Sedi legali solo formali e abuso del diritto in materia di Ipt
Sedi legali solo formali e abuso del diritto in materia di Ipt

Sedi legali solo formali e abuso del diritto in materia di Ipt

Il contenzioso tra società di leasing e Città metropolitana di Roma

La Corte di Giustizia Tributaria di Roma sezione 8 con sentenza 2212/2026 depositata il 13 febbraio ha esaminato la condotta di una società di leasing automobilistico che aveva trasferito la propria sede legale da Roma a Trento mantenendo tuttavia una sede secondaria operativa nella Capitale. L’operazione aveva come principale effetto la fruizione del regime dell’Imposta provinciale di trascrizione applicato dalla Provincia autonoma di Trento in misura fissa per le auto aziendali considerato economicamente più favorevole rispetto al regime Ipt proporzionale vigente nel Lazio.

Oggetto del giudizio era l’impugnazione da parte di Mercedes Benz Lease Italia Srl di un avviso di accertamento emesso nel 2024 dalla Città metropolitana di Roma Capitale per l’anno d’imposta 2019. L’ente locale aveva richiesto il pagamento di Ipt per complessivi 1.994.000 euro oltre a 598.000 euro a titolo di sanzioni per omesso versamento e 180.000 euro per interessi. La Corte tributaria ha respinto il ricorso della società confermando integralmente la pretesa impositiva dell’amministrazione.

La sede legale fittizia come strumento elusivo

I giudici hanno ricostruito il modello operativo seguito dalla società e condiviso da numerose imprese di noleggio auto e leasing consistente nello spostare formalmente la sede legale in Regioni caratterizzate da una minore pressione fiscale sulla Ipt talvolta molto distanti dai territori nei quali viene generata la parte prevalente del volume d’affari. Tale scelta statutaria se non accompagnata da un effettivo radicamento organizzativo e funzionale viene valutata come operazione priva di sostanza economica finalizzata unicamente a conseguire un indebito risparmio di imposta.

Nel caso specifico la Corte ha accertato che il trasferimento della sede legale a Trento era rimasto un mero atto formale. Nessun dipendente era stato ricollocato nel nuovo indirizzo e non risultava alcun reale spostamento del centro decisionale o amministrativo. L’ufficio risultava insediato in un immobile nel quale erano domiciliate molte società analoghe e si configurava come una sede virtuale priva di arredi essenziali e di dotazioni strumentali non vi si svolgeva alcuna attività amministrativa non vi era personale addetto e non si riceveva posta.

Il principio di effettività della sede e la ricostruzione del luogo di imposizione

La pronuncia valorizza la distanza tra l’intestazione formale e la realtà gestionale dell’impresa. Secondo la Corte infatti «non è sufficiente la mera indicazione della sede legale se la stessa non rappresenta la realtà». Nel caso esaminato la sede legale «è stata formalmente indicata ma non utilizzata dalla società in quanto non ha personale non riceve posta e non svolge attività» e quindi non può assumere rilievo ai fini del corretto inquadramento territoriale dell’imposta.

Partendo da tale accertamento fattuale i giudici hanno ritenuto che il luogo effettivo di direzione amministrazione e svolgimento dell’attività dovesse individuarsi a Roma dove permaneva la struttura organizzativa idonea a gestire il business di leasing e noleggio. Di conseguenza la Ipt doveva essere assolta secondo le aliquote e le modalità previste nel Lazio atteso che il trasferimento a Trento non aveva modificato il baricentro economico e funzionale della società.

Abuso del diritto e articolo 10 bis della legge 212/2000

Alla luce di tali elementi la sezione 8 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha ritenuto configurabile una condotta di abuso del diritto in ambito tributario. La decisione richiama espressamente l’articolo 10 bis della legge 212/2000 che definisce abusive le operazioni prive di sostanza economica che pur formalmente rispettose delle norme determinano vantaggi fiscali indebiti in contrasto con le finalità dell’ordinamento.

Nel ragionamento dei giudici il trasferimento di sede ha rappresentato «un espediente per sottrarsi alla imposta dell’effettivo luogo di sede in favore di una meno gravosa imposizione» poiché non sorretto da ragioni extrafiscali apprezzabili e non giustificato da esigenze organizzative reali. La scelta localizzativa è stata quindi ricondotta ad una manovra elusiva che altera artificiosamente il criterio di collegamento territoriale dell’imposta provinciale di trascrizione.

Indicazioni operative per le imprese che utilizzano veicoli aziendali

La decisione si inserisce in un orientamento sempre più rigoroso della giustizia tributaria nel verificare la coerenza tra sede dichiarata e centro effettivo di gestione specialmente nei settori in cui la disciplina della Ipt presenta significative differenze territoriali. Le imprese che intendono modificare la propria sede legale dovranno quindi presidiare attentamente la sostanza economica dell’operazione dimostrando lo spostamento concreto delle funzioni direzionali del personale e delle infrastrutture amministrative nel nuovo territorio.

In assenza di tale effettività il rischio di riqualificazione in termini di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 212/2000 appare elevato con possibili recuperi di imposta sanzioni e interessi analoghi a quelli emersi nel giudizio che ha coinvolto Mercedes Benz Lease Italia Srl e la Città metropolitana di Roma.

Origine del contributo

Il caso è stato oggetto di approfondimento nell’articolo La società di leasing non può cercare con una sede fittizia l’Ipt più bassa pubblicato su Iusletter.