Donazione dei diritti al trasferimento di quote S.r.l. dopo sentenza articolo 2932 c.c.: validità dell’atto e limiti statutari
Il trasferimento di partecipazioni sociali disposto da una sentenza resa ai sensi dell’articolo 2932 c.c. non sempre produce effetti immediati e pieni. Quando le quote di S.r.l. sono ancora soggette a clausole statutarie di prelazione e gradimento, occorre distinguere tra il diritto a ottenere il trasferimento e l’acquisto definitivo della partecipazione.
La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna, con sentenza n. 32/2026, ha affrontato proprio questo profilo, ritenendo valida la donazione dei diritti derivanti dalla pronuncia giudiziale, ma inefficaci le previsioni dell’atto che presupponevano un trasferimento societario già perfezionato.
La vicenda sottoposta al Tribunale di Bologna
La controversia riguardava un atto di donazione avente a oggetto i diritti nascenti da una precedente sentenza resa ai sensi dell’articolo 2932 c.c., in tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di cessione di quote sociali.
La parte vittoriosa in quel giudizio aveva donato ai beneficiari la posizione giuridica derivante dalla sentenza che disponeva il trasferimento di una quota sociale. Tuttavia, l’effetto traslativo non si era ancora consolidato, poiché lo statuto della società prevedeva clausole di prelazione e gradimento non ancora attuate.
In via preliminare, il Tribunale ha affermato la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, poiché la domanda incideva su un negozio relativo al trasferimento di partecipazioni sociali e sui diritti inerenti alle stesse.
Sentenza articolo 2932 c.c. e contratto a effetti reali condizionati
Il punto centrale della decisione riguarda la natura della precedente pronuncia giudiziale. Il Tribunale ha qualificato la sentenza ai sensi dell’articolo 2932 c.c. “come sostitutiva di un contratto ad effetto reale condizionato”.
Nel caso esaminato, il corrispettivo era già stato integralmente versato. Restava però sospeso il trasferimento della quota, perché subordinato all’osservanza delle clausole statutarie di prelazione e gradimento.
La posizione del soggetto che ha già eseguito la prestazione
Da questa qualificazione deriva la possibilità di trasferire la posizione del soggetto che abbia già eseguito integralmente la propria prestazione e che sia titolare del diritto a ricevere quella ancora dovuta.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui è cedibile la “posizione contrattuale attiva” senza necessità del consenso del contraente ceduto, poiché tale cessione “comporta solo un mutamento del soggetto destinatario delle prestazioni ancora dovute”.
La donante poteva quindi disporre dei diritti derivanti dalla sentenza, ma non poteva attribuire ai donatari una partecipazione sociale come se fosse già entrata definitivamente nel proprio patrimonio.
Validità della donazione e inefficacia degli effetti anticipati
La donazione è stata ritenuta valida nella parte in cui trasferiva ai beneficiari i diritti al conseguimento delle quote. In altri termini, l’atto era idoneo ad attribuire un “diritto di aspettativa al trasferimento delle quote”.
Diversamente, il Tribunale ha escluso l’efficacia delle pattuizioni che attribuivano alla donazione effetti incompatibili con la condizione ancora pendente. Non era quindi possibile considerare i donatari già titolari delle partecipazioni sociali, né rideterminare le quote sulla base di un trasferimento non ancora perfezionato.
Il subentro nei diritti della donante
Particolare attenzione è stata riservata alla clausola con cui si prevedeva il subentro dei donatari in tutti i diritti della donante, inclusi “i diritti di credito, gli obblighi, le azioni ed eccezioni spettanti alla Parte cedente in dipendenza dei diritti ceduti”.
Secondo il Tribunale, tale previsione non poteva produrre effetti nella misura in cui pretendeva di equiparare la cessione del diritto al conseguimento delle quote al trasferimento immediato e definitivo della partecipazione sociale.
Perché non opera la confusione tra creditore e debitore
La decisione affronta anche il tema della confusione tra qualità di creditore e debitore dell’obbligo di trasferimento. La questione nasceva dal fatto che i donatari erano anche coeredi del promittente cedente e, in tale veste, obbligati pro quota al trasferimento delle partecipazioni oggetto della precedente sentenza ai sensi dell’articolo 2932 c.c.
Il Tribunale ha escluso che la donazione potesse determinare l’estinzione degli obblighi di trasferimento per confusione. Tale effetto presuppone infatti una riunione definitiva delle qualità di creditore e debitore, che nel caso concreto mancava proprio perché il trasferimento della quota non si era ancora perfezionato.
Di conseguenza, i beneficiari non potevano considerarsi liberati dagli obblighi di trasferimento gravanti su di loro, né poteva essere modificata immediatamente la consistenza delle partecipazioni sociali.
Clausole di prelazione e gradimento: funzione e tutela
La pronuncia conferma il rilievo delle clausole statutarie di prelazione e gradimento nel trasferimento di quote di S.r.l. Tali clausole non vengono superate dalla donazione dei diritti derivanti dalla sentenza, poiché continuano a condizionare l’effettivo ingresso della partecipazione nel patrimonio dell’avente diritto.
Il Tribunale riconosce inoltre l’interesse del socio già titolare di una partecipazione a far valere l’inosservanza delle regole statutarie che disciplinano la circolazione delle quote.
Regola operativa per gli atti di donazione
Quando una sentenza resa ai sensi dell’articolo 2932 c.c. riguarda quote di S.r.l. ancora soggette a prelazione e gradimento, l’atto di donazione può trasferire la posizione giuridica attiva e il relativo diritto al futuro conseguimento delle quote.
Lo stesso atto, però, non può anticipare gli effetti societari del trasferimento, né attribuire ai donatari una partecipazione come già definitivamente acquisita. La validità della disposizione dei diritti resta distinta dall’efficacia del trasferimento della quota, che continua a dipendere dal rispetto delle condizioni statutarie applicabili.
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