Nel contenzioso bancario l’eccezione di usura non può essere formulata come una mera affermazione difensiva. Se il debitore si oppone a un decreto ingiuntivo sostenendo che il finanziamento supera il tasso soglia, deve indicare gli elementi numerici sui quali fonda la contestazione. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 840/2026, ribadisce questo criterio e affronta tre profili centrali: distribuzione dell’onere probatorio, limiti della C.T.U. contabile e trattamento della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del T.E.G.
La decisione nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa al saldo di un contratto di finanziamento personale stipulato nel 2011, poi ceduto alla società creditrice opposta. Gli opponenti avevano denunciato l’applicazione di interessi usurari, assumendo che nel costo complessivo del credito dovesse essere inclusa anche la commissione prevista per l’estinzione anticipata del rapporto.
L’eccezione di usura richiede allegazioni specifiche
Il Tribunale muove da un dato processuale decisivo: la creditrice aveva prodotto il contratto di finanziamento, l’estratto conto analitico certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B. e il prospetto relativo agli interessi di mora. Tale documentazione è stata ritenuta idonea a fondare la pretesa monitoria, salvo prova contraria specifica da parte dei debitori.
La contestazione degli opponenti, invece, è rimasta priva di contenuto tecnico. Non erano stati indicati il tasso concretamente applicato, il tasso soglia di riferimento, il trimestre rilevante, la formula di calcolo, le voci incluse nel computo o la misura dell’asserito superamento. Mancava, inoltre, una perizia di parte o qualunque elaborazione contabile utile a rendere verificabile l’eccezione.
Il Giudice richiama il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 9941/2009, secondo cui «è onere di chi eccepisce in giudizio l’applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia"». In questa prospettiva, non basta invocare la normativa in materia di usura: occorre rappresentare in giudizio il percorso logico e numerico che conduce al presunto superamento del limite legale.
Perché la C.T.U. non può sostituire l’attività assertiva della parte
Gli opponenti avevano chiesto l’ammissione di una C.T.U. contabile per accertare l’eventuale usurarietà del rapporto. Il Tribunale ha respinto l’istanza, qualificandola come consulenza meramente esplorativa.
La C.T.U. non è destinata a individuare fatti che la parte non ha allegato. Il consulente può assistere il giudice nella valutazione tecnica di dati già introdotti nel processo, ma non può ricercare autonomamente le ragioni della domanda o dell’eccezione. Quando manca una base documentale e contabile minima, la consulenza finirebbe per colmare un vuoto probatorio che grava sulla parte interessata.
Il confine tra accertamento tecnico e indagine esplorativa
Nel caso esaminato, la richiesta di consulenza non era collegata a una contestazione numerica definita. Non vi era un calcolo da verificare, né un criterio da controllare, né un risultato da sottoporre a vaglio tecnico. L’accertamento richiesto avrebbe avuto la funzione di cercare se, nel rapporto, potesse emergere un profilo di usura. Proprio questa funzione è incompatibile con il ruolo processuale della C.T.U.
Il Tribunale si colloca così nel solco dell’orientamento secondo cui l’ausilio del consulente presuppone allegazioni puntuali. La consulenza tecnica può chiarire, ricalcolare, confrontare dati, ma non può trasformarsi nello strumento mediante il quale la parte tenta di costruire per la prima volta la propria eccezione.
Commissione di estinzione anticipata e T.E.G.
Il punto più rilevante sul piano sostanziale riguarda la commissione di estinzione anticipata. Gli opponenti ritenevano che tale voce dovesse essere sommata agli interessi e agli altri costi del finanziamento ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Il Tribunale esclude questa impostazione, richiamando l’indirizzo della Corte di Cassazione, confermato anche dall’ordinanza n. 13228 del 15 maggio 2023.
La commissione di estinzione anticipata non concorre alla formazione del tasso effettivo globale rilevante ai fini della disciplina antiusura, perché non costituisce un costo necessario e fisiologico dell’erogazione del credito. Essa diventa dovuta solo se il mutuatario decide di rimborsare anticipatamente il finanziamento, esercitando una facoltà prevista dal contratto.
Si tratta quindi di una voce eventuale, collegata a una scelta del debitore e finalizzata a compensare il finanziatore per la perdita degli interessi che avrebbe percepito in caso di prosecuzione ordinaria del rapporto. La banca non può provocare unilateralmente l’estinzione anticipata per maturare la commissione. Per questo motivo, includerla nel T.E.G. significherebbe confrontare elementi non omogenei.
Il confronto con i Decreti Ministeriali
Esclusa la commissione di estinzione anticipata dal calcolo del T.E.G., il Tribunale ha verificato il dato contrattuale rispetto ai Decreti Ministeriali applicabili al periodo di riferimento. Il T.A.E.G. indicato nel contratto è risultato inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente.
Da tale accertamento discende il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti alle spese di lite. La decisione valorizza un principio di metodo: nel giudizio di opposizione, il debitore non può limitarsi a prospettare un sospetto di usura, ma deve introdurre nel processo una contestazione tecnicamente controllabile.
Indicazioni operative per il contenzioso bancario
La sentenza n. 840/2026 del Tribunale di Catanzaro offre un criterio utile per impostare correttamente le difese in materia di finanziamenti. Chi intende eccepire l’usurarietà del rapporto deve produrre calcoli, indicare i tassi soglia applicabili, specificare le voci considerate e chiarire la misura dello scostamento. Solo su questa base la richiesta di C.T.U. può assumere una funzione valutativa e non esplorativa.
Nel medesimo quadro, la commissione di estinzione anticipata resta fuori dal T.E.G. quando è collegata a una facoltà eventuale del mutuatario e non a un costo necessario per ottenere il credito. È su questa distinzione, tra oneri fisiologici del finanziamento e costi eventuali del rapporto, che si gioca spesso la tenuta dell’eccezione di usura.