La segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non comporta, da sola, il diritto al risarcimento. Quando ad agire è una società, il giudice deve verificare non soltanto la correttezza della condotta dell’intermediario, ma anche la prova concreta del pregiudizio lamentato e del collegamento causale con la segnalazione.
È questo il principio affermato dal Tribunale di Cosenza, Sez. II, 9 luglio 2026, in una controversia promossa da una società contro un istituto di credito per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall’iscrizione a sofferenza.
La vicenda sottoposta al Tribunale di Cosenza
La società attrice sosteneva che la banca, dopo avere comunicato la revoca degli affidamenti e intimato il pagamento dell’esposizione debitoria, avesse proceduto alla segnalazione nelle banche dati creditizie in tempi troppo ravvicinati rispetto alla comunicazione ricevuta.
Secondo la prospettazione della società, il comportamento dell’intermediario avrebbe determinato conseguenze rilevanti sull’operatività aziendale: revoca di ulteriori linee di credito da parte di altri istituti, compromissione dell’attività economica e lesione della reputazione commerciale.
La banca si costituiva contestando la fondatezza della domanda. In particolare, deduceva l’inapplicabilità dell’art. 125 TUB alla società attrice, l’assenza di prova della data effettiva della segnalazione e la mancata dimostrazione dei danni dedotti in giudizio.
Art. 125 TUB e società commerciali: il limite soggettivo del preavviso
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 125 TUB. Il Tribunale ha chiarito che il preavviso previsto da tale disposizione è riferibile alle segnalazioni a sofferenza nei confronti dei consumatori e non può essere automaticamente esteso alle società commerciali.
Ne consegue che un’impresa non può fondare la pretesa risarcitoria sulla sola violazione dell’art. 125 TUB, se la norma non è applicabile alla sua posizione soggettiva.
Per le imprese restano invece rilevanti gli obblighi informativi previsti dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e dai relativi aggiornamenti, oltre all’obbligo di avviso contemplato dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, rilevante anche ai fini della legittimità del trattamento dei dati.
La segnalazione a sofferenza deve essere provata nella sua effettiva esecuzione
Il Tribunale ha escluso che la mera produzione della comunicazione inviata dalla banca sia sufficiente a dimostrare l’illegittimità della segnalazione. Occorre infatti provare quando la segnalazione sia stata effettivamente eseguita e da quale momento sia divenuta visibile agli altri intermediari.
La lettera della banca non dimostra da sola l’iscrizione
Nel caso esaminato, la data indicata nella missiva non è stata ritenuta decisiva. Dal contenuto della comunicazione emergeva soltanto che l’istituto aveva "disposto" la segnalazione, senza indicare il momento della sua concreta trasmissione al sistema e della sua conoscibilità da parte degli altri operatori creditizi.
Questo profilo è decisivo nelle controversie in materia di Centrale Rischi, poiché il pregiudizio lamentato deve essere collegato a una segnalazione effettiva, conoscibile e causalmente idonea a incidere sui rapporti bancari della parte interessata.
Danno e nesso causale: l’onere resta a carico della società
La domanda risarcitoria è stata ritenuta carente anche sotto il profilo probatorio. La società non aveva prodotto bilanci anteriori e successivi alla segnalazione, né documentazione idonea a dimostrare la revoca degli affidamenti da parte di altri istituti di credito.
In assenza di elementi oggettivi, non è sufficiente allegare un generico peggioramento dell’accesso al credito o un pregiudizio all’immagine commerciale. La parte che chiede il risarcimento deve dimostrare:
- l’effettiva esistenza della segnalazione a sofferenza;
- l’illegittimità della condotta dell’intermediario;
- il danno patrimoniale o non patrimoniale concretamente subito;
- il nesso causale tra la segnalazione e il pregiudizio lamentato.
La consulenza tecnica non può sostituire la prova mancante
Il Tribunale ha inoltre ritenuto inammissibile una consulenza tecnica diretta a ricostruire elementi non adeguatamente allegati e documentati dalla parte. In tale prospettiva, la consulenza sarebbe stata meramente esplorativa, perché finalizzata a colmare un vuoto probatorio rimasto a carico della società attrice.
Il criterio applicato dal giudice
La pronuncia si inserisce nell’orientamento secondo cui la segnalazione a sofferenza non è automaticamente fonte di responsabilità risarcitoria. L’iscrizione in Centrale Rischi può rilevare sul piano della responsabilità dell’intermediario solo se il soggetto che agisce in giudizio dimostra, con allegazioni puntuali e documenti idonei, tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
Per le società, in particolare, non basta invocare la mancanza di un preavviso modellato sull’art. 125 TUB. Occorre verificare quali obblighi informativi fossero applicabili al caso concreto e, soprattutto, se la segnalazione abbia realmente prodotto un danno causalmente riconducibile alla condotta della banca.
Nel caso deciso dal Tribunale di Cosenza, Sez. II, 9 luglio 2026, la mancanza di prova sulla data effettiva della segnalazione, sulla revoca di altri affidamenti e sull’impatto economico dell’iscrizione ha condotto al rigetto integrale della domanda risarcitoria.
Indicazioni operative per le controversie sulla Centrale Rischi
Chi intende contestare una segnalazione a sofferenza deve raccogliere, prima dell’azione giudiziale, la documentazione relativa alla posizione segnalata, alle comunicazioni dell’intermediario, alle evidenze della Centrale Rischi, ai rapporti bancari coinvolti e agli effetti economici subiti.
Solo una ricostruzione documentale completa consente di distinguere la mera iscrizione sfavorevole da una segnalazione illegittima produttiva di danno risarcibile.