Con la sentenza n. 1086/2025 del 21 novembre 2025 (RG n. 519/2021), il Tribunale di Pisa è intervenuto sul tema della spendibilità, in giudizio, del provvedimento della Banca d’Italia in materia di intese anticoncorrenziali, chiarendo quando esso possa operare come prova privilegiata e quando, invece, l’onere dimostrativo ricada integralmente sulla parte che contesta la fideiussione.
Il contesto processuale: opposizione a decreto ingiuntivo e eccezione di nullità
La decisione nasce nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale l’opponente ha dedotto, tra i vari motivi, la nullità della fideiussione rilasciata dal garante, sostenendo che il testo contrattuale riproducesse le clausole oggetto di censura nello schema ABI richiamato dall’accertamento dell’Autorità.
Il nodo decisivo: fideiussione successiva all’accertamento della Banca d’Italia
Il Tribunale ha posto in primo piano un dato cronologico: la fideiussione oggetto di causa era stata sottoscritta dopo l’accertamento svolto dalla Banca d’Italia. Da qui la necessità di verificare se il provvedimento potesse estendere la propria efficacia probatoria anche a contratti stipulati successivamente, e se tale impostazione valesse non solo per le fideiussioni omnibus, ma anche per quelle specifiche.
La questione si colloca, inoltre, in un quadro di marcata disomogeneità giurisprudenziale, la cui soluzione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
L’approccio seguito dal Tribunale di Pisa: lettura restrittiva dell’efficacia probatoria
In attesa dell’intervento nomofilattico, il Tribunale di Pisa ha scelto una linea interpretativa restrittiva. Il giudice ha ritenuto che l’accertamento anticoncorrenziale non possa essere automaticamente desunto dalla sola riproduzione di clausole ritenute critiche, ma richieda di considerare l’ambito effettivo dell’applicazione generalizzata all’interno di uno schema contrattuale idoneo a incidere in concreto sulla concorrenza.
In questo senso, la sentenza afferma che “il Provvedimento di Banca d’Italia 55/2005 riguardi in modo specifico fidejussioni omnibus comunque stipulate fino alla data di accertamento dell’illecito anticoncorrenziale da parte di Banca d’Italia”.
Follow on e stand alone: riparto dell’onere della prova
Coerentemente con tale impostazione, il Tribunale ha aderito all’indirizzo che circoscrive l’operatività della prova privilegiata ai giudizi relativi a fideiussioni omnibus anteriori al 2005, ricondotti nell’alveo dei giudizi definiti follow on.
Diverso, invece, il trattamento delle fideiussioni, sia omnibus sia specifiche, stipulate dopo l’adozione del provvedimento della Banca d’Italia. In tali controversie, qualificate come giudizi stand alone, la decisione ribadisce che “spetta all’attore opponente dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, anche con riferimento al caso della fidejussione specifica”.
Il punto di equilibrio individuato dal Tribunale di Pisa è quindi un perimetro probatorio ancorato alla tipologia di garanzia e, soprattutto, alla sua collocazione temporale rispetto al provvedimento Banca d’Italia 55/2005, con conseguente necessità, nei giudizi stand alone, di un accertamento pieno dell’intesa allegata dalla parte opponente.