Fideiussione omnibus stipulata fuori dal periodo ABI: quando la riproduzione delle clausole non prova l’intesa anticoncorrenziale
Il perimetro della decisione del Tribunale di Roma
Con la sentenza del 17 settembre 2026, n. 13021, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, ha esaminato una domanda di nullità parziale relativa a una fideiussione omnibus contenente clausole conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.
La questione centrale non era la mera presenza delle clausole contestate, ma la prova che, al momento della stipula della garanzia, quelle pattuizioni fossero il risultato di una intesa anticoncorrenziale rilevante e collegata al singolo contratto.
La vicenda: garanzia omnibus, opposizione a decreto ingiuntivo e clausole contestate
La controversia nasceva dall’opposizione proposta da una garante omnibus contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria di un credito bancario.
La garanzia era stata originariamente sottoscritta nel 1998 e poi confermata nel 2007 dalla garante erede. Il testo contrattuale conteneva le clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, già presenti nello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005.
La parte opponente chiedeva la nullità parziale della fideiussione per violazione della disciplina antitrust. Da tale nullità faceva discendere la decadenza della creditrice dal diritto di escutere la garanzia, sostenendo che non fosse stata promossa tempestivamente l’iniziativa giudiziaria richiesta dall’art. 1957 c.c.
La qualificazione del contratto come fideiussione omnibus
Il Tribunale ha anzitutto ricondotto il rapporto alla figura della fideiussione omnibus. La garanzia, infatti, era destinata a coprire obbligazioni derivanti da una pluralità indeterminata di operazioni bancarie, presenti e future.
Questa qualificazione ha consentito al Collegio di collocare la controversia nel contenzioso relativo alle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI. Tuttavia, la natura omnibus della garanzia non era sufficiente, da sola, a fondare la nullità delle clausole.
Il valore probatorio del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005
Il passaggio decisivo della sentenza riguarda l’efficacia probatoria del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 rispetto a contratti stipulati in date diverse dal periodo direttamente oggetto dell’accertamento amministrativo.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno affermato che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata soltanto per il triennio oggetto dell’accertamento, ossia dal 2002 al 2005.
Per le fideiussioni anteriori o successive, lo stesso provvedimento può essere valorizzato come elemento di prova, ma non dimostra automaticamente né l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale alla data di stipula, né il collegamento funzionale tra l’intesa e la specifica garanzia dedotta in giudizio.
Perché la conformità allo schema ABI non basta
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, le date rilevanti erano il 1998 e il 2007. Entrambe si collocavano al di fuori del periodo nel quale l’accertamento della Banca d’Italia assumeva valore di prova privilegiata.
Secondo il Collegio, la riproduzione delle clausole dello schema ABI poteva dipendere anche da fenomeni diversi da una intesa vietata, come l’imitazione negoziale o la standardizzazione spontanea del mercato bancario.
Per ottenere la declaratoria di nullità parziale, la garante avrebbe quindi dovuto allegare e provare, con adeguati mezzi istruttori, l’esistenza di una specifica intesa o pratica concordata e il nesso tra questa e la fideiussione contestata. Tale prova, secondo la sentenza, non era stata fornita.
La deroga all’art. 1957 c.c. e la decadenza della banca
Rigettata la prospettazione fondata sulla nullità antitrust, il Tribunale ha ritenuto efficace la clausola che escludeva l’obbligo della banca di agire entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c.
La decisione ricorda che la decadenza prevista da tale norma tutela un interesse disponibile e può quindi essere derogata dalle parti. Nel caso concreto, la clausola risultava anche specificamente approvata per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.p.c. nella conferma del 2007.
Da ciò è derivato il rigetto anche della doglianza relativa alla pretesa decadenza della creditrice dal diritto di escutere la garanzia.
Il criterio operativo dopo le Sezioni Unite
La pronuncia del Tribunale di Roma applica il principio affermato dalle Sezioni Unite e ne mostra l’impatto nei giudizi sulle fideiussioni omnibus.
Fuori dal periodo dal 2002 al 2005, la produzione del provvedimento n. 55/2005 e la dimostrazione della presenza delle clausole ABI non rappresentano, di per sé, una prova sufficiente della nullità parziale. Il fideiussore deve costruire un quadro probatorio specifico sulla persistenza della intesa o della pratica concordata e sul suo collegamento con il contratto oggetto di causa.
Resta centrale, nelle controversie analoghe, la valutazione dell’onere probatorio e degli strumenti istruttori utilizzabili, compreso l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., soprattutto quando si discute del nesso funzionale tra accertamento amministrativo e singola fideiussione.
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