La sentenza della Cassazione del 28 agosto riporta al centro del contenzioso sulle fideiussioni ABI un profilo spesso dato per acquisito: la nullità delle clausole conformi allo schema censurato non discende da un automatismo, ma richiede una verifica puntuale del nesso tra il singolo contratto di garanzia e l’intesa anticoncorrenziale accertata a monte.
Il tema si inserisce nel solco tracciato dalla pronuncia del 2021, ma ne precisa l’ambito applicativo. La corrispondenza testuale tra alcune clausole della fideiussione e lo schema ABI non è, da sola, sufficiente a fondare la domanda di nullità se manca la prova della concreta operatività dell’intesa nel tempo rilevante.
Il valore probatorio del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005
Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 conserva un ruolo centrale, poiché rappresenta l’accertamento amministrativo dell’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza riferita allo schema ABI di fideiussione omnibus.
Secondo la nuova impostazione della Cassazione, tuttavia, tale provvedimento non può essere utilizzato come prova generale e illimitata dell’intesa anticoncorrenziale. La sua efficacia probatoria resta collegata al perimetro temporale e oggettivo dell’accertamento compiuto dall’Autorità.
Il limite temporale dell’accertamento
Quando la garanzia è stata sottoscritta in un periodo diverso da quello esaminato nel provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, il giudice non può presumere automaticamente la persistenza dell’intesa. Occorre invece verificare, sulla base degli elementi allegati e provati in giudizio, se l’accordo anticoncorrenziale fosse ancora attuale e idoneo a incidere sul contenuto del contratto.
La prova, quindi, non riguarda soltanto la presenza delle clausole contestate, ma anche il collegamento concreto tra quelle clausole e una pratica anticoncorrenziale ancora operante al momento della stipula.
Fideiussioni specifiche e clausole ABI
Un ulteriore chiarimento riguarda le fideiussioni specifiche. La riproduzione delle clausole già censurate nello schema ABI non determina, per ciò solo, la nullità della garanzia.
La ragione è che l’accertamento di Banca d’Italia era riferito allo schema di fideiussione omnibus. Per estendere le conseguenze dell’intesa anche a una fideiussione specifica, la parte interessata deve dimostrare che quella garanzia sia espressione, o comunque effetto, della medesima intesa a monte.
La nullità non dipende dalla sola somiglianza testuale
La Cassazione sposta così l’attenzione dalla comparazione formale delle clausole alla ricostruzione del contesto negoziale e concorrenziale. La domanda di nullità richiede un impianto probatorio idoneo a dimostrare che la banca abbia utilizzato quelle clausole in attuazione di una pratica anticoncorrenziale, non semplicemente perché presenti in un modello contrattuale simile.
Resta fermo il rilievo delle clausole già oggetto di censura, ma esse costituiscono un indice da valutare insieme agli altri elementi del caso concreto.
Art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta
Le Sezioni Unite si soffermano anche sulla clausola di pagamento a prima richiesta. Il chiarimento riguarda il rapporto tra tale previsione contrattuale e la decadenza del creditore prevista dall’art. 1957 c.c.
Quando la clausola è valida, la richiesta stragiudiziale rivolta al garante può essere sufficiente a impedire la decadenza, senza che sia necessariamente richiesta l’instaurazione di un’azione giudiziale entro il termine previsto dalla norma.
Il rilievo della validità della clausola
Il principio opera solo se la clausola di pagamento a prima richiesta supera il vaglio di validità. In presenza di una clausola nulla, o travolta dalla nullità parziale derivante dall’intesa anticoncorrenziale, il giudice dovrà rivalutare il regime applicabile e gli effetti sulla posizione del garante.
Il punto è particolarmente rilevante perché incide direttamente sulle difese fondate sull’art. 1957 c.c. e sulla possibilità per il creditore di conservare l’efficacia della garanzia mediante una richiesta non giudiziale.
Il nuovo baricentro del contenzioso
La decisione del 28 agosto rende più rigoroso l’onere probatorio in materia di fideiussioni ABI. Non basta richiamare il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, né è sufficiente evidenziare la presenza delle clausole già censurate.
Chi invoca la nullità deve allegare e provare la continuità dell’intesa, la sua incidenza sul contratto e il rapporto tra lo schema censurato e la garanzia concretamente sottoscritta. Chi resiste alla domanda può invece valorizzare la distanza temporale, la natura specifica della fideiussione e l’assenza di elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’accordo anticoncorrenziale.
Ne deriva un giudizio più aderente al caso concreto, nel quale assumono rilievo la data della stipula, il tipo di garanzia, la formulazione delle clausole, il comportamento degli intermediari e la prova dell’effettivo collegamento con l’intesa a monte.
Indicazioni pratiche per banche, garanti e difensori
Nel contenzioso sulle fideiussioni ABI diventa essenziale ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. La documentazione contrattuale deve essere letta insieme al periodo di stipula, alla tipologia di fideiussione e agli elementi disponibili sulla diffusione delle clausole nel mercato bancario.
Per il garante, la strategia difensiva non può limitarsi alla produzione del testo contrattuale. Per la banca, assume rilievo la dimostrazione dell’autonomia della pattuizione e dell’assenza di un collegamento concreto con l’intesa accertata.
La sentenza valorizza quindi un metodo di analisi fondato su prova, tempo e funzione della garanzia, destinato a incidere sia sulle nuove cause sia sui giudizi già pendenti in materia di fideiussioni ABI.