Le Sezioni Unite sono tornate sul contenzioso relativo alle fideiussioni bancarie predisposte secondo lo schema ABI, affrontando profili rimasti aperti dopo la sentenza del 2021. La decisione del 28 agosto assume rilievo perché delimita il perimetro dell’accertamento della nullità e chiarisce il rapporto tra clausole potenzialmente riconducibili a un’intesa anticoncorrenziale e validità residua della garanzia.
Nel giudizio, La Scala Società tra Avvocati ha assistito la società Veicolo con un team composto dai partner Francesco Concio e Simone Bertolotti. La controversia ha offerto l’occasione per sottoporre alle Sezioni Unite ulteriori questioni interpretative in materia di fideiussioni ABI, con particolare attenzione alle fideiussioni specifiche e agli effetti della clausola di pagamento a prima richiesta.
Nullità delle fideiussioni ABI: nessun automatismo probatorio
Il primo profilo chiarito dalla pronuncia riguarda la prova della nullità. Le Sezioni Unite hanno escluso che la semplice presenza, nel testo della garanzia, di clausole analoghe a quelle contenute nello schema ABI sia sufficiente a determinare automaticamente la nullità.
L’accertamento deve essere svolto in concreto. Occorre verificare se le clausole contestate siano effettivamente riconducibili a un’intesa o a una pratica anticoncorrenziale e se tale collegamento incida sul singolo contratto di garanzia sottoposto al giudice.
Il rilievo delle fideiussioni specifiche
La decisione assume particolare importanza anche per le fideiussioni specifiche. Le Sezioni Unite hanno precisato che l’analisi non può arrestarsi alla qualificazione della garanzia né alla sua conformità formale a clausole già esaminate in precedenti arresti giurisprudenziali.
Anche quando la fideiussione non abbia carattere omnibus, il giudice deve verificare la concreta derivazione delle clausole da un assetto anticoncorrenziale. La nullità, quindi, non discende da una presunzione assoluta, ma da un accertamento specifico sul contenuto negoziale e sul collegamento con l’intesa vietata.
Deroga all’art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta
Un ulteriore passaggio centrale riguarda il rapporto tra la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di pagamento a prima richiesta. La Corte ha escluso che l’eventuale nullità della prima determini, di per sé, la caducazione della seconda.
La clausola di pagamento a prima richiesta conserva una propria autonomia funzionale. Se essa rimane valida, la posizione del creditore deve essere valutata alla luce della disciplina concreta del rapporto, senza trasformare automaticamente la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. in una nullità estesa all’intero meccanismo di escussione.
Richiesta stragiudiziale e decadenza del creditore
La pronuncia chiarisce anche un aspetto operativo rilevante: quando la clausola a prima richiesta è valida, una tempestiva richiesta stragiudiziale può essere sufficiente a impedire la decadenza del creditore prevista dall’art. 1957 c.c.
In tale prospettiva, non è sempre necessario che il creditore proponga immediatamente un’azione giudiziale contro il debitore principale o contro il garante. La validità della clausola a prima richiesta può incidere sulla modalità con cui il creditore conserva il proprio diritto nei confronti del fideiussore.
Il coordinamento con la sentenza delle Sezioni Unite del 2021
La decisione del 28 agosto si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 2021, ma ne sviluppa alcuni aspetti applicativi. Il precedente aveva affrontato il tema della nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI, individuando le conseguenze della possibile derivazione di alcune clausole da un’intesa anticoncorrenziale.
La nuova pronuncia non abbandona quell’impostazione, ma precisa che il giudizio sulla nullità non può essere ridotto a una verifica meramente testuale. Il contratto deve essere esaminato nella sua concreta funzione, nel contesto del rapporto garantito e alla luce della prova disponibile sull’effettivo collegamento con la pratica anticoncorrenziale.
Indicazioni per il contenzioso bancario
Per banche, garanti e debitori principali, il principio affermato dalle Sezioni Unite impone una maggiore attenzione alla fase istruttoria. Chi eccepisce la nullità deve allegare e provare gli elementi che consentono di collegare la clausola contestata all’intesa o alla pratica anticoncorrenziale rilevante.
Allo stesso tempo, chi agisce per l’escussione della garanzia deve valutare con precisione la struttura della fideiussione, la presenza della clausola a prima richiesta, l’eventuale deroga all’art. 1957 c.c. e le comunicazioni inviate entro i termini utili. La decisione del 28 agosto offre così un criterio di lettura più selettivo, fondato sull’esame concreto della singola garanzia e non su automatismi derivanti dalla sola somiglianza con lo schema ABI.