Nel contenzioso bancario l’eccezione di usura non può essere formulata come semplice sospetto sulla misura degli interessi. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 840/2026, ha riaffermato che il debitore opponente deve indicare in modo puntuale il superamento del tasso soglia, fornendo elementi numerici, criteri di calcolo e documenti idonei. In mancanza, il decreto ingiuntivo fondato su documentazione bancaria completa non viene travolto da contestazioni meramente assertive.
La decisione si inserisce in un indirizzo rigoroso in materia di usura bancaria, nel quale assumono rilievo tre profili: riparto dell’onere probatorio, limiti della C.T.U. contabile e trattamento della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del T.E.G.
Il decreto ingiuntivo e la prova del credito bancario
La controversia nasce dall’opposizione proposta da alcuni debitori contro un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo di un finanziamento personale stipulato nel 2011 con una società finanziaria e successivamente ceduto alla creditrice opposta.
La parte creditrice aveva prodotto il contratto di finanziamento, l’estratto conto analitico certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B. e il prospetto degli interessi di mora. Tale corredo documentale è stato ritenuto idoneo a sostenere la pretesa monitoria, salvo prova contraria specifica da parte degli opponenti.
La contestazione generica del tasso soglia
I debitori avevano dedotto l’applicazione di interessi usurari, sostenendo che il costo complessivo del credito avrebbe superato la soglia prevista dalla normativa di riferimento. Il punto centrale della loro difesa era l’inclusione, nel calcolo, della commissione prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Secondo il Tribunale, però, l’eccezione non era accompagnata da alcun conteggio, da alcuna perizia di parte, da alcuna indicazione della formula utilizzata e da alcuna quantificazione dello scostamento rispetto al tasso soglia. La doglianza è stata quindi considerata priva della necessaria specificità.
L’onere della prova nell’eccezione di usura
Il giudice catanzarese richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non basta allegare l’usurarietà del rapporto in modo astratto. Chi contesta il tasso applicato deve indicare quando, come e in quale misura si sarebbe verificato il superamento della soglia.
Il riferimento espresso è a Cass. SS.UU. n. 9941/2009, secondo cui «è onere di chi eccepisce in giudizio l’applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”».
Da questo principio discende una regola processuale precisa: l’opponente non può limitarsi a negare la correttezza del credito bancario, ma deve costruire una contestazione verificabile. In assenza di dati concreti, la difesa resta sul piano dell’affermazione e non incide sulla prova documentale fornita dal creditore.
Perché la C.T.U. non può sostituire le allegazioni di parte
Gli opponenti avevano chiesto l’ammissione di una C.T.U. contabile per accertare l’eventuale superamento dei tassi di legge. Il Tribunale ha respinto la richiesta, qualificandola come consulenza esplorativa.
La C.T.U. non è un mezzo per cercare fatti non allegati. Il consulente tecnico può assistere il giudice nella valutazione di dati già introdotti in giudizio, ma non può colmare la mancanza di indicazioni minime sul tasso contestato, sul periodo rilevante, sulle voci di costo considerate e sul metodo di calcolo applicato.
Il confine tra ausilio tecnico e indagine esplorativa
Nel caso esaminato mancavano una perizia econometrica di parte, una ricostruzione del T.E.G., il confronto con i Decreti Ministeriali applicabili e una spiegazione delle ragioni tecniche del presunto sforamento. In tale contesto, la consulenza richiesta non avrebbe verificato una tesi già articolata, ma avrebbe dovuto individuare essa stessa l’eventuale vizio del rapporto.
Proprio questa funzione di ricerca è incompatibile con la natura della C.T.U. nel processo civile. La consulenza presuppone allegazioni specifiche e non può diventare lo strumento attraverso il quale la parte tenta di costruire, dopo l’introduzione della lite, il fondamento tecnico della propria eccezione.
Commissione di estinzione anticipata e calcolo del T.E.G.
Un ulteriore passaggio decisivo della sentenza riguarda la commissione di estinzione anticipata. Gli opponenti la consideravano una voce da sommare agli altri costi del finanziamento ai fini della verifica dell’usura. Il Tribunale esclude tale impostazione, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione ribadito, tra l’altro, con l’ordinanza n. 13228 del 15 maggio 2023.
La commissione di estinzione anticipata non concorre alla formazione del tasso effettivo globale rilevante ai fini antiusura, poiché non remunera l’erogazione del credito nel normale svolgimento del rapporto. Essa opera solo se il cliente decide di rimborsare anticipatamente il finanziamento, esercitando una facoltà contrattuale.
La natura eventuale della commissione
La voce in esame ha carattere eventuale e dipende da una scelta del mutuatario. Non rappresenta un costo necessario del credito sin dall’origine, ma una somma collegata alla chiusura anticipata del rapporto e diretta a compensare il finanziatore per il mancato incasso degli interessi programmati.
Il Tribunale evidenzia inoltre che la banca non può provocare unilateralmente l’estinzione anticipata per maturare il diritto alla commissione. Per questa ragione, sommare tale importo agli interessi corrispettivi significherebbe confrontare grandezze non omogenee, alterando la verifica richiesta dalla disciplina antiusura.
Il raffronto con i Decreti Ministeriali
Una volta esclusa la commissione di estinzione anticipata dal calcolo del T.E.G., il T.A.E.G. contrattuale è stato confrontato con i Decreti Ministeriali di riferimento. Da tale verifica è emerso che il costo del finanziamento restava inferiore al limite di legge.
L’opposizione al decreto ingiuntivo è stata quindi integralmente rigettata, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Indicazioni operative per il contenzioso bancario
La sentenza n. 840/2026 del Tribunale di Catanzaro offre una traccia utile per valutare la tenuta di un’eccezione di usura bancaria. Prima di introdurre o coltivare una contestazione, occorre verificare almeno quattro elementi: il tasso applicabile al rapporto, il periodo di riferimento, le voci di costo effettivamente rilevanti e il confronto con la soglia risultante dai Decreti Ministeriali.
Senza questa base tecnica, la contestazione rischia di restare generica. E, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una difesa generica non è sufficiente a superare la prova documentale del credito né a giustificare l’ammissione di una C.T.U. contabile.