Fideiussioni bancarie e provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005 tra prova dell’intesa e decorrenza del termine ex articolo 1957 codice civile
Fideiussioni bancarie e provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005 tra prova dell’intesa e decorrenza del termine ex articolo 1957 codice civile

Fideiussioni bancarie e provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005 tra prova dell’intesa e decorrenza del termine ex articolo 1957 codice civile

La decisione del Tribunale di Milano e il ruolo del provvedimento antitrust del 2005

Con la sentenza 16 febbraio 2026 numero 1325 la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano affronta nuovamente il tema della validità delle fideiussioni bancarie redatte secondo schemi ritenuti conformi a quello oggetto di censura da parte della Banca d’Italia con il provvedimento numero 55 del 2005. L’attenzione del Collegio si concentra in particolare sulla portata probatoria di tale accertamento amministrativo rispetto a contratti stipulati in epoca di molto successiva all’indagine condotta dall’Autorità di vigilanza.

Il Tribunale esclude che il solo richiamo al provvedimento della Banca d’Italia possa dimostrare l’effettiva applicazione uniforme delle clausole vietate in un contesto cronologico significativamente diverso da quello oggetto del procedimento amministrativo. La fideiussione oggetto di causa risulta infatti sottoscritta nel dicembre 2019, con un intervallo temporale di oltre quattordici anni rispetto al 2005, dato che viene ritenuto incompatibile con qualsiasi automatica proiezione nel tempo degli effetti dell’accertamento antitrust.

Causa follow on e causa stand alone: l’onere probatorio sull’intesa anticoncorrenziale

La qualificazione del giudizio da parte del Tribunale

Il Collegio qualifica il contenzioso non come causa follow on, cioè dipendente dall’accertamento dell’Autorità amministrativa, ma come causa stand alone. In tale ottica viene affermato che l’attrice avrebbe dovuto articolare specifiche istanze istruttorie dirette a provare l’esistenza di un illecito anticoncorrenziale al momento della stipulazione della fideiussione. Il provvedimento della Banca d’Italia non viene dunque considerato sufficiente, da solo, a colmare il vuoto probatorio relativo al periodo successivo al 2005.

Il richiamo all’orientamento della Corte di Cassazione

In coerenza con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Milano ribadisce che l’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia può essere utilmente valorizzato solo in riferimento ai rapporti contrattuali ricompresi nell’orizzonte temporale oggetto del procedimento amministrativo. Non risulta logicamente né giuridicamente sostenibile attribuire a un provvedimento adottato nel 2005 la funzione di prova presuntiva della persistenza della medesima intesa anticoncorrenziale per gli anni successivi.

Ne consegue che, anche in presenza di clausole testualmente o sostanzialmente sovrapponibili a quelle censurate nel provvedimento numero 55 del 2005, la parte che invoca la nullità per violazione della normativa antitrust deve allegare e dimostrare, con elementi probatori autonomi e attuali, che l’intesa vietata fosse ancora operante alla data di sottoscrizione della garanzia. Nel caso concreto tale onere è rimasto integralmente inadempiuto, sicché la domanda di nullità non ha trovato riscontro probatorio adeguato.

Interesse ad agire e effetti della eventuale nullità delle clausole di fideiussione

La verifica sull’interesse concreto e attuale

Una volta esclusa la prova dell’intesa anticoncorrenziale al 2019, il Tribunale affronta, in via di completezza, il profilo dell’interesse ad agire dell’attrice. Il Collegio rileva come difetti un interesse concreto e attuale alle pronunce richieste, poiché la eventuale declaratoria di nullità dell’articolo 5 della fideiussione non condurrebbe comunque alla liberazione della garante rispetto alle obbligazioni assunte.

L’argomentazione della parte attrice muoveva dall’assunto secondo cui la nullità della clausola derogatoria avrebbe determinato, in applicazione dell’articolo 1957 codice civile, la decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia per decorso del termine semestrale. Il Tribunale osserva invece che il termine risulta rispettato in forza della clausola di pagamento a prima richiesta contenuta nel testo contrattuale, idonea a ritenere sufficiente, per la conservazione del diritto, una tempestiva richiesta stragiudiziale di adempimento.

La clausola di pagamento a prima richiesta e l’articolo 1957 codice civile

Nel ragionamento del Collegio assume rilievo decisivo la natura della fideiussione a prima richiesta. In presenza di una clausola che prevede il pagamento immediato su semplice richiesta del creditore, la funzione del termine di cui all’articolo 1957 codice civile viene soddisfatta tramite l’intimazione stragiudiziale del pagamento effettuata entro il semestre successivo alla scadenza dell’obbligazione principale.

La sentenza richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui, nelle fideiussioni a prima richiesta, la decadenza prevista dall’articolo 1957 codice civile è impedita dall’invio tempestivo della richiesta di pagamento al fideiussore, non essendo necessario promuovere, entro il medesimo termine, un’azione giudiziaria. In tale prospettiva vengono ricordate, tra le altre, Cassazione 22346 del 2017 e le decisioni più recenti Cassazione 660 del 2025 e Cassazione 5179 del 2025, che ribadiscono la sufficienza dell’iniziativa stragiudiziale per la conservazione del diritto del creditore garantito.

Esito del giudizio e coordinate operative per le controversie future

Alla luce della natura stand alone del giudizio, della mancata dimostrazione dell’intesa anticoncorrenziale al tempo della stipula della garanzia, nonché della mancanza di un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità della clausola contestata e della ritenuta idoneità della clausola di pagamento a prima richiesta a preservare il diritto della banca ex articolo 1957 codice civile, il Tribunale di Milano rigetta integralmente le domande della parte attrice. La pronuncia offre così indicazioni puntuali sul corretto utilizzo del provvedimento Banca d’Italia numero 55 del 2005 in sede civile e sui presupposti necessari perché le contestazioni in materia di fideiussioni possano trovare effettivo riconoscimento giudiziale.