Sequestro conservativo di quote di S.r.l. e impugnazione della delibera assembleare: la legittimazione passa al custode
Il tema deciso dal Tribunale di Venezia
Con la sentenza del 15 gennaio 2025, n. 221, il Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, ha affrontato il rapporto tra sequestro conservativo di partecipazioni sociali di S.r.l. e legittimazione a coltivare l’azione di annullamento di una delibera assembleare.
La questione centrale riguarda l’effetto del sequestro intervenuto durante il giudizio: quando le quote del socio attore vengono vincolate e viene nominato un custode, il socio conserva il potere di proseguire l’impugnazione oppure tale potere compete esclusivamente al custode?
Il Tribunale ha affermato che, una volta iscritto il sequestro nel Registro delle Imprese, il socio titolare delle quote perde la legittimazione a far valere l’annullamento della delibera. Il custode diventa l’unico soggetto legittimato a intervenire nel processo pendente per proseguirne gli effetti.
La vicenda processuale
La controversia nasceva dall’impugnazione di una delibera assembleare di una S.r.l., approvata con il solo voto favorevole della socia di maggioranza. La delibera era stata contestata in due distinti giudizi, successivamente riuniti.
Durante il processo, le partecipazioni dei soci attori venivano assoggettate a sequestro conservativo, con nomina di un custode. Nonostante ciò, i soci continuavano personalmente l’azione di annullamento della delibera.
La stessa delibera era stata impugnata anche da un diverso custode giudiziario, nominato a seguito dell’accertamento, in un separato giudizio, che parte delle quote formalmente intestate alla socia di maggioranza era in realtà detenuta fiduciariamente nell’interesse di altri soggetti.
L’iscrizione del sequestro e il trasferimento della legittimazione
Il Tribunale è stato chiamato anzitutto a stabilire se il sequestro conservativo delle quote, sopravvenuto in corso di causa, incidesse sulla legittimazione dei soci attori a impugnare la delibera per vizi di annullabilità.
La risposta è stata positiva. Il Tribunale ha accolto l’eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione dei soci, valorizzando l’avvenuta iscrizione del provvedimento di sequestro nel Registro delle Imprese. Tale iscrizione costituisce, secondo la sentenza, “l’unica formalità necessaria e sufficiente al perfezionamento del vincolo sulle quote”.
Il richiamo agli artt. 2471 bis e 2352 c.c.
Il ragionamento del Tribunale si fonda sull’art. 2471 bis c.c., previsto per le S.r.l., che richiama l’art. 2352 c.c. In caso di sequestro, il diritto di voto relativo alla partecipazione spetta per legge al custode.
Da questo dato discende una conseguenza ulteriore: chi è titolare del diritto di voto sulla quota sequestrata è anche il soggetto legittimato a impugnare le deliberazioni annullabili. La sentenza richiama infatti “l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione delle delibere”, affermando che “il custode delle partecipazioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni”.
Il socio, dunque, dopo la pubblicità del vincolo nel Registro delle Imprese, non può più proseguire in proprio l’azione di annullamento già proposta. Per preservare il giudizio, occorre che il custode intervenga tempestivamente nel processo pendente. Nel caso esaminato, tale intervento non era avvenuto.
Annullabilità e nullità della delibera: la diversa posizione del socio
La decisione distingue l’azione di annullamento dall’azione di nullità della delibera assembleare.
Per i vizi di annullabilità, la legittimazione segue il diritto di voto e, in presenza di sequestro delle partecipazioni, compete al custode. Diverso è il caso della nullità, poiché l’art. 2379 c.c. consente l’azione a chiunque vi abbia interesse. In questa ipotesi, anche il socio le cui partecipazioni siano state sequestrate può agire, purché alleghi un interesse rilevante.
Perché il Tribunale ha comunque esaminato i vizi della delibera
Sebbene il custode delle quote dei soci attori non fosse intervenuto nel processo, il Tribunale ha comunque esaminato nel merito i vizi di annullabilità dedotti contro la delibera.
Ciò è avvenuto perché gli stessi vizi, relativi alla mancanza del quorum costitutivo, erano stati posti a fondamento anche della domanda proposta dall’altro custode, quello nominato a seguito del sequestro giudiziario sulle quote detenute fiduciariamente. Tale azione era stata validamente introdotta.
Quote fiduciariamente intestate e aumento di capitale
Nel merito, il Tribunale ha accertato che una parte delle quote formalmente intestate alla socia di maggioranza era detenuta fiduciariamente per conto di terzi.
Da tale accertamento derivava un effetto diretto sulla distribuzione delle partecipazioni dopo l’aumento di capitale: “dopo l’aumento del capitale le quote oggetto di sequestro [andavano] pertanto proporzionalmente estese al capitale sociale nominale aumentato”.
La socia di maggioranza aveva invece partecipato all’assemblea computando i voti sull’intero aumento di capitale, senza considerare la quota ancora spettante ai fiducianti, rappresentati dal custode. Il voto riferibile alle quote fiduciariamente intestate avrebbe dovuto essere esercitato dal custode e non dalla socia formalmente intestataria.
L’incidenza sul quorum assembleare
Il punto decisivo è stato il calcolo delle maggioranze. La socia di maggioranza, unica votante in assemblea, non disponeva in concreto delle maggioranze necessarie per l’approvazione del bilancio, poiché una parte delle quote considerate ai fini del voto non poteva essere esercitata da lei.
Il sequestro, nella prospettiva seguita dal Tribunale di Venezia, non ha quindi solo una funzione conservativa sul piano patrimoniale. Incide anche sull’esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione, compreso il diritto di voto e, per i vizi di annullabilità, il potere di impugnare la delibera.
Il criterio operativo nei giudizi pendenti
Quando il sequestro conservativo delle quote interviene mentre è già in corso una causa di annullamento di una delibera assembleare, la prosecuzione dell’azione richiede l’intervento del custode. Il socio sequestrato non è più il soggetto processualmente legittimato a coltivare la domanda di annullamento.
Resta invece distinto il piano della nullità ai sensi dell’art. 2379 c.c., nel quale la legittimazione dipende dall’interesse ad agire e non dall’esercizio del diritto di voto sulla partecipazione vincolata.
La sentenza n. 221/2025 del Tribunale di Venezia conferma così un criterio di coordinamento tra vincolo sulla quota, poteri del custode e stabilità delle decisioni assembleari nelle S.r.l.
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