Il criterio rilevante per la segnalazione a sofferenza
La segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi non presuppone necessariamente una situazione di insolvenza fallimentare. L’intermediario deve invece compiere una valutazione complessiva della posizione del cliente, verificando se il quadro patrimoniale e finanziario evidenzi una condizione deficitaria oppure una grave difficoltà economica.
Questo principio emerge dall’ordinanza del Tribunale di Pisa n. 14212/2026 del 08/09/2026, resa in sede di reclamo promosso da un istituto di credito contro un provvedimento cautelare che aveva ordinato la cancellazione del nominativo di una società dalla Centrale Rischi.
La vicenda processuale
La società aveva ottenuto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., un provvedimento favorevole volto alla rimozione della segnalazione. Secondo la prospettazione accolta nella prima fase, la banca non avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari per classificare la posizione tra i crediti a sofferenza.
L’istituto di credito ha quindi proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., sostenendo che la segnalazione non era stata automatica, ma era intervenuta dopo il protrarsi dell’inadempimento e dopo un esame della situazione debitoria della cliente. La banca ha inoltre escluso la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, affermando di avere operato nel rispetto delle regole di settore.
La nozione bancaria di insolvenza
Il punto centrale della decisione riguarda il significato da attribuire all’insolvenza nell’ambito delle segnalazioni creditizie. Il Tribunale di Pisa ha richiamato il principio secondo cui le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non richiedono l’accertamento di una definitiva incapacità del debitore di adempiere.
La nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità".
Il medesimo orientamento era già stato affermato dalla Corte di cassazione, con le pronunce Cass. n. 26361/2014 e n. 31921/2019, richiamate dal Tribunale nella motivazione.
Il controllo richiesto all’intermediario
La banca, prima di procedere alla classificazione a sofferenza, non può limitarsi a registrare un semplice ritardo nei pagamenti. È necessaria una valutazione della complessiva esposizione del cliente, della continuità dell’inadempimento, dell’andamento dei rapporti e degli elementi patrimoniali disponibili.
Secondo l’ordinanza, tale analisi non deve però tradursi nella prova di una incapienza definitiva. La sofferenza bancaria attiene a una situazione di rilevante criticità economica, valutata secondo parametri propri del sistema creditizio, distinti da quelli dell’insolvenza concorsuale.
Il passaggio decisivo dell’ordinanza
L’iscrizione nel registro dei crediti "a sofferenza" nelle banche dati creditizie richiede un’analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente. È altresì noto la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità" (Cass, n. 26361/2014; n. 31921/2019). Orbene, alla luce di una delibazione sommaria, propria della sede, non appare rimproverabile alla banca la carenza della richiesta analisi della situazione patrimoniale della cliente.
L’esito del reclamo
Alla luce della documentazione esaminata e della natura sommaria del giudizio cautelare, il Tribunale di Pisa ha ritenuto non censurabile l’operato della banca. Il reclamo è stato quindi accolto, con superamento del precedente ordine di cancellazione dalla Centrale Rischi.
La decisione conferma che la legittimità della segnalazione a sofferenza dipende dalla serietà della valutazione svolta dall’intermediario e dalla presenza di indici concreti di grave difficoltà economica, non dalla dimostrazione di una irreversibile irrecuperabilità del credito.
Indicazioni operative per banche e clienti
Per gli intermediari, l’ordinanza ribadisce l’importanza di documentare l’istruttoria svolta prima della segnalazione. Per il cliente segnalato, la contestazione deve concentrarsi sull’assenza di una reale valutazione complessiva oppure sull’insussistenza di elementi idonei a rappresentare una grave difficoltà economica.
Nel contenzioso cautelare, il giudice verifica dunque se la segnalazione sia il risultato di un apprezzamento effettivo della situazione finanziaria, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia e le direttive del CICR, nel solco tracciato da Cass. n. 26361/2014 e Cass. n. 31921/2019.