La fideiussione bancaria che prevede il pagamento immediato e a semplice richiesta scritta modifica il modo in cui il creditore deve attivarsi per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. Non elimina il termine semestrale, ma consente che esso sia rispettato mediante una richiesta stragiudiziale tempestiva, senza necessità di promuovere subito un giudizio.
È questo il principio valorizzato dalla Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 30 luglio 2026, n. 24277, chiamata a pronunciarsi su una fideiussione omnibus contenente sia clausole conformi allo schema ABI, sia una distinta pattuizione di pagamento a prima richiesta.
Il punto decisivo: termine semestrale salvo, forma dell’attivazione diversa
L’art. 1957, comma 1, c.c. impone al creditore di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, se vuole conservare la garanzia fideiussoria. Nelle fideiussioni ordinarie, tale attivazione è tradizionalmente collegata all’esercizio di un’azione giudiziale.
La Cassazione chiarisce però che, quando il contratto contiene una clausola di pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, il rinvio all’art. 1957 c.c. deve essere letto alla luce dell’intero regolamento negoziale, secondo il criterio ermeneutico dell’art. 1363 c.c.
In tale prospettiva, il riferimento pattizio all’art. 1957, comma 1, c.c. riguarda il termine di sei mesi, non anche la necessità che entro quel termine venga introdotta una domanda giudiziale. È quindi sufficiente una richiesta di pagamento formulata in modo chiaro e tempestivo.
La vicenda processuale esaminata dalla Suprema Corte
La controversia nasceva dall’opposizione proposta da alcuni garanti contro un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di rapporti bancari. La garanzia era stata prestata mediante una fideiussione omnibus, nella quale erano presenti le clausole nn. 2, 6 e 8 riconducibili allo schema ABI e una specifica clausola, indicata come art. 7 della fideiussione, che obbligava i fideiussori al pagamento immediato a semplice richiesta scritta.
Il Tribunale aveva dichiarato la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione e aveva ritenuto la banca decaduta dalla garanzia, perché non aveva proposto azione giudiziaria entro il semestre. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo era stato revocato.
La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione. Pur confermando la nullità della clausola di deroga integrale all’art. 1957 c.c., aveva attribuito rilievo autonomo alla clausola di pagamento a semplice richiesta scritta. La banca, dopo la chiusura dei rapporti, aveva inviato una lettera di messa in mora alla debitrice principale e ai fideiussori. Per il giudice di secondo grado, tale atto era sufficiente a impedire la decadenza.
Perché la raccomandata può bastare nella fideiussione a prima richiesta
I garanti avevano contestato in Cassazione sia l’utilizzo della clausola di pagamento a prima richiesta da parte della Corte d’appello, ritenendola estranea al contraddittorio, sia l’idoneità della semplice raccomandata a conservare la garanzia.
La Suprema Corte ha rigettato le censure. Secondo l’ordinanza, una clausola che impone al fideiussore di pagare a prima richiesta sarebbe svuotata di significato se, per evitare la decadenza, il creditore dovesse comunque instaurare un giudizio entro sei mesi. La funzione della pattuizione è proprio quella di consentire un’escussione più rapida, fermo restando il limite temporale previsto dalla legge.
Il principio interpretativo richiamato
La Corte richiama l’art. 1363 c.c., secondo cui le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. Applicando tale criterio, il rinvio all’art. 1957 c.c. viene coordinato con la clausola di pagamento immediato.
Il risultato è una deroga solo parziale alla disciplina codicistica: il creditore deve rispettare il semestre, ma può farlo mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento. Non è richiesta, in presenza di tale assetto contrattuale, la proposizione di una domanda giudiziale entro lo stesso termine.
Clausole ABI nulle e autonomia della clausola a semplice richiesta
Un profilo centrale della decisione riguarda il rapporto tra la nullità delle clausole ABI e la validità della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta.
La Corte distingue nettamente le due previsioni. Da un lato, resta nulla la clausola corrispondente all’art. 6 dello schema ABI, quando comporta una deroga totale all’art. 1957 c.c. ed è inserita in un modello contrattuale censurato per profili anticoncorrenziali. Dall’altro lato, la clausola a prima richiesta non è automaticamente travolta da tale nullità, perché non sopprime la protezione temporale del fideiussore.
La differenza è sostanziale. La clausola ABI di deroga integrale mira a escludere l’operatività dell’art. 1957 c.c. La clausola di pagamento a semplice richiesta, invece, incide solo sulle modalità con cui il creditore deve attivarsi. Il semestre resta operante, ma la sua osservanza può avvenire anche fuori dal processo.
Il confronto con Cass. n. 20648/2024
I garanti avevano richiamato il precedente di Cass. n. 20648/2024, sostenendo che l’interpretazione della fideiussione non potesse condurre a neutralizzare la tutela prevista dall’art. 1957 c.c.
L’ordinanza n. 24277 del 2026 esclude però un’applicazione automatica di quel precedente. In Cass. n. 20648/2024 il risultato interpretativo aveva determinato un sostanziale svuotamento della garanzia riconosciuta al fideiussore dalla norma codicistica. Nel caso esaminato nel 2026, invece, il limite semestrale permane. Cambia soltanto l’atto necessario a rispettarlo.
Per la Cassazione, tale distinzione è decisiva: non vi è eliminazione della decadenza, ma adattamento delle modalità di escussione alla natura della fideiussione a prima richiesta.
Effetti pratici per banca, debitore e fideiussori
La pronuncia attribuisce rilievo concreto alla tempestività e al contenuto della richiesta di pagamento. Se la fideiussione contiene una clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta, il creditore deve inviare entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione una comunicazione idonea a manifestare la volontà di escutere la garanzia.
La richiesta dovrebbe essere indirizzata al debitore principale e ai fideiussori, indicare il rapporto garantito, il credito azionato e l’intimazione al pagamento. In presenza di tali elementi, la messa in mora può impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., anche senza immediata instaurazione del giudizio.
La regola operativa che emerge dall’ordinanza
Quando convivono una clausola nulla di deroga integrale all’art. 1957 c.c. e una clausola valida di pagamento a prima richiesta, il giudice deve separare i due piani. La nullità della prima non rende inefficace la seconda, se quest’ultima conserva il termine semestrale e si limita a rendere sufficiente l’attivazione stragiudiziale.
La fideiussione resta quindi soggetta al controllo dell’art. 1957 c.c., ma la sua concreta applicazione dipende dal contenuto complessivo del contratto e dalla funzione della garanzia prestata.