Il contesto normativo delle garanzie statali nella fase emergenziale
Nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid 19 il legislatore ha introdotto un sistema particolarmente favorevole all’accesso al credito per le imprese, con specifica attenzione alle piccole e medie imprese e alle start up. In tale cornice è stato potenziato in modo significativo il ricorso a strumenti di garanzia pubblica, tra cui il Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, con lo scopo di mitigare l’impatto della crisi di liquidità derivante dalle restrizioni e dalle chiusure precauzionali.
Le misure emergenziali perseguivano una duplice finalità: da un lato incentivare l’erogazione di credito da parte di banche e intermediari, dall’altro ridurre l’esposizione al rischio degli stessi attraverso la copertura statale. Questo potenziamento della garanzia pubblica doveva però armonizzarsi con il rispetto dei principi di corretta gestione bancaria, inclusa la preventiva e accurata valutazione della solvibilità dei beneficiari. È esattamente su questo punto che si innesta l’intervento del Tribunale di Lecce.
I decreti del Tribunale di Lecce e l’ambito oggettivo delle decisioni
Le pronunce del 27 gennaio 2026
Con una serie di sei decreti emessi in data 27 gennaio 2026, il Tribunale di Lecce si è pronunciato su altrettanti finanziamenti concessi a una società successivamente dichiarata in liquidazione giudiziale. Tutti i rapporti di credito erano assistiti da garanzia pubblica gestita da Mediocredito Centrale. Le banche finanziatrici, una volta aperta la procedura concorsuale, avevano presentato istanza di ammissione al passivo per il recupero delle somme erogate.
La Curatela si è opposta alle domande creditorie, deducendo la radicale invalidità dei contratti di finanziamento e contestando in particolare la condotta istruttoria degli istituti di credito. Secondo la prospettazione della Curatela, infatti, gli intermediari si sarebbero limitati a verifiche sommarie, confidando nella futura attivazione della garanzia statale e non svolgendo la dovuta indagine sull’effettiva capacità di rimborso della società finanziata.
Gli esiti delle opposizioni allo stato passivo
Il Collegio salentino ha accolto integralmente le contestazioni della Curatela, dichiarando la nullità dei contratti di finanziamento e negando l’ammissione dei relativi crediti al passivo concorsuale. Il giudice ha valorizzato il nesso tra l’incompleta valutazione del merito creditizio e la violazione di obblighi imposti da norme imperative, ritenendo che la presenza di una garanzia pubblica non possa mai degradare il livello di diligenza professionale esigibile dall’intermediario.
L’istruttoria sul merito creditizio tra doveri bancari e causa di nullità
La portata degli obblighi istruttori per le banche
Secondo il Tribunale di Lecce l’attività preliminare alla concessione del credito non può essere ridotta a un mero riscontro documentale formale, né può fondarsi su informazioni generiche, sintetiche o approssimative. La banca deve invece svolgere una verifica concreta, articolata e approfondita del merito creditizio, che tenga conto dei dati contabili disponibili, degli indicatori finanziari e degli eventuali segnali di tensione economica già emergenti.
Il Collegio richiama i principi di sana e prudente gestione dettati dal Testo Unico Bancario, unitamente agli obblighi di monitoraggio e di controllo rafforzato introdotti dalla normativa emergenziale. In questa prospettiva la funzione della garanzia pubblica è qualificata come strumento di mitigazione del rischio, non come surrogato dell’istruttoria né come esonero dagli obblighi valutativi imposti agli intermediari vigilati.
Il collegamento con l’abuso di credito
Nelle motivazioni dei decreti la carenza di approfondimento istruttorio, a fronte di elementi oggettivi che lasciavano prevedere le difficoltà dell’impresa finanziata, viene qualificata come espressione di grave negligenza professionale. Il Tribunale estende tale giudizio alla condotta complessiva degli istituti, configurando un abuso nella concessione del credito, in quanto l’erogazione è avvenuta in un contesto in cui la sostenibilità dell’operazione risultava già seriamente compromessa o comunque dubbia.
In questa chiave la violazione dei doveri di valutazione del merito creditizio non è ricondotta a un semplice inadempimento contrattuale, ma è elevata al rango di inosservanza di norma imperativa. Da ciò i giudici fanno discendere la nullità del contratto ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, con le conseguenze tipiche in termini di esclusione del credito dal passivo della procedura.
Il contrasto giurisprudenziale sulla sanzione applicabile
L’orientamento che esclude la nullità
Una parte non trascurabile della giurisprudenza di merito adotta una diversa impostazione. Secondo tale orientamento l’inosservanza degli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio non determinerebbe la nullità del contratto di finanziamento, ma potrebbe eventualmente fondare una responsabilità risarcitoria a carico dell’intermediario. Il contratto, in questa prospettiva, resterebbe valido ed efficace, mentre la banca potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni cagionati alla controparte o ai terzi, inclusa la massa dei creditori.
La soluzione accolte dal Tribunale di Lecce si pone dunque in netto contrasto con questa linea interpretativa, poiché eleva la violazione degli obblighi istruttori a causa diretta di nullità del rapporto, soprattutto quando la sottovalutazione del rischio sia collegata alla presenza di una garanzia statale e tradisca una sostanziale rinuncia alla valutazione autonoma della solvibilità del cliente.
Le possibili ricadute sistemiche
Le decisioni salentine accentuano la tensione tra due esigenze solo apparentemente antitetiche: agevolare il credito in contesti emergenziali e salvaguardare la qualità dell’attività bancaria. Se l’indirizzo che configura la nullità dovesse consolidarsi, gli operatori finanziari sarebbero indotti a rivedere i propri protocolli istruttori anche per le operazioni garantite dallo Stato, attribuendo rilievo sempre più penetrante alla verifica dell’effettiva sostenibilità economico finanziaria dei progetti finanziati.
Il quadro rimane tuttavia segnato da un netto contrasto interpretativo. La questione attende un definitivo inquadramento da parte della giurisprudenza di legittimità, chiamata a chiarire se la violazione degli obblighi di merito creditizio nelle operazioni assistite da garanzia pubblica debba rientrare nel paradigma della responsabilità risarcitoria oppure integrare un vizio strutturale del contratto tale da determinarne la nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.