Mediazione obbligatoria e incompetenza territoriale dell’organismo
Mediazione obbligatoria e incompetenza territoriale dell’organismo

Mediazione obbligatoria e incompetenza territoriale dell’organismo

La questione esaminata riguarda gli effetti, sulla procedibilità della domanda giudiziale, del tentativo di mediazione esperito davanti a un organismo territorialmente incompetente nelle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo numero 28 del 2010.

In particolare viene in rilievo se tale tentativo invalido comporti l’improcedibilità della domanda o se, al contrario, consenta alla parte di rinnovare l’adempimento della condizione di procedibilità entro i limiti temporali fissati dall’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo numero 28 del 2010.

L’ordinanza del Tribunale di Novara

Il provvedimento

Con ordinanza del Tribunale di Novara del 13 ottobre 2025 il giudice è stato chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso concreto le parti avevano introdotto una procedura di mediazione dinanzi a un organismo privo di competenza territoriale.

Muovendo da questa circostanza il Tribunale ha affrontato il duplice profilo della validità del tentativo di mediazione e dei poteri del giudice qualora la condizione di procedibilità non risulti correttamente soddisfatta al momento della prima udienza.

Il ruolo della prima udienza di trattazione

Il Collegio ha richiamato il testo dell’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo numero 28 del 2010 osservando che la norma individua nella prima udienza di trattazione il limite entro cui deve risultare integrata la condizione di procedibilità. Nelle parole del Tribunale

l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo numero 28 del 2010 stabilisce che, nelle controversie in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale. La norma prevede quindi quale termine ultimo entro cui la condizione di procedibilità deve sussistere la prima udienza di trattazione.

Da tale impostazione deriva che il giudice non può limitarsi a verificare se alla data di introduzione del giudizio la mediazione sia stata correttamente svolta ma deve accertare se, entro la prima udienza e nel rispetto dei termini di cui all’articolo 6 del decreto legislativo numero 28 del 2010, la condizione sia stata o possa essere ancora utilmente adempiuta.

Mediazione invalida e doveri del giudice

Incompetenza territoriale dell’organismo

Il Tribunale ha ritenuto che l’attivazione della mediazione presso un organismo territorialmente incompetente non determini la definitiva perdita della facoltà della parte di dar corso a un tentativo valido. La prima iniziativa, ancorché irregolare, non esaurisce il potere di adempimento della condizione.

Nel provvedimento si legge infatti che

l’introduzione dinanzi a organismo incompetente non consuma la facoltà e l’onere della parte di avviare la mediazione integrando la condizione di procedibilità. A maggior ragione nell’ipotesi in cui la mediazione sia stata avviata, anche dopo precedente invalido tentativo, ma alla prima udienza di trattazione non sia ancora conclusa, il giudice è tenuto a rinviare detta udienza a data successiva al suo termine.

Ne consegue che l’incompetenza territoriale dell’organismo non comporta di per sé l’improcedibilità della domanda giudiziale. La parte conserva la possibilità di attivare una nuova procedura davanti all’organismo competente a condizione che ciò avvenga nei tempi utili perché, alla data fissata per la verifica, la mediazione risulti esaurita.

Termine per l’introduzione o la rinnovazione della procedura

Alla luce dell’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo numero 28 del 2010 il giudice che, alla prima udienza, accerti l’assenza di una mediazione validamente esperita non deve immediatamente dichiarare l’improcedibilità della domanda. È invece tenuto ad assegnare alle parti un termine per introdurre o rinnovare la procedura di mediazione davanti all’organismo territorialmente competente fissando contestualmente una successiva udienza per il controllo sull’avveramento della condizione di procedibilità.

In questo quadro la rilevazione della nullità o inefficacia del primo tentativo non si traduce in una sanzione processuale definitiva ma in un meccanismo di integrazione della condizione che consente, entro il perimetro temporale della prima udienza, di sanare l’originaria irregolarità.

Il caso concreto esaminato dal Tribunale di Novara

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto dell’ordinanza la mediazione obbligatoria costituiva condizione di procedibilità della domanda. Le parti avevano dapprima attivato la procedura presso un organismo incompetente e successivamente promosso una nuova mediazione prima che si tenesse la prima udienza di comparizione nel giudizio di opposizione.

Il Tribunale ha ritenuto che la rinnovazione della procedura dinanzi all’organismo competente, intervenuta entro i limiti temporali sopra ricordati, fosse idonea a integrare validamente la condizione di procedibilità.

Rinvio della prima udienza e verifica finale

Considerata la pendenza della nuova procedura di mediazione il giudice ha disposto il differimento della prima udienza di comparizione a data successiva alla conclusione del percorso conciliativo. Tale rinvio è stato disposto proprio in applicazione dell’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo numero 28 del 2010 che impone al giudice, quando la mediazione è in corso, di fissare una nuova udienza dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 6 per consentire lo svolgimento completo del tentativo.

Solo all’esito di tale udienza differita il giudice sarà chiamato ad accertare in via definitiva se la condizione di procedibilità risulti soddisfatta oppure no, con le conseguenze processuali previste dalla legge in termini di prosecuzione del giudizio o dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Una prospettiva operativa sulla mediazione obbligatoria

L’orientamento espresso dal Tribunale di Novara offre un criterio di gestione processuale che valorizza la funzione deflattiva e collaborativa della mediazione obbligatoria evitando che vizi sanabili del procedimento conciliativo si traducano immediatamente nella paralisi del giudizio. La centralità assegnata alla prima udienza come momento ultimo per la verifica della condizione di procedibilità consente alle parti e ai difensori di modulare la strategia processuale in modo da preservare l’accesso al merito pur nel rispetto rigoroso delle prescrizioni del decreto legislativo numero 28 del 2010.