Nel contenzioso societario relativo alle s.r.l., l’impugnazione delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del socio non dipende dalla sola irregolarità della delibera. Occorre un ulteriore requisito: la decisione deve incidere in modo diretto su un diritto individuale del socio, di natura amministrativa o patrimoniale, riconducibile al contratto sociale.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Impresa, con decreto n. cron. 295 dell’11 aprile 2025, in una vicenda relativa alla richiesta cautelare di sospensione di due delibere consiliari di una s.r.l.
Il criterio decisivo: non basta la violazione dello statuto
Secondo il Tribunale, anche nelle s.r.l. trova applicazione il criterio previsto dall’art. 2388 c.c. per le s.p.a., pur in assenza di un richiamo espresso. Ne deriva che il socio può contestare una delibera del C.d.A. solo quando essa sia contraria alla legge o allo statuto e, al tempo stesso, produca una lesione diretta della sua posizione giuridica.
La decisione impugnabile è quindi soltanto quella “non conforme alla legge o statuto che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale”.
Il giudice ha così escluso che ogni vizio della decisione amministrativa possa trasformarsi automaticamente in azione individuale del socio. La legittimazione richiede una lesione specifica, non un dissenso generico rispetto alla gestione sociale.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Catanzaro
La ricorrente, già socia di una s.r.l., aveva chiesto in via cautelare la sospensione di due delibere adottate dal consiglio di amministrazione. A suo dire, il C.d.A. avrebbe deciso su una materia riservata all’assemblea, cioè l’espressione del gradimento rispetto a un potenziale acquirente di partecipazioni sociali.
La ricorrente sosteneva che tale condotta avesse impedito ai soci di esercitare il diritto di prelazione e di esprimere il gradimento previsti dallo statuto.
Gli amministratori convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione ad agire, rilevando che la ricorrente aveva già esercitato il recesso dalla società e aveva quindi perduto lo status di socia. Hanno inoltre contestato nel merito la fondatezza delle censure.
Onere di allegazione e prova della lesione
Il Tribunale ha valorizzato un profilo processuale essenziale: spetta al socio indicare e dimostrare quale diritto individuale sia stato inciso dalla delibera consiliare. Non è sufficiente affermare che la decisione sia illegittima o contraria allo statuto.
La parte che agisce deve allegare che la delibera abbia “effettivamente leso un suo diritto amministrativo o patrimoniale”. Nel caso concreto, il giudice non ha ravvisato elementi idonei a provare una lesione diretta della sfera giuridica della ricorrente.
Espropriazione di partecipazioni e interesse della compagine sociale
Un ulteriore profilo riguardava il contesto in cui era stata individuata la persona interessata all’acquisto delle partecipazioni. Il Tribunale ha ricondotto la vicenda all’art. 2471 c.c., norma che disciplina l’espropriazione della partecipazione nella s.r.l.
In tale quadro, la decisione assunta dagli amministratori è stata letta come funzionale alla tutela dell’intera compagine sociale. L’interesse collettivo della società e dei soci, in assenza di una lesione individuale provata, è stato ritenuto prevalente rispetto alla posizione del singolo socio che contesti in astratto la procedura seguita.
Prelazione statutaria: serve un interesse concreto
La mera deduzione della violazione di una clausola di prelazione statutaria non basta, da sola, a fondare l’interesse ad agire. Per il Tribunale è necessario che emerga anche la concreta volontà del socio di avvalersi della prelazione, cioè di acquistare le partecipazioni oggetto della procedura.
In mancanza di tale elemento, viene meno l’“interesse concreto e attuale” all’esercizio del diritto. La prelazione non può essere invocata come argomento puramente formale, se non è accompagnata dalla prospettazione di un pregiudizio individuale effettivo.
Diritto di voto e impugnazione delle delibere consiliari
La ricorrente aveva inoltre lamentato la lesione del proprio diritto di voto, sostenendo che la mancata convocazione dell’assemblea le avesse impedito di esprimere il gradimento sul potenziale acquirente.
Il Tribunale ha respinto anche questa prospettazione. Il diritto di voto assembleare non rientra, ai fini dell’art. 2388 c.c., tra i diritti soggettivi individuali la cui lesione consente al socio di impugnare una decisione del consiglio di amministrazione.
La ragione è espressa in modo netto nel decreto: il diritto di voto “è un potere strumentale alla formazione della deliberazione destinato ad esaurire la propria funzione all’interno del procedimento assembleare”. Il suo esercizio non garantisce al socio il conseguimento dell’interesse individuale perseguito, poiché la decisione assembleare resta il risultato del procedimento collegiale.
Il recesso e la perdita dello status di socio
Nel caso deciso, assumeva rilievo anche la condotta della ricorrente, che aveva comunicato il proprio recesso dalla società. Tale circostanza ha inciso sulla valutazione della legittimazione e dell’interesse ad agire.
Una volta venuto meno lo status di socia, la possibilità di impugnare delibere consiliari risulta ulteriormente compromessa, salvo che sia dimostrata una lesione ancora attuale di una posizione giuridica individuale tutelabile.
Lesione individuale e interesse collettivo
Il decreto distingue con precisione tra pregiudizio diretto al socio e incidenza riflessa sulla sua posizione. L’eventuale violazione di una clausola statutaria di prelazione può riguardare, al più, l’interesse della compagine sociale nel suo complesso.
Essa incide “solo in via indiretta sulla [sua] posizione” del singolo socio e, proprio per questo, non è sufficiente a fondare l’impugnazione della delibera del C.d.A. se manca la prova di una lesione diretta della sfera soggettiva.
Indicazioni operative per il socio che intenda agire
Chi intende impugnare una delibera del consiglio di amministrazione di una s.r.l. deve quindi verificare tre profili: la contrarietà della decisione alla legge o allo statuto, la titolarità attuale di una posizione legittimante e la lesione concreta di un diritto individuale derivante dal contratto sociale.
Nel decreto n. cron. 295 dell’11 aprile 2025, il Tribunale di Catanzaro ha applicato tali criteri rigettando la richiesta cautelare, poiché la ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio personale attuale e diretto, né un interesse effettivo all’esercizio della prelazione o del gradimento statutario.