Il principio affermato dalla Corte di cassazione
Il provvedimento della Corte d’appello che, ai sensi dell’articolo 47 comma 5 del decreto legislativo numero 14 del 2019, conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo pronunciata dal tribunale ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, pur avendo carattere definitivo non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia tra parti contrapposte e non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. Ne deriva che tale provvedimento, anche quando sia reso nella forma della sentenza invece che del decreto, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 comma 7 della Costituzione.
Cassazione civile sezione prima 28 novembre 2025 numero 31176
Inquadramento sistematico e richiamo alle Sezioni Unite
La sentenza della Corte di cassazione numero 31176 del 2025 interviene in tema di concordato preventivo regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e, in particolare, sulla natura del provvedimento che si limita a confermare l’inammissibilità della proposta concordataria senza aprire la liquidazione giudiziale. La Corte colloca espressamente la propria decisione nel solco dell’orientamento già tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 27073 del 2016, che aveva escluso l’accesso al ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento dichiarativo di inammissibilità della proposta di concordato privo di contestuale dichiarazione di fallimento.
Le Sezioni Unite avevano chiarito che un simile provvedimento non è riconducibile all’esercizio della giurisdizione contenziosa, poiché non definisce un conflitto di interessi tra parti in posizione antagonista e non produce effetti di giudicato su diritti soggettivi. La decisione in commento estende tale impostazione al nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo numero 14 del 2019 confermando che il passaggio dal fallimento alla liquidazione giudiziale non ha modificato la qualificazione processuale del controllo di ammissibilità sul concordato preventivo.
La fattispecie concreta e l’intreccio tra procedura concordataria e istanza di fallimento
Dalla domanda di omologazione all’apertura del fallimento
La vicenda trae origine dalla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti proposta da una società dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell’articolo 182 bis della legge fallimentare. Nello stesso arco temporale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia aveva richiesto la dichiarazione di fallimento della medesima società ritenendo competente quel tribunale in ragione dello spostamento della sede legale.
A seguito del rigetto della domanda di omologazione la società aveva poi presentato richiesta di concordato preventivo a contenuto liquidatorio ai sensi degli articoli 44 e 84 del Codice della crisi. Il Tribunale di Roma aveva dato corso al procedimento assegnando il termine per il deposito del piano e della documentazione di supporto, ma nel frattempo il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la sentenza dichiarativa di fallimento.
La reazione del Tribunale di Roma e la decisione sulla prosecuzione
Una volta presa conoscenza della sopravvenuta sentenza di fallimento, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il non luogo a provvedere sia in ordine alla domanda di concordato preventivo sia in relazione all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata da un creditore, ritenendo che la procedura fallimentare già pendente impedisse ogni ulteriore sviluppo del procedimento concordatario.
Contro tale provvedimento la società aveva proposto reclamo alla Corte d’appello di Roma ai sensi dell’articolo 47 comma 5 del Codice della crisi, sostenendo che il corso della procedura di concordato dovesse comunque proseguire nonostante la dichiarazione di fallimento emessa da altro tribunale.
Il reclamo ex articolo 47 CCII e la pronuncia della Corte d’appello
La Corte d’appello di Roma aveva respinto il reclamo confermando la valutazione del Tribunale. Secondo i giudici di secondo grado la dichiarazione di fallimento resa dal Tribunale di Brescia costituiva fatto ostativo alla prosecuzione del procedimento di concordato preventivo, in quanto l’apertura della procedura concorsuale maggiore assorbiva ogni ulteriore iniziativa diretta alla regolazione negoziale della crisi da parte della stessa debitrice.
La decisione della Corte territoriale aveva così mantenuto ferma la situazione determinatasi a seguito della sentenza di fallimento senza pronunciarsi sull’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della crisi e limitandosi a ribadire l’impossibilità di procedere oltre rispetto alla proposta concordataria già avviata innanzi al Tribunale di Roma.
Il ricorso straordinario per cassazione e i presupposti di ammissibilità
Il tentativo della società di accedere al controllo di legittimità
Avverso la decisione della Corte d’appello la società aveva proposto ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 111 comma 7 della Costituzione, valorizzando il carattere definitivo del provvedimento in quanto idoneo a chiudere il procedimento ex articolo 47 del Codice della crisi e a precludere la definizione concordata della propria situazione di crisi.
La Corte di cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso precisando che il requisito della definitività, da solo, non è sufficiente a giustificare l’accesso al rimedio straordinario previsto dalla Costituzione. Occorre infatti che il provvedimento impugnato rivesta natura decisoria in senso tecnico e sia destinato ad acquistare efficacia di giudicato su posizioni soggettive di diritto.
Decisorietà e giurisdizione contenziosa nel procedimento ex articolo 47 CCII
Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, la Suprema Corte ha ribadito che la decisorietà richiesta dall’articolo 111 Costituzione presuppone che l’organo giudicante sia chiamato a comporre una controversia tra parti in posizione conflittuale e che il provvedimento adottato incida in via definitiva su diritti soggettivi delle parti stesse, con effetti vincolanti anche al di fuori del singolo procedimento.
Nel procedimento disciplinato dall’articolo 47 del Codice della crisi ciò non avviene. Il giudice è esclusivamente incaricato di verificare la ricorrenza dei presupposti di legge per l’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, svolgendo una funzione di controllo avente natura prevalentemente amministrativa e funzionale alla corretta gestione della procedura concorsuale. La declaratoria di inammissibilità della proposta, pertanto, pur incidendo sul percorso di regolazione della crisi del debitore, non definisce un conflitto tra posizioni soggettive contrapposte e non determina l’accertamento con efficacia di giudicato di diritti sostanziali.
La forma del provvedimento e la sua irrilevanza ai fini dell’impugnazione
La Corte di cassazione sottolinea che la qualificazione del provvedimento non muta in ragione della veste formale utilizzata dal giudice di merito. Anche qualora la Corte d’appello si esprima mediante sentenza e non con decreto, occorre sempre guardare al contenuto sostanziale dell’atto per verificarne la natura decisoria o meno. Se l’atto si limita a ribadire l’inammissibilità della proposta di concordato e non apre la liquidazione giudiziale, esso rimane estraneo alla giurisdizione contenziosa e, di conseguenza, non è idoneo a fondare un ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 comma 7 della Costituzione.
Su questo piano la pronuncia in commento conferma che la trasformazione della struttura procedurale delle crisi d’impresa operata dal decreto legislativo numero 14 del 2019 non ha inciso sul principio di fondo già affermato dalle Sezioni Unite nel 2016. La sola declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo, se non accompagnata dall’apertura della liquidazione giudiziale, rimane un atto privo di decisorietà in senso costituzionale e non può beneficiare del controllo di legittimità attraverso il ricorso straordinario.