La recente pronuncia con cui la Corte di Cassazione è tornata sul rapporto tra regresso e surrogazione nelle obbligazioni solidali offre un criterio di lettura particolarmente rilevante per chi deve individuare il rimedio esperibile dopo il pagamento integrale del debito. Il tema è stato esaminato anche nel contributo IusTrend già pubblicato su DirittoBancario, dedicato alla decisione indicata con il titolo La Cassazione riscrive i confini tra regresso e surrogazione.
Il pagamento del debito solidale e il problema della qualificazione dell azione
Quando un debitore solidale paga l intero importo dovuto al creditore, il rapporto esterno si estingue. Resta però da stabilire quale sia il titolo in base al quale il soggetto che ha pagato possa rivolgersi agli altri obbligati o al soggetto effettivamente tenuto a sopportare il peso economico della prestazione.
La qualificazione non è meramente formale. Da essa dipendono l oggetto della domanda, l estensione del credito recuperabile, la sorte delle garanzie e soprattutto il regime della prescrizione. La Cassazione valorizza proprio questo passaggio, distinguendo il regresso dalla surrogazione in base alla struttura dell obbligazione e all interesse che la giustifica.
Regresso e surrogazione nel sistema del codice civile
Il regresso tra condebitori solidali
Il regresso trova il suo riferimento nell articolo 1299 c.c. ed è lo strumento attraverso il quale il debitore solidale che ha pagato l intero debito può ripetere dagli altri condebitori la parte di rispettiva competenza. Il presupposto è che il debito, nei rapporti interni, gravi su più soggetti secondo una ripartizione per quote.
Il criterio di riparto va letto insieme all articolo 1298 c.c., secondo cui, salvo che risulti diversamente, il debito solidale si divide tra i diversi debitori in parti uguali. La solidarietà opera quindi verso il creditore, mentre nei rapporti interni occorre verificare chi debba sopportare definitivamente il costo della prestazione.
La surrogazione nel diritto del creditore
Diversa è la funzione della surrogazione, disciplinata dall articolo 1203 c.c. Essa non attribuisce un credito nuovo e autonomo, ma consente al soggetto che ha pagato di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto, conservando il diritto originario nei limiti in cui esso ancora rileva nei confronti del debitore tenuto.
In questa prospettiva assumono rilievo anche gli accessori del credito, le eventuali garanzie e le eccezioni opponibili. La surrogazione, pertanto, non va confusa con il regresso, poiché non presuppone necessariamente una divisione interna del debito per quote.
Obbligazioni a interesse esclusivo e obbligazioni a interesse comune
Il punto centrale della pronuncia riguarda la distinzione tra obbligazioni solidali a interesse esclusivo e obbligazioni solidali a interesse comune. Nel primo caso, la solidarietà assiste un debito che, nei rapporti interni, è destinato a gravare su un solo soggetto. Nel secondo caso, invece, l obbligazione corrisponde a un interesse condiviso da più debitori e richiede una ripartizione interna.
Quando l obbligazione è assunta nell interesse esclusivo di uno dei soggetti obbligati, chi paga può agire in via surrogatoria nei confronti del debitore nel cui interesse il debito è stato contratto o adempiuto. Non si tratta, quindi, di pretendere una quota di regresso, ma di far valere il medesimo credito che spettava al creditore soddisfatto.
Quando invece l obbligazione è comune, il pagamento integrale effettuato da uno dei condebitori fa sorgere l azione di regresso prevista dall articolo 1299 c.c. In tale ipotesi il recupero è normalmente limitato alla quota imputabile a ciascun altro obbligato, salvo diversa disciplina del rapporto interno.
La posizione dell assicuratore che ha risarcito il danneggiato
La decisione offre indicazioni operative anche per l assicuratore che abbia risarcito integralmente il danneggiato. Il pagamento non determina automaticamente l applicazione di un unico rimedio. Occorre verificare se l assicuratore agisca quale soggetto subentrato nel diritto del creditore o se eserciti un diritto di recupero assimilabile al regresso nei confronti di altri soggetti obbligati.
In materia assicurativa resta centrale l articolo 1916 c.c., che disciplina la surrogazione dell assicuratore nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Anche in questo ambito, tuttavia, la qualificazione concreta dipende dalla natura del rapporto, dalla posizione dei soggetti coinvolti e dall interesse sottostante all obbligazione solidale.
Gli effetti sulla prescrizione
La distinzione tra regresso e surrogazione produce conseguenze immediate sul piano della prescrizione. Se l azione è di regresso, il credito del solvens ha natura autonoma e viene normalmente ricondotto alla prescrizione ordinaria di cui all articolo 2946 c.c., con decorrenza dal pagamento che ha estinto il debito verso il creditore.
Se invece opera la surrogazione, il soggetto che ha pagato subentra nel diritto originario. Ne deriva che il termine prescrizionale va individuato guardando al credito nel quale si subentra. Quando il credito deriva da fatto illecito, rileva l articolo 2947 c.c.; il pagamento non trasforma quel diritto in un nuovo credito svincolato dal termine già applicabile al rapporto originario.
La scelta tra le due qualificazioni incide quindi anche sulle difese del convenuto. Nel caso di surrogazione potranno essere opposte le eccezioni relative al credito originario, inclusa la prescrizione già maturata o in corso. Nel caso di regresso, il baricentro si sposta invece sul pagamento effettuato e sulla ripartizione interna del debito.
Criteri pratici per impostare la domanda
Verifica dell interesse sottostante
Il primo passaggio consiste nell accertare se l obbligazione solidale sia stata assunta nell interesse comune dei condebitori oppure nell interesse esclusivo di uno di essi. Questo dato orienta la scelta tra articolo 1299 c.c. e articolo 1203 c.c.
Individuazione del diritto fatto valere
Occorre poi stabilire se l attore chieda il rimborso di quote interne oppure intenda esercitare il diritto del creditore soddisfatto. Nel primo caso il parametro è il regresso. Nel secondo caso il parametro è la surrogazione, con le relative conseguenze su garanzie, accessori ed eccezioni.
Controllo del termine prescrizionale
Prima di introdurre la domanda è necessario ricostruire il termine applicabile. La prescrizione ordinaria dell articolo 2946 c.c. può rilevare per il regresso, mentre nella surrogazione occorre guardare alla natura del credito originario, compresa l eventuale applicazione dell articolo 2947 c.c.
Questo ordine di verifica consente di evitare sovrapposizioni tra rimedi diversi e di impostare correttamente l azione del debitore solidale o dell assicuratore che abbia soddisfatto integralmente il danneggiato.