Approfondimenti Legali

Arredamento dei ristoranti e diritto d’autore: il concept di interni è protetto solo se ha forma unitaria e riconoscibile

Il punto deciso dal Tribunale di Milano

L’allestimento di un locale commerciale può accedere alla tutela del diritto d’autore come opera di architettura d’interni, ma non ogni soluzione estetica coordinata diventa, per questo solo fatto, un’opera protetta. È necessario dimostrare un progetto unitario, dotato di una precisa identità visiva, riconoscibile nel suo insieme e non riducibile alla somma di elementi decorativi comuni.

Su questa base il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 7269/2026, pubblicata il 23 settembre 2026, ha respinto le domande proposte da una catena di ristoranti di ispirazione italiana, nata in Francia e presente in diverse città europee, nei confronti di un concorrente milanese accusato di avere ripreso il concept dei locali.

Secondo il Tribunale, non risultavano provate né la violazione del diritto d’autore né la concorrenza sleale. La decisione non esclude in astratto la protezione del concept commerciale, ma richiede che l’oggetto della tutela sia individuato e provato con rigore.

Che cosa veniva rivendicato come opera di architettura d’interni

L’attrice sosteneva che, dopo una visita del fondatore della convenuta ai ristoranti parigini del gruppo, il concorrente avesse iniziato a riprodurre gli elementi più rappresentativi della sua immagine commerciale. La contestazione riguardava gli interni dei locali, la presentazione dei piatti, il sito web e la comunicazione sui social.

La pretesa non era costruita sui singoli arredi considerati isolatamente. L’attrice non chiedeva una tutela autonoma per la vegetazione rigogliosa, le pareti decorate con piatti e bottiglie, le insegne al neon, la cucina a vista o altri elementi ricorrenti. Il nucleo della domanda era la combinazione di tali componenti, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata replicata nei diversi ristoranti e percepita dal pubblico come segno stilistico unitario.

Questa combinazione veniva qualificata come opera di architettura d’interni ai sensi dell’art. 2, n. 5, della legge sul diritto d’autore.

Il riferimento al caso Kiko c. Wycon

La tesi dell’attrice richiamava il precedente della Cassazione del 2020, sentenza n. 8433, nel caso Kiko c. Wycon. In quella pronuncia era stata riconosciuta tutela al progetto di arredamento dei negozi Kiko, affermando che anche elementi comuni possono formare un’opera protetta quando siano selezionati e coordinati in modo originale, secondo uno schema definito, visivamente riconoscibile e non imposto da esigenze funzionali.

Il Tribunale di Milano ha condiviso il principio, ma ha posto l’accento sul suo presupposto essenziale. La protezione non riguarda l’idea generale di un ambiente gradevole o di un format commerciale di successo, bensì l’espressione concreta di un insieme compositivo unitario. In mancanza di tale insieme, la somma di soluzioni diffuse nel settore resta priva di tutela autoriale.

Perché il Tribunale ha negato la tutela autoriale

L’assenza di una prova chiara del progetto

Un primo profilo critico ha riguardato la documentazione del progetto. L’attrice aveva affermato che i locali erano stati progettati da uno studio di design fondato dal gruppo a Londra, ma non aveva prodotto i relativi elaborati. Inoltre, gli elementi del concept erano stati precisati soltanto in comparsa conclusionale.

Il Tribunale ha chiarito che un progetto formale non è condizione indispensabile per ottenere la tutela. Tuttavia, la sua mancanza può assumere rilievo probatorio, perché il progetto consente di verificare l’esistenza di un disegno unitario, concepito prima delle aperture e destinato a essere replicato nei vari locali.

La mancanza di continuità stilistica tra i ristoranti

Un secondo elemento, ritenuto decisivo, è stato il confronto tra i diversi punti vendita. Le immagini prodotte dall’attrice valorizzavano soprattutto dettagli isolati, mentre quelle della convenuta mostravano locali caratterizzati da soluzioni differenti per stile e arredi.

Secondo il Tribunale, quando ogni ristorante presenta una propria fisionomia autonoma, diventa difficile individuare quel filo conduttore che, nel caso Kiko c. Wycon, permetteva di riconoscere lo stesso schema compositivo in tutti i punti vendita.

Elementi comuni del settore e assenza di originalità complessiva

Il terzo profilo ha riguardato l’originalità. Vegetazione abbondante, arredi in legno e pelle, pareti con piatti o bottiglie, mattoni a vista, insegne al neon con frasi spiritose e cucina a vista sono soluzioni ampiamente diffuse nella ristorazione.

Nessun operatore può rivendicare un monopolio su tali elementi. Essi possono concorrere a formare un’opera protetta solo se organizzati in una composizione originale e riconoscibile. Nel caso esaminato, secondo il Tribunale, questa struttura complessiva non era stata dimostrata.

Il rigetto delle domande di concorrenza sleale

Le medesime valutazioni hanno inciso anche sulle domande fondate sull’art. 2598 c.c., invocato sotto tutti e tre i profili.

Imitazione servile

L’imitazione servile presuppone la riproduzione di caratteristiche esteriori idonee a far attribuire al pubblico un prodotto o un’attività a una determinata impresa, con conseguente rischio di confusione. Occorrono quindi elementi originali e dotati di capacità distintiva, la cui prova grava su chi agisce.

Nel caso deciso, tale presupposto non è stato ravvisato. La cucina a vista, le ceramiche colorate, le pareti di mattoni o di bottiglie risultano diffuse nel settore. La caraffa a forma di gallo appartiene alla tradizione popolare del Sud Italia e la carbonara servita nella forma di parmigiano è una presentazione comune. Per il Tribunale, il cliente del ristorante convenuto non aveva ragione di credere di trovarsi in un locale della catena attrice.

Appropriazione di pregi

È stata esclusa anche l’appropriazione di pregi. Tale illecito ricorre quando un’impresa si attribuisce pubblicamente qualità o meriti propri di un concorrente. Se però i pregi rivendicati non sono esclusivi dell’impresa che agisce, non può configurarsi una loro appropriazione da parte del concorrente.

Concorrenza parassitaria

Il Tribunale ha negato, infine, la concorrenza parassitaria. Questa richiede una condotta sistematica e continuativa, consistente nel seguire nel tempo le iniziative originali del concorrente. Non può essere utilizzata per sanzionare indirettamente un’imitazione che, di per sé, non produce confusione e non riguarda elementi distintivi protetti.

Come costruire la protezione di un concept commerciale

La sentenza offre indicazioni operative rilevanti per chi intende proteggere l’immagine coordinata di un locale o di una rete di punti vendita. Il concept deve essere identificabile prima del giudizio, documentato nella sua forma complessiva e applicato con coerenza.

È utile conservare il progetto degli interni con data certa, documentare l’aspetto d’insieme dei locali e non soltanto singoli dettagli, indicare sin dal primo atto gli elementi della combinazione rivendicata e dimostrare che tali elementi operano come schema unitario.

Accanto al diritto d’autore possono essere valutati strumenti di tutela registrata. Il marchio che rappresenta l’allestimento del punto vendita è stato ammesso dalla Corte di giustizia nel caso Apple C 421/13. Inoltre, il disegno o modello dell’Unione, dopo il regolamento (UE) 2024/2822, comprende espressamente la disposizione degli elementi che formano un ambiente interno.

Questi strumenti consentono di definire l’oggetto della protezione già al momento del deposito, evitando che il perimetro del concept debba essere ricostruito solo in sede contenziosa attraverso fotografie, descrizioni tardive e confronti tra singoli elementi decorativi.

Lo Studio Legale Statella assiste imprese e privati a Milano in materia di proprietà intellettuale e industriale. Per un caso concreto puoi contattare lo studio.