Nel procedimento disciplinare a carico dell’avvocato, le conversazioni WhatsApp possono essere valutate come prova documentale anche quando siano prodotte mediante fotografie o schermate stampate. La loro utilizzabilità non richiede, in via automatica, l’acquisizione materiale del telefono sul quale i messaggi sono conservati.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza 20 ottobre 2025, n. 285, R.G. n. 45/2024, con la quale è stata confermata la sospensione dall’esercizio della professione per sette mesi nei confronti di un avvocato, anche sulla base delle comunicazioni intercorse con la cliente.
La vicenda disciplinare esaminata dal Consiglio Nazionale Forense
Il procedimento prende avvio dall’esposto di una cliente che aveva conferito a un avvocato un incarico relativo a una controversia di lavoro contro la propria datrice.
Secondo la prospettazione accusatoria, il professionista avrebbe fornito informazioni non corrette sull’andamento dell’incarico, comunicando alla cliente dati processuali non rispondenti alla realtà. Gli veniva inoltre contestato di non avere restituito gli atti e i documenti richiesti, sia dalla cliente sia dal nuovo difensore subentrato nella gestione della posizione.
Le comunicazioni WhatsApp, insieme alla posta elettronica, costituivano uno degli strumenti principali attraverso cui si era sviluppato il rapporto professionale. Per questa ragione, le chat sono state valorizzate per ricostruire le informazioni trasmesse alla cliente, le richieste formulate e il concreto svolgimento dell’incarico.
Le chat WhatsApp come documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
Nel ricorso al CNF, l’avvocato aveva contestato l’utilizzabilità della messaggistica prodotta dalla cliente. La doglianza si fondava sull’idea che la stampa delle conversazioni non fosse sufficiente e che fosse invece necessaria l’acquisizione del dispositivo dal quale i messaggi erano stati inviati e ricevuti.
Il Consiglio Nazionale Forense non ha condiviso tale impostazione.
I messaggi conservati nella memoria di un telefono sono stati qualificati come documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Possono quindi essere acquisiti e valutati anche attraverso la riproduzione fotografica delle schermate, quando tale riproduzione consenta di rappresentare una conversazione già avvenuta.
Perché non si applicano le regole sulle intercettazioni
La decisione distingue chiaramente la produzione di una chat già memorizzata dalla captazione di comunicazioni in corso. Nel caso degli screenshot, non vi è intercettazione di un flusso comunicativo, ma documentazione successiva di messaggi già ricevuti o inviati.
Per questa ragione, non trovano applicazione né le regole sulle intercettazioni né quelle relative all’acquisizione della corrispondenza. La messaggistica istantanea viene considerata un ordinario mezzo di rappresentazione di fatti storici e dichiarazioni, al pari di altri documenti informatici o riproduzioni meccaniche valutabili nel procedimento.
La contestazione generica non basta a escludere le schermate
Un passaggio centrale della pronuncia riguarda il comportamento processuale del professionista. L’avvocato non aveva disconosciuto in modo specifico il contenuto delle chat, né aveva negato di avere inviato i messaggi attribuitigli.
Non erano state indicate alterazioni delle immagini, omissioni rilevanti, manipolazioni, tagli o incongruenze interne alle conversazioni. La difesa si era limitata a contestare in modo generale il metodo di acquisizione, lamentando la mancata produzione del supporto informatico originario.
Secondo il CNF, una simile contestazione non è sufficiente a privare le schermate di valore probatorio. Lo screenshot non diventa per ciò solo prova intangibile, ma può essere utilizzato quando il suo contenuto sia coerente con gli altri elementi acquisiti e non venga sottoposto a un disconoscimento puntuale.
Quando possono servire accertamenti ulteriori
La pronuncia lascia fermo un punto importante: se la parte contesta in modo circostanziato autenticità, integrità o completezza delle conversazioni, il giudice disciplinare può essere chiamato a svolgere verifiche ulteriori.
Una contestazione efficace dovrebbe riguardare elementi concreti, come l’attribuzione dei messaggi, la sequenza temporale, la presenza di parti mancanti, la possibile manipolazione delle immagini o la difformità tra screenshot e dati presenti sul dispositivo. In assenza di tali indicazioni, la mera richiesta di acquisire il telefono non impedisce la valutazione delle chat già prodotte.
Dovere di informazione, restituzione degli atti e permanenza dell’illecito
Il CNF ha respinto anche l’eccezione di prescrizione sollevata dal professionista.
La decisione qualifica l’inadempimento del mandato, la violazione del dovere di informazione e la mancata restituzione dei documenti come illeciti permanenti. Ciò incide direttamente sull’individuazione del momento iniziale da cui decorre il termine prescrizionale.
Il dies a quo non coincide necessariamente con il conferimento dell’incarico. Occorre invece guardare alla cessazione della condotta contestata.
Per gli obblighi informativi, il CNF ha individuato tale momento nella revoca del mandato. Per l’omessa restituzione degli atti, la permanenza non risultava ancora cessata, poiché i documenti non erano stati consegnati alla cliente o al nuovo difensore.
Il rilievo pratico della decisione per avvocati e assistiti
La sentenza conferma che le comunicazioni digitali utilizzate nel rapporto professionale possono assumere rilievo decisivo anche in sede disciplinare. L’avvocato che dialoga con il cliente tramite WhatsApp deve quindi considerare tali messaggi come tracce documentali potenzialmente valutabili, specialmente quando riguardino informazioni sull’incarico, aggiornamenti processuali, richieste di atti o gestione del mandato.
Dal lato difensivo, la contestazione dell’utilizzabilità delle chat richiede precisione. Non è sufficiente opporsi alla produzione delle schermate in quanto tali. Occorre indicare quale parte della conversazione si assume non autentica, incompleta o alterata, e per quali ragioni.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense, sentenza 20 ottobre 2025, n. 285, R.G. n. 45/2024, colloca quindi gli screenshot WhatsApp nell’ambito della prova documentale ex art. 234 c.p.p., valorizzandoli quando siano coerenti con il quadro istruttorio e non siano oggetto di specifico disconoscimento.