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Fideiussione omnibus e clausole ABI: la richiesta scritta tempestiva può evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.

Con la sentenza Corte d’appello di Milano, Sez. spec. Impresa, 16 ottobre 2026, n. 2635, il giudice di secondo grado ha affrontato il rapporto tra nullità delle clausole ABI, decadenza del creditore e validità della richiesta di pagamento rivolta al garante.

Il punto centrale non è soltanto stabilire se la garanzia debba essere qualificata come fideiussione o come contratto autonomo, ma verificare se, nel testo negoziale, esista una previsione distinta che consenta al creditore di attivarsi verso il garante mediante una semplice richiesta scritta entro il termine rilevante.

Il contenzioso nato dal decreto ingiuntivo

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti bancari nei confronti del fideiussore di una società debitrice.

Il garante aveva proposto opposizione contestando, da un lato, la titolarità del credito in capo alla cessionaria e, dall’altro, la validità della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2008. Secondo l’opponente, il contratto conteneva clausole conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

Il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione qualificando la garanzia come contratto autonomo. Il fideiussore aveva quindi impugnato la decisione, insistendo sulla nullità delle clausole ritenute anticoncorrenziali e sulla propria liberazione per decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c..

Nullità della deroga all’art. 1957 c.c. e sorte della garanzia

La Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’impugnazione, senza attribuire rilievo decisivo alla qualificazione della garanzia come fideiussione o come contratto autonomo.

Nel contratto erano presenti clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., riconducibili allo schema censurato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. Tuttavia, la possibile nullità della clausola che esonera la banca dal rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. non è stata ritenuta sufficiente, di per sé, a determinare la liberazione del garante.

La clausola di pagamento a semplice richiesta scritta

Il passaggio decisivo riguarda la presenza di una diversa pattuizione, autonoma rispetto alla deroga al termine semestrale: la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta.

Secondo la Corte, tale clausola consente al creditore di evitare la decadenza mediante una richiesta stragiudiziale indirizzata al garante entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Non è quindi necessario, in presenza di una simile previsione, instaurare un giudizio entro lo stesso termine.

Nel caso esaminato, la messa in mora era stata inviata tempestivamente e tale circostanza non era stata oggetto di una specifica censura idonea a scalfire la decisione.

Il richiamo alle Sezioni Unite

La decisione si colloca nel solco del principio richiamato dalla stessa Corte d’appello e affermato da Cass. civ., Sez. Un., n. 24825/2026.

Il principio valorizzato è il seguente: la nullità antitrust della clausola di esonero dai termini non travolge automaticamente l’autonoma clausola di pagamento a prima richiesta. Di conseguenza, l’accertamento della decadenza del creditore richiede un esame puntuale dell’intero regolamento contrattuale e delle iniziative effettivamente assunte nei confronti del fideiussore.

La prova della cessione del credito

Il garante aveva contestato anche la titolarità del credito azionato dalla società cessionaria. La Corte ha ritenuto provata la cessione anche in assenza della produzione in giudizio del relativo contratto.

A tal fine sono stati valorizzati più elementi: la dichiarazione resa dalla banca cedente, la corrispondenza tra le caratteristiche del rapporto e i requisiti dei crediti indicati in Gazzetta Ufficiale, la documentazione detenuta dalla cessionaria e il comportamento delle parti.

Tali elementi sono stati considerati presunzioni concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., idonee a dimostrare l’intervenuta cessione del credito in favore della società che aveva agito in via monitoria.

Il criterio operativo indicato dalla sentenza

La pronuncia chiarisce che la presenza di clausole ABI non comporta, in modo automatico, l’estinzione dell’obbligazione di garanzia. Occorre distinguere tra la clausola che deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. e la clausola, separata, che permette al creditore di richiedere il pagamento al garante con atto stragiudiziale.

Per valutare l’eccezione di decadenza assumono rilievo il contenuto complessivo della fideiussione omnibus, la data di scadenza dell’obbligazione principale, il momento della richiesta al garante e la specificità delle contestazioni proposte in giudizio.

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