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Fideiussioni conformi allo schema ABI: prova dell’intesa anticoncorrenziale, limiti del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 e operatività dell’art. 1957 c.c.

Il nuovo intervento delle Sezioni Unite sulle fideiussioni ABI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sul contenzioso relativo alle fideiussioni conformi allo schema ABI, con una decisione destinata a incidere sulla gestione delle controversie bancarie nelle quali viene dedotta l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale.

Il tema centrale non riguarda soltanto la riconducibilità del singolo contratto allo schema predisposto in sede ABI, ma anche il modo in cui tale allegazione deve essere provata in giudizio e quale rilievo possa assumere, entro precisi confini, il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005.

Il ruolo del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005

La sentenza richiama l’attenzione sui limiti temporali e oggettivi del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005. Tale atto conserva rilievo nel giudizio sulle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI, ma non può essere utilizzato in modo indistinto per qualsiasi garanzia bancaria o per qualsiasi periodo.

La valutazione richiesta al giudice deve quindi confrontarsi con il perimetro effettivo del provvedimento, verificando se la fideiussione oggetto di causa rientri, per contenuto e collocazione temporale, nell’ambito considerato dall’Autorità.

Il regime probatorio dell’intesa anticoncorrenziale

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il regime probatorio dell’intesa anticoncorrenziale. La mera evocazione dello schema ABI non esaurisce l’onere della parte che intende far valere le conseguenze dell’intesa nel singolo rapporto di garanzia.

La prova deve essere calibrata sul caso concreto e deve consentire di collegare la fideiussione contestata al fenomeno oggetto di accertamento. In questa prospettiva, il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 rappresenta un elemento centrale, ma la sua utilizzabilità resta condizionata ai limiti che le Sezioni Unite hanno ribadito.

Fideiussioni specifiche e schema ABI

La pronuncia assume particolare interesse anche perché affronta il tema delle fideiussioni specifiche. Non tutte le garanzie prestate in favore di un istituto di credito presentano infatti la medesima struttura, né producono automaticamente le stesse conseguenze nel contenzioso sulle clausole conformi allo schema ABI.

La verifica deve quindi riguardare il testo della singola fideiussione, la funzione della garanzia e la presenza delle clausole oggetto di contestazione. Solo attraverso tale analisi è possibile stabilire se la controversia possa essere ricondotta al quadro delineato dalle Sezioni Unite.

La clausola di pagamento a prima richiesta

Altro profilo affrontato dalla Corte riguarda la clausola di pagamento “a prima richiesta”. La sua presenza incide sul rapporto tra banca creditrice e fideiussore, soprattutto quando viene in rilievo la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Le Sezioni Unite precisano che, in determinate ipotesi, il creditore può evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. anche mediante una richiesta stragiudiziale. Il punto è particolarmente significativo perché sposta l’attenzione dal solo avvio dell’azione giudiziale alla concreta idoneità dell’iniziativa assunta dal creditore nei confronti del garante.

Art. 1957 c.c. e richiesta stragiudiziale

L’art. 1957 c.c. continua a rappresentare un passaggio decisivo nelle liti in materia di fideiussione. La questione, alla luce della sentenza, non può però essere affrontata in modo astratto, poiché occorre considerare il contenuto della garanzia e la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta.

Quando la struttura contrattuale lo consente, la richiesta stragiudiziale rivolta al fideiussore può assumere rilievo ai fini della conservazione del diritto del creditore. La valutazione resta comunque legata al testo della fideiussione e alla corretta ricostruzione del rapporto garantito.

Impatto sul contenzioso bancario

La decisione delle Sezioni Unite segna una nuova fase nelle controversie sulle fideiussioni ABI. Da un lato, viene ribadita la necessità di un accertamento rigoroso sull’intesa anticoncorrenziale e sul collegamento con il contratto dedotto in giudizio. Dall’altro, viene chiarito che il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 non può essere invocato oltre i suoi limiti temporali e oggettivi.

Per le banche, i fideiussori e gli operatori del contenzioso, la corretta impostazione della causa richiede quindi una lettura coordinata della fideiussione, del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, della clausola di pagamento a prima richiesta e dell’art. 1957 c.c.

Profili da verificare nel singolo giudizio

Nella gestione delle controversie sulle fideiussioni conformi allo schema ABI assumono rilievo alcuni passaggi operativi: l’individuazione della tipologia di garanzia, la verifica della corrispondenza alle clausole contestate, il rispetto dei limiti temporali e oggettivi del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 e l’esame delle iniziative assunte dal creditore per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.

La pronuncia delle Sezioni Unite impone quindi un approccio selettivo e documentale, nel quale la qualificazione della fideiussione e la prova dell’intesa anticoncorrenziale diventano elementi centrali della strategia processuale.

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