Attivo potenziale e apertura della liquidazione controllata
Attivo potenziale e apertura della liquidazione controllata

Attivo potenziale e apertura della liquidazione controllata

Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, la verifica sull’esistenza di attivo non può arrestarsi ai beni immediatamente aggredibili, ma deve comprendere anche le utilità che possano derivare dall’esercizio di azioni giudiziali revocatorie, risarcitorie e recuperatorie. Anche la sola astratta esperibilità di tali iniziative può integrare un interesse concreto per i creditori.

Trib. Salerno, sez. III, 26 dicembre 2025, n. 82

Il perimetro della valutazione richiesta dal giudice

La decisione del Tribunale di Salerno offre un’interpretazione ampia del presupposto patrimoniale rilevante nella liquidazione controllata. Il giudizio sulla convenienza della procedura non deve infatti essere condotto con un approccio meramente fotografico, limitato ai beni attualmente esistenti nel patrimonio del debitore, ma con una prospettiva più estesa, capace di considerare anche le possibili acquisizioni future derivanti dall’attività del gestore o del liquidatore.

In questa chiave, il dato decisivo non è soltanto ciò che è già disponibile, ma anche ciò che può ragionevolmente entrare nella massa attiva attraverso iniziative giudiziali suscettibili di recuperare valore per i creditori.

La vicenda esaminata e il rilievo della relazione del Gestore

Il procedimento trae origine da una domanda di apertura della liquidazione controllata promossa da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica. L’opponente ha contestato l’utilità della procedura, sostenendo che il patrimonio fosse incapiente e quindi privo di attivo distribuibile.

Il Tribunale ha ritenuto non soddisfacente la ricostruzione effettuata nella relazione del Gestore della crisi, osservando che essa non prendeva in considerazione un profilo essenziale: la possibile esperibilità di azioni giudiziali idonee ad accrescere la massa attiva. Secondo il giudice, tale omissione impedisce una valutazione completa della reale utilità della procedura, poiché l’assenza di beni immediatamente liquidabili non esaurisce il tema dell’incapienza.

Le azioni giudiziali come fonte di utilità per i creditori

Il passaggio più significativo dell’arresto riguarda l’estensione del giudizio sulle iniziative recuperatorie. Il Tribunale afferma che, nella liquidazione controllata, la valutazione deve includere non solo la revocatoria ordinaria, ma anche ogni altra azione giudiziale astrattamente esercitabile e potenzialmente utile alla soddisfazione dei creditori.

La formula delle “azioni giudiziarie” viene così letta in modo non restrittivo, coerentemente con la funzione della procedura e con l’esigenza di massimizzare l’attivo. Rientrano in tale ambito, oltre alle revocatorie, anche le azioni risarcitorie, incluse quelle riconducibili alla responsabilità per concessione abusiva del credito, nonché le azioni recuperatorie dirette a conseguire crediti o valori non ancora acquisiti alla massa.

Non occorre, per l’apertura della procedura, dimostrare in modo pieno la fondatezza o il successo certo di tali iniziative. È sufficiente che esse appaiano plausibili e tali da offrire una possibile utilità prospettica. La mera ipotizzabilità dell’azione, se supportata da un apprezzamento non meramente congetturale, può dunque incidere sul giudizio di apertura della liquidazione controllata.

Una lettura non formale della procedura concorsuale

L’impostazione adottata dal Tribunale si colloca nel solco di una concezione funzionale della liquidazione controllata, che ne valorizza la capacità di produrre risultati concreti per i creditori anche quando il patrimonio iniziale appaia modesto. L’attenzione si sposta così dalla consistenza immediata dell’attivo alla sua potenziale evoluzione nel corso della procedura.

Questa prospettiva incide direttamente sul ruolo del Gestore della crisi, chiamato a svolgere un esame più accurato e a motivare in modo specifico l’eventuale esclusione di iniziative giudiziarie utili. Al tempo stesso, amplia il campo di intervento del liquidatore, che può valutare un numero maggiore di strumenti per il recupero di valori alla massa.

Resta fermo che la valutazione deve mantenere un equilibrio tra utilità effettiva e sostenibilità della procedura, evitando di fondare l’apertura su ipotesi del tutto astratte. Proprio per questo, la pronuncia assume rilievo nel delineare un criterio di giudizio più aderente alla funzione del sistema, nel quale la possibilità di recuperare attivo mediante azioni giudiziali diventa parte integrante dell’accertamento richiesto dal giudice.

L’interpretazione accolta dal Tribunale di Salerno rafforza così l’idea che la liquidazione controllata non si misuri soltanto sul patrimonio già visibile, ma anche sulla concreta capacità della procedura di produrre nuova attitudine satisfattiva per i creditori attraverso gli strumenti processuali disponibili.

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