La deliberazione 265/2026/R/gas, adottata da ARERA il 23 luglio 2026, interviene sulle reti interne d’utenza del gas naturale confermando l’impianto minimo già introdotto con la deliberazione 75/2026/R/gas. La scelta dell’Autorità è di mantenere una disciplina transitoria, destinata a valere fino al completamento del censimento e alla successiva regolazione organica.
Il dato più rilevante non è la semplice proroga di prescrizioni operative. Il provvedimento ribadisce che una rete realizzata e gestita sulla base di rapporti privati può comunque assumere rilievo regolatorio quando serve una pluralità di clienti finali. In tale caso entrano in gioco esigenze di misura, continuità della fornitura, accesso ai servizi di ultima istanza, corretta allocazione dei prelievi e contribuzione agli oneri generali del sistema gas.
Il perimetro regolatorio delle reti interne d’utenza gas
Le reti interne d’utenza gas sono configurazioni impiantistiche alimentate attraverso un punto di riconsegna della rete di trasporto e destinate, nella realtà operativa, a servire più punti di consumo. In alcune fattispecie tali configurazioni sono state storicamente trattate come punti riferibili a un cliente diretto, pur presentando al proprio interno una pluralità di utilizzatori finali.
Questa sovrapposizione tra dato formale e assetto sostanziale è il nodo affrontato da ARERA. Se dietro un punto di riconsegna si collocano più clienti finali, il sistema deve essere in grado di identificare i consumi, gestire l’eventuale morosità, attivare i servizi di ultima istanza previsti dal TIVG e assicurare la corretta imputazione del gas ai fini del settlement e del bilanciamento.
L’Autorità riconduce tali configurazioni all’ambito della regolazione di settore, richiamando il quadro del decreto legislativo 164/2000 e della legge 481/1995. La natura privata dell’infrastruttura, quindi, non è sufficiente a sottrarla alle regole applicabili quando essa svolge una funzione sostanzialmente distributiva verso più clienti finali.
Il gestore della RIU gas come centro di responsabilità
La deliberazione 265/2026/R/gas conferma il criterio di individuazione del gestore della rete interna d’utenza. In via ordinaria, tale soggetto coincide con il titolare dell’impianto sotteso al punto di riconsegna noto all’impresa di trasporto, salvo che risultino indicazioni o elementi diversi.
Da questa qualificazione derivano obblighi non meramente amministrativi. Il gestore deve rendere possibile la disalimentazione dei punti rimasti senza fornitore, curare la rilevazione delle misure necessarie alla corretta allocazione dei consumi e assicurare le condizioni per l’attivazione dei servizi di ultima istanza disciplinati dal TIVG.
È inoltre previsto un obbligo informativo periodico. Il gestore deve comunicare mensilmente all’impresa di trasporto i dati relativi alle eventuali imprese gasivore allacciate alla rete interna e ai rispettivi prelievi. Tale flusso informativo incide sulla corretta gestione del sistema, anche sotto il profilo degli oneri applicabili e della qualificazione dei consumi.
Oneri di sistema e componenti tariffarie
Un ulteriore profilo centrale riguarda l’applicazione delle componenti tariffarie. ARERA stabilisce che le imprese di trasporto devono applicare le componenti RET, GST e UG3T ai punti che alimentano RIU gas nei quali il gestore non applichi già le corrispondenti componenti addizionali del servizio di distribuzione.
La regola risponde a una duplice esigenza. Da un lato, impedire che la presenza di una rete interna determini un’elusione della contribuzione agli oneri generali di sistema. Dall’altro, evitare duplicazioni quando componenti equivalenti siano già applicate dal gestore nell’ambito del servizio reso ai clienti allacciati.
Il presidio tariffario assume particolare importanza per le configurazioni non inserite in un affidamento del servizio di distribuzione. In tali ipotesi, l’assenza di un gestore distributivo tradizionale non può tradursi in un vuoto regolatorio rispetto agli obblighi economici verso il sistema gas.
Regole minime e autonomia organizzativa degli operatori
Nel procedimento di consultazione diversi operatori hanno chiesto ad ARERA una disciplina più dettagliata dei flussi informativi e della ripartizione delle responsabilità tra gestori delle reti interne, imprese di trasporto, utenti del bilanciamento e venditori.
L’Autorità ha scelto una soluzione diversa, fondata su prescrizioni minime. Il gestore della RIU deve organizzare l’attuazione degli obblighi con la dovuta diligenza, adottando procedure coerenti con la configurazione concreta e rispettose dei principi di partecipazione, trasparenza e non discriminazione.
Anche le imprese di trasporto conservano un ruolo operativo. Ove necessario, devono predisporre le procedure funzionali allo scambio dei dati e delle informazioni. La mancanza di una disciplina analitica, tuttavia, non riduce la responsabilità del gestore della rete interna, che resta tenuto a dimostrare la correttezza delle modalità adottate.
Documentazione e tracciabilità
In questo quadro diventano decisivi la formalizzazione dei rapporti con i clienti allacciati, la tracciabilità delle comunicazioni verso l’impresa di trasporto e la conservazione delle evidenze relative a misure, disalimentazioni, variazioni soggettive e dati sui prelievi.
La flessibilità concessa da ARERA non va letta come assenza di vincoli. Al contrario, richiede al gestore una capacità organizzativa idonea a prevenire contestazioni, soprattutto nei casi in cui la rete interna sia nata da accordi privatistici non pensati per una gestione conforme alla regolazione del mercato gas.
Cliente diretto e pluralità di clienti finali
La deliberazione distingue le infrastrutture che alimentano più impianti appartenenti al medesimo cliente finale dalle configurazioni nelle quali sono presenti più clienti finali. Nel primo caso, almeno per i profili di mercato, non emergono le medesime urgenze di tutela che giustificano l’applicazione della disciplina transitoria sulle RIU gas.
In tale ipotesi il punto di riconsegna può essere temporaneamente trattato come punto relativo a un cliente direttamente connesso alla rete di trasporto. Il criterio non è il numero degli impianti serviti, ma l’identità del soggetto che acquista gas per uso proprio.
La qualificazione cambia se uno o più impianti vengono ceduti o se operazioni societarie, contrattuali o patrimoniali determinano la presenza di una pluralità di clienti finali. Da quel momento la configurazione deve applicare le disposizioni previste per le RIU gas e il gestore deve informare tempestivamente l’impresa di trasporto di ogni variazione rispetto ai dati comunicati nel censimento.
Il raccordo con i sistemi di distribuzione chiusi
La disciplina transitoria delineata da ARERA anticipa alcuni temi della futura regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi nel settore gas. Il riferimento è particolarmente significativo perché la direttiva europea 2024/1788 contempla anche per il gas un modello già noto nel settore elettrico.
La prospettiva è quella di ricondurre a un quadro ordinato le configurazioni che, pur essendo nate fuori dal perimetro della distribuzione pubblica tradizionale, svolgono una funzione rilevante per l’approvvigionamento di più clienti finali. Il censimento avviato dall’Autorità servirà a misurare l’estensione del fenomeno e a calibrare la disciplina definitiva.
Verifiche operative per i gestori interessati
I soggetti che gestiscono infrastrutture alimentate da un punto di riconsegna della rete di trasporto dovrebbero verificare se la configurazione serva un unico cliente finale o una pluralità di clienti finali. La risposta incide direttamente sugli obblighi di misura, sui servizi di ultima istanza, sugli adempimenti informativi e sull’applicazione delle componenti RET, GST e UG3T.
Meritano inoltre attenzione le operazioni di cessione di impianti, riorganizzazione societaria, subentro di nuovi utilizzatori e modifica dei contratti di fornitura. In presenza di variazioni rispetto al censimento, il gestore deve curare l’aggiornamento tempestivo delle informazioni verso l’impresa di trasporto.
La gestione conforme delle reti interne d’utenza gas passa quindi da un presidio documentale stabile: mappatura dei clienti allacciati, procedure di misura, regole per i punti privi di fornitore, flussi mensili sui gasivori e verifica delle componenti tariffarie applicate.