga convenzionale
La competenza territoriale dell’organismo può essere derogata, secondo il Tribunale, soltanto in presenza di una domanda congiunta, mediante la quale le parti scelgano consensualmente un organismo diverso da quello radicato nel luogo del giudice competente. In assenza di tale accordo, il ricorso a un diverso organismo non produce gli effetti richiesti dall’ordinamento ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale.
Mediazione telematica e territorio dell’organismo
Uno dei profili maggiormente significativi della decisione riguarda la conferma che lo svolgimento della procedura in modalità telematica non incide, né può incidere, sulla regola della competenza territoriale dell’organismo.
Il Tribunale di Terni precisa che la modalità telematica rappresenta unicamente una forma di svolgimento degli incontri tra le parti e il mediatore. Essa non legittima una deroga automatica al criterio territoriale fissato dal legislatore, che continua a far riferimento al luogo del giudice competente, indipendentemente dalla natura fisica o da remoto degli incontri di mediazione.
Eccezione di incompetenza, rinnovazione e improcedibilità
La mancata sanatoria tramite rinnovazione della mediazione
Nel procedimento deciso con la sentenza numero 31, la parte convenuta aveva tempestivamente sollevato l’eccezione relativa all’incompetenza territoriale dell’organismo investito della mediazione. A fronte di tale eccezione, l’attore non aveva domandato la rinnovazione del tentativo conciliativo presso un organismo territorialmente competente, né aveva attivato alcun meccanismo di sanatoria.
Questa inerzia ha condotto il Giudice a dichiarare definitivamente improcedibili le domande attoree, poiché la condizione di procedibilità non risultava più suscettibile di essere utilmente realizzata nel corso del giudizio.
La differente sorte della domanda riconvenzionale
Di segno opposto è stata la valutazione della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta. Il Tribunale ne ha riconosciuto la procedibilità, rilevando che l’attore non aveva sollevato eccezioni circa l’assenza di un valido tentativo di mediazione in relazione a tale domanda, né il giudice aveva rilevato d’ufficio tale profilo.
La ricostruzione operata dal Tribunale mette così in luce come il controllo sulla sussistenza della condizione di procedibilità, pur inserendosi in un quadro normativo rigoroso, si intrecci con il regime delle eccezioni di parte e con i poteri officiosi del giudice.
Mediazione obbligatoria e funzione di filtro alla giurisdizione
La pronuncia del Tribunale di Terni si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla mediazione obbligatoria una funzione di autentico filtro di accesso alla tutela giurisdizionale. Non si tratta di un adempimento meramente formale, ma di una fase procedimentale che deve essere svolta nel rispetto puntuale delle condizioni previste dalla legge, ivi compreso il criterio di competenza territoriale dell’organismo prescelto.
Ne deriva una conseguenza netta: un errore nella scelta dell’organismo territorialmente competente può incidere in maniera determinante sulla stessa possibilità di proseguire l’azione in sede giudiziale, fino a condurre, come nel caso in esame, alla dichiarazione di improcedibilità della domanda principale, a fronte della permanenza in giudizio della domanda riconvenzionale regolarmente scrutinata.