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Prescrizione dei contributi e riscossione durante l’emergenza sanitaria: la Cassazione amplia il computo dei termini sospesi

Con la sentenza Cassazione civ., Sez. IV, 9 settembre 2026, n. 25146, la Suprema Corte interviene sul rapporto tra prescrizione dei crediti contributivi e sospensioni introdotte durante l’emergenza COVID 19. Il punto centrale non riguarda soltanto il differimento dei pagamenti, ma anche l’effetto delle norme emergenziali sui termini entro cui l’agente della riscossione può procedere, inclusa la notifica dell’intimazione di pagamento.

La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ritenendo non corretta la decisione che aveva limitato il computo della sospensione ai soli 311 giorni previsti da disposizioni specifiche in materia contributiva. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’Appello di Genova per una nuova valutazione.

La vicenda: tre avvisi di addebito e l’eccezione di prescrizione

La controversia nasce da tre avvisi di addebito, notificati il 14 dicembre 2016, ai quali ha fatto seguito un’intimazione di pagamento notificata il 5 dicembre 2022. Il contribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.

La Corte d’Appello di Genova, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi. Secondo il giudice di appello, al termine ordinario di cinque anni potevano essere aggiunti soltanto 311 giorni di sospensione emergenziale. Era stato invece escluso l’effetto dell’art. 68 del D.L. 18/2020, ritenuto applicabile esclusivamente ai versamenti in scadenza durante il periodo emergenziale.

L’INPS ha impugnato la decisione, sostenendo che la disciplina emergenziale sulla riscossione incidesse anche sui termini di prescrizione e sui termini per la notifica degli atti successivi all’affidamento del credito.

Le sospensioni specifiche della prescrizione contributiva

La Cassazione muove dalla ricostruzione delle sospensioni direttamente riferibili alla prescrizione dei contributi previdenziali.

In primo luogo, rileva la sospensione di 129 giorni prevista dall’art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020. A questa si aggiunge la sospensione di 182 giorni disposta dall’art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020.

Tali previsioni incidono sui termini quinquennali richiamati dall’art. 3, comma 9, della L. 335/1995. Da qui deriva il computo complessivo di 311 giorni, che tuttavia, secondo la Suprema Corte, non esaurisce il quadro normativo applicabile.

Il ruolo dell’art. 68 del D.L. 18/2020 nella riscossione

La parte decisiva della sentenza riguarda l’art. 68 del D.L. 18/2020. Tale disposizione ha sospeso, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i versamenti derivanti anche da cartelle di pagamento e avvisi di addebito.

Secondo la Cassazione, la norma non può essere letta come riferita soltanto all’obbligo di pagamento. Il rinvio espresso all’art. 12 del D.lgs. 159/2015 comporta infatti effetti ulteriori, che riguardano i termini di prescrizione e decadenza connessi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione.

La riscossione, in questa prospettiva, comprende anche la notifica dell’intimazione di pagamento. Di conseguenza, l’art. 68 del D.L. 18/2020 può incidere sul termine entro il quale l’amministrazione o l’agente della riscossione devono compiere gli atti rilevanti per evitare la prescrizione del credito.

Il criterio indicato dalla Cassazione: 542 giorni o proroga al 31 dicembre 2023

Richiamando le pronunce n. 34329 e n. 34336 del 2025, la Suprema Corte distingue due situazioni.

Termine pendente all’8 marzo 2020 senza scadenza nel periodo rilevante

Se il termine era ancora pendente all’8 marzo 2020, ma non scadeva tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, trova applicazione una sospensione pari a 542 giorni.

Termine pendente con scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021

Se invece il termine, pur pendente all’8 marzo 2020, scadeva tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, opera l’art. 12, comma 2, con proroga fino al 31 dicembre 2023.

La sentenza si colloca nel solco di un orientamento richiamato anche dalle pronunce n. 10500, n. 11824 e n. 22670 del 2026, che confermano la necessità di coordinare le sospensioni contributive specifiche con la disciplina generale emergenziale in materia di riscossione.

Perché il solo calcolo dei 311 giorni non è sufficiente

L’errore individuato dalla Cassazione consiste nell’aver isolato le sospensioni previste per la prescrizione contributiva, senza considerare gli effetti della disciplina generale sulla riscossione. In presenza di crediti affidati alla riscossione, il controllo sulla prescrizione non può limitarsi al termine ordinario e alle sospensioni settoriali.

Occorre invece verificare, in concreto, quale fosse la scadenza del termine alla data dell’8 marzo 2020 e se tale scadenza ricadesse o meno nell’intervallo compreso tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. Da questa verifica dipende l’applicazione della sospensione di 542 giorni oppure della proroga al 31 dicembre 2023.

Nel caso esaminato, l’esclusione dell’art. 68 del D.L. 18/2020 ha portato la Corte d’Appello di Genova a un computo ritenuto incompleto. Per tale ragione la Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice di appello, che dovrà riesaminare la prescrizione alla luce della disciplina emergenziale applicabile alla riscossione.

Verifica operativa della prescrizione nei crediti contributivi affidati alla riscossione

Quando si valuta un’eccezione di prescrizione relativa a contributi previdenziali oggetto di avviso di addebito o cartella, il percorso di verifica deve considerare tre elementi: il termine quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, della L. 335/1995, le sospensioni specifiche previste dall’art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 e dall’art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, nonché gli effetti dell’art. 68 del D.L. 18/2020 tramite il rinvio all’art. 12 del D.lgs. 159/2015.

Solo dopo tale coordinamento è possibile stabilire se l’intimazione di pagamento sia stata notificata entro un termine ancora utile oppure quando la prescrizione debba ritenersi maturata.