Gestione dei Crediti Non Riscossi nella Finanza Locale: Un’Analisi Critica
Gestione dei Crediti Non Riscossi nella Finanza Locale: Un’Analisi Critica

Gestione dei Crediti Non Riscossi nella Finanza Locale: Un’Analisi Critica

La gestione dei crediti non riscossi rappresenta una delle principali sfide per la finanza locale italiana. Gli enti territoriali spesso si trovano a dover gestire residui attivi difficilmente esigibili, il che può distorcere la rappresentazione della loro capacità finanziaria e aumentare i costi di gestione della riscossione. Sebbene il ricorso al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) aiuti ad attenuare l’impatto contabile delle entrate difficili da riscuotere, esso non elimina il problema di fondo: la presenza in bilancio di crediti che probabilmente non verranno mai riscossi.

Deliberazione della Corte dei Conti Veneto del 9 dicembre 2025

In questo contesto, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha emesso la deliberazione del 9 dicembre 2025, n. 231/PAR, su richiesta del Comune di Taglio di Po. La Corte ha affrontato il tema della cedibilità dei crediti degli enti locali, inclusa la possibilità di cederli a saldo e stralcio. La richiesta del Comune riguardava l’ammissibilità della cessione pro-soluto di crediti tributari o patrimoniali, già affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, qualora la riscossione coattiva risultasse infruttuosa o troppo onerosa, e i vincoli contabili e procedurali da seguire.

Quadro Normativo di Riferimento

La Corte ha esaminato la disciplina civilistica della cessione del credito (art. 1260 c.c.) e le norme speciali applicabili alle pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 8 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, consente alle amministrazioni pubbliche di cedere crediti per realizzare celermente gli incassi, mentre l’art. 76 della l. 21 novembre 2000, n. 342, estende tale possibilità ai crediti tributari degli enti locali, purché la cessione avvenga a titolo oneroso.

Principi Derivati dalle Norme

Dalla combinazione di queste norme, la Corte ha stabilito che gli enti locali possono cedere crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, di natura tributaria o patrimoniale, escludendo i crediti contributivi, se le procedure ordinarie di riscossione coattiva sono risultate infruttuose. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cedibilità è subordinata al discarico dei ruoli, secondo la normativa vigente, aggiornata dal Testo Unico in materia di versamenti e riscossione.

Modalità Straordinaria di Gestione delle Entrate

La cessione dei crediti è qualificata come modalità straordinaria di gestione delle entrate, riconducibile alla potestà regolamentare dell’ente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997. È necessario che l’operazione sia disciplinata da un regolamento preventivo, inserito nel regolamento di contabilità o delle entrate, e che vi sia una procedura competitiva, come disciplinato dal d.lgs. n. 36/2023. Inoltre, è essenziale una convenzione che regoli i rapporti tra ente cedente e cessionario.

Selezione del Cessionario e Prezzo di Cessione

La Corte esclude la possibilità di cessioni episodiche e discrezionali, stabilendo che il cessionario deve essere selezionato mediante gara tra soggetti abilitati al recupero crediti e con comprovata affidabilità. Un aspetto innovativo del parere è il riconoscimento della legittimità della cessione a un prezzo inferiore al valore nominale del credito. La Corte afferma che una minore entrata non viola i principi di sana gestione finanziaria, purché sia supportata da un’analisi che dimostri la necessità di incassare rapidamente, i vantaggi dell’operazione rispetto alla prosecuzione delle procedure coattive e le difficoltà operative o i costi sproporzionati per l’ente.

Cessione Pro Soluto e Implicazioni Contabili

La cessione deve avvenire esclusivamente pro soluto, trasferendo al cessionario il rischio di insolvenza del debitore. L’ente cedente garantisce solo l’esistenza del credito al momento della cessione, senza rispondere dell’inadempimento del debitore ceduto. Questa qualificazione incide sulla natura del credito, che, una volta trasferito, diventa un’obbligazione di diritto privato, con rilevanti conseguenze sui poteri di riscossione del cessionario. Sotto il profilo contabile, l’incasso derivante dalla cessione mantiene la stessa natura dell’entrata originaria ed è imputato ai residui attivi, ridotti per la parte riscossa e stralciati per la parte non incassata.

Impatto sul Risultato di Amministrazione

L’effetto negativo sul risultato di amministrazione, derivante dalla cancellazione dei residui, può essere neutralizzato utilizzando la quota accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, già stanziata in relazione alla scarsa esigibilità di tali poste. Così, la cessione permette un’emersione anticipata e consapevole della perdita, evitando la rappresentazione nominale del credito. In conclusione, il parere della Corte dei conti Veneto può segnare un cambio di paradigma nella gestione dei crediti degli enti locali, avvicinandosi ai principi di economicità, efficienza e buon andamento amministrativo, liberando risorse e riducendo l’inerzia strutturale nel recupero dei crediti pubblici.

L’articolo Cedere è un’ottima idea: la Corte dei Conti Veneto si esprime sulla cessione a stralcio dei crediti degli enti territoriali proviene da Iusletter.