Clausole put e call con meccanismo automatico e trasferimento delle quote sociali
Clausole put e call con meccanismo automatico e trasferimento delle quote sociali

Clausole put e call con meccanismo automatico e trasferimento delle quote sociali

Inquadramento della fattispecie decisa dal Tribunale di Roma

La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma, con sentenza del 10 gennaio 2024, ha affrontato il tema della qualificazione giuridica e degli effetti di una clausola put and call inserita in un complesso accordo di cessione di partecipazioni in una società a responsabilità limitata.

Struttura dell’operazione e funzione della clausola

L’operazione negoziale prendeva le mosse da un programma di trasferimento dell’intero capitale sociale di una s.r.l. L’accordo prevedeva l’immediata cessione di una partecipazione pari all’ottanta per cento del capitale, mentre per il restante venti per cento le parti avevano pattuito un meccanismo di opzione reciproca di vendita e di acquisto, regolato da una clausola put and call.

Questa clausola, oltre a disciplinare l’ordinario esercizio dell’opzione, contemplava un’ipotesi di esercizio automatico: al verificarsi di una specifica condizione consistente nella cessazione dalla carica di uno degli amministratori designati in una società controllata l’opzione avrebbe dovuto ritenersi senz’altro esercitata, senza richiedere ulteriori dichiarazioni delle parti.

Una volta verificatasi la condizione dedotta, il titolare della partecipazione residua aveva convenuto in giudizio la controparte, chiedendo fra l’altro il pagamento del prezzo relativo al venti per cento delle quote, sulla base dell’assunto che il trasferimento di tale residua partecipazione si fosse già perfezionato per effetto dell’operatività automatica della clausola di put and call.

Natura giuridica della clausola e distinzione rispetto al preliminare

La qualificazione come patto di opzione

Per risolvere la controversia il Tribunale ha anzitutto ricondotto la clausola oggetto di esame allo schema del patto di opzione. Essa è stata qualificata come un accordo bilaterale che dà luogo a una proposta irrevocabile di contratto, a fronte della quale l’altra parte è titolare di un diritto potestativo di accettare o meno tale proposta.

In questa prospettiva il patto di opzione è stato distinto dal contratto preliminare. Mentre il preliminare obbliga le parti alla successiva conclusione di un contratto definitivo, il patto di opzione laddove contenga già tutti gli elementi essenziali del contratto finale consente il perfezionamento immediato di quest’ultimo nel momento in cui l’opzionario manifesta la propria accettazione, con produzione diretta dell’effetto traslativo.

Effetti dell’opzione in presenza di clausole di automatismo

La peculiarità del caso di specie risiedeva proprio nella presenza di un meccanismo di esercizio automatico. Secondo il Tribunale, la pattuizione che prevedeva l’operatività automatica dell’opzione al verificarsi della cessazione dalla carica dell’amministratore designato comportava che, verificata tale condizione, l’accettazione dell’opzionario dovesse ritenersi già prestata in via anticipata e incorporata nel regolamento contrattuale.

Ne deriva che non occorre alcuna ulteriore manifestazione di volontà perché il contratto di cessione della quota residua si perfezioni, essendo sufficiente l’avveramento della condizione che lo stesso accordo ha posto a fondamento dell’esercizio dell’opzione.

Il principio del consenso quale elemento perfezionativo della cessione di quote

Rilevanza della forma nei rapporti interni e verso la società

Nel motivare la decisione il Tribunale di Roma ha richiamato un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui nei rapporti interni fra cedente e cessionario la cessione di quote di s.r.l. è valida ed efficace in forza del solo consenso legittimamente prestato dalle parti.

La successiva formalizzazione dell’accordo per esempio mediante atto notarile e l’adempimento degli oneri di pubblicità presso il registro delle imprese rilevano solo ai fini dell’opponibilità della cessione alla società e ai terzi, ma non incidono sulla perfezione del contratto tra le parti del negozio traslativo.

La portata di tale principio nel caso concreto

Muovendo da tale premessa interpretativa il Tribunale ha ritenuto che, una volta operato il meccanismo di esercizio automatico dell’opzione e perfezionatosi il consenso sul trasferimento della quota residua, la cessione del venti per cento fosse già divenuta efficace tra cedente e cessionario, indipendentemente dal compimento degli adempimenti formali necessari per rendere la cessione opponibile alla società.

Interpretazione della clausola di esercizio automatico

Condizione di efficacia e momento del trasferimento

Il nodo centrale della decisione è rappresentato dall’interpretazione della clausola che collegava l’esercizio automatico dell’opzione alla cessazione dalla carica dell’amministratore designato. Il Tribunale ha ritenuto che il verificarsi di tale evento producesse istantaneamente l’esercizio dell’opzione e dunque l’immediata conclusione del contratto di cessione della quota residua.

In altri termini il giudice ha considerato l’avveramento della condizione quale momento genetico dell’effetto traslativo, senza che fosse necessario attendere ulteriori dichiarazioni di volontà né subordinare il perfezionamento del contratto al compimento di adempimenti successivi.

Il termine per l’esecuzione e il suo significato

All’interno dell’accordo le parti avevano previsto un termine di trenta giorni per la cosiddetta esecuzione della cessione successiva all’avveramento della condizione. Tale termine avrebbe potuto essere letto come periodo entro cui il contratto di cessione avrebbe dovuto ritenersi perfezionato o come semplice limite temporale per l’adempimento di obblighi meramente esecutivi.

Il Tribunale ha optato per la seconda interpretazione: la scadenza dei trenta giorni è stata intesa come termine per la formalizzazione e per gli adempimenti necessari a rendere la cessione opponibile alla società e ai terzi, ma non come condizione sospensiva del perfezionamento del contratto. Il trasferimento della quota residua si è quindi considerato già avvenuto al momento dell’avveramento della condizione prevista dalla clausola di esercizio automatico.

Conseguenze sul pagamento del corrispettivo e sull’assetto complessivo dell’operazione

Trasferimento dell’intero pacchetto partecipativo

Alla luce di tale ricostruzione il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento delle partecipazioni sociali fosse integralmente perfezionato. Da un lato l’ottanta per cento del capitale era stato validamente ceduto in forza dell’accordo principale. Dall’altro lato il residuo venti per cento risultava trasferito per effetto dell’immediata operatività della clausola di put and call a seguito della cessazione dalla carica dell’amministratore indicato quale presupposto per l’esercizio automatico.

Obbligo di pagamento del prezzo pattuito

Considerando perfezionata la cessione anche della quota residua, il giudice ha affermato l’obbligo delle controparti acquirenti di corrispondere l’intero prezzo convenuto, comprensivo tanto del corrispettivo relativo all’ottanta per cento originariamente trasferito quanto del prezzo relativo al venti per cento oggetto della clausola di opzione con meccanismo automatico.

La pronuncia in esame evidenzia così come la corretta qualificazione e interpretazione delle clausole di put and call e delle previsioni di automatismo nel loro esercizio possa incidere direttamente non solo sulla ricostruzione del momento perfezionativo del contratto di cessione, ma anche sulla concreta esigibilità delle obbligazioni di pagamento collegate al trasferimento delle partecipazioni.